ETHICA SOCIETAS-Rivista di scienze umane e sociali

La Cassazione indaga la metodologia usata per rilevare la traccia forense

Silvestro Marascio

Abstract: Il ruolo della prova scientifica nel processo penale, con particolare attenzione ai profili di affidabilità e di legittimità delle evidenze tecniche affrontato attraverso l’analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 26031/2025, viene approfondita la rilevanza della catena di custodia e del rispetto dei protocolli scientifici nelle indagini genetiche, evidenziando come la correttezza metodologica delle fasi di repertazione, conservazione e analisi del dato incida sulla sua valenza indiziaria. La decisione conferma che la prova scientifica non può essere valutata esclusivamente in base all’esito dell’analisi, ma richiede una rigorosa verifica dell’intero procedimento tecnico-probatorio.

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La prova scientifica,  tra merito e legittimità

Sempre più spesso l’evidenza tecnica assume capacità altamente probante nelle aule di Giustizia.

Lo ricordano Canzio e Luparia, nel manuale da loro curato (Prova scientifica e processo penale, per Cedam editore), quando scrivono che la letteratura scientifica si è occupata di “esaminare le singole discipline tecniche che gradualmente si sono affacciate alla soglia dei nostri Tribunali proponendosi quale nuovo dispositivo di accertamento giudiziale“.

Lo “insegna” la cronaca di ogni giorno e con essa i vari rotocalchi a seguire, quali ideali approfondimenti, tra notizia, scienza e tecnologia.

Ancora, lo “insegna” (a modo suo, ndr) la filmografia, prima, i serial televisi, dopo, specie dai primi anni 2000 (“CSI effect”), e ora, addirittura,  attrverso canali tematici ad hoc su reti satellitari.

Si scrive qui di prova tecnica per evitare di dover approfondire la differenza sulla tipicità o meno della stessa, come richiamato dal Codice di rito, nel far confluire metodologie, dalla possibile utilità, nel processo penale, e attribuendo una certa autonomia decisionale al Giudice (art. 189 c.p. – prove atipiche) circa la loro ammissione.

L’obiettivo della prova tecnica è quella di supportare (in modo ambivalente, ndr.) una certa tesi, oppure verificarla (si pensi all’esperimento giudiziale). Ovviamente tutto ciò dipende dal tipo di metodologia adoperata e dal contesto indagato.

Anche un incidente stradale, per esempio, quindi non per forza un fatto di cronaca di altra natura violenta, è sorretto da rilievi e da conseguenti indagini tecniche, le quali risponderanno a requisiti di correttezza tipici di una certa disciplina.

A questo proposito, basti pensare la querelle esistente sul concetto di omologazione e/o approvazione degli autovelox. I principi espressi dalla metrologia sono differenti da quanto normato,  anche recentemente, e piuttosto frettolosamente, dal legislatore nazionale, significando – come ricordato più volte dal Giudice di Pace di Lecce – che la mera annotazione, previo censimento, di un apparecchio che misura la velocità, ancorché su albo tenuto dal Ministero dei Trasporti, non significa che lo stesso sia oggettivamente performante.

Ecco, anche l’identificazione personale, nelle scienze forensi, raramente riguarderà una sola metodologia: dalle prime tecniche fotografiche ad approcci moderni, che sottendono imaging 3D, software specializzati, strumenti emergenti, anche supportati da AI, arrivando alla sovrapposizione cranio-facciale, continuando poi con la dattiloscopia e l’analisi del DNA.

Quanto sopra, evidenziando che assumono la medesima importanza non solo l’esito degli accertamenti che vengono svolti, ma anche il modo con cui i dati sottoposti ad analisi sono stati rilevati.

La sentenza della Cassazione

La sentenza di cui si sta scrivendo (cass. 26031/2025), trae origine dal ricorso presentato da uno studio legale del Frusinate, a seguito di applicazione di misura cautelare per rapina, sequestro di persona e porto illegale di arma, al proprio assistito.

Le doglianze della parte ricorrente interessano, in particolare, l’assenza di obiettività nella ricostruzione degli accadimenti che hanno portato al repertamento di fascette stringitubo, utilizzate per immobilizzare una persona.

L’importanza di questa circostanza è rilevante giacché su quelle fascette venne rinvenuta una porzione di guanto di lattice, probabilmente indossato da chi quelle fascette le aveva apposte al fine di interdire i movimenti della vittima di quella rapina, e da cui venne isolato il profilo genetico dell’imputato.

Nel ricostruire la disamina, la Suprema Corte, annota che non vi sia agli atti riferimento sulle modalità di conduzione della catena di custodia del reperto, né sia presente una annotazione di polizia giudiziaria sulle modalità di acquisizione delle fascette stesse, né della richiesta di esecuzione di accertamenti tecnici in sede di redazione informativa di reato.

Vi è da eccepire che l’esecuzione di accertamenti sul materiale repertato venne effettivamente autorizzato dal pubblico ministero, interessando – però – una vettura rinvenuta, nel corso delle indagini, e il suo contenuto.

La Cassazione ritenendo che nell’occasione si ebbe ad avere una mera svista, non va a sindacare la natura delle analisi compiute, rimanendo nel solco di una giurisprudenza consolidata, ma obietta l’assenza di una registrazione della catena di custodia di qulle fascette.

I motivi della fondatezza del ricorso

Nello specifico, la Cassazione ha modo di rilevare che:

  • «in tema di indagini genetiche, l’analisi comparativa del DNA effettuata in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, priva di certezza gli esiti cui perviene, sicché non è possibile conferire ad essi una valenza indiziante, costituendo, piuttosto, un mero dato processuale, sprovvisto di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori»;
  • «La documentazione della catena di custodia, consistente nella tracciabilità di tutti i passaggi che la fonte di prova biologica ha subìto dall’individuazione, al repertamento, alle modalità di conservazione fino alla sottoposizione a specifiche indagini forensi, costituisce imprescindibile presupposto perché gli esiti degli accertamenti tecnici possano essere assunti in fase dibattimentale e nel contraddittorio tra le parti quale affidabile prova scientifica. La rigorosa osservanza nella fase dell’acquisizione della traccia biologica dei protocolli di settore è, infatti, funzionale ad assicurare la genuinità della stessa, eliminando il rischio di inconsapevoli contaminazioni o di degradazione e alterazione per fattori ambientali»;
  • «la mancata convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria – ex art. 355 cod. proc. pen. – non incide sull’utilizzazione a fini probatori delle cose sequestrate ma soltanto sulla possibilità di mantenimento del sequestro stesso: la convalida – i cui eventuali vizi devono essere fatti valere con le impugnazioni previste dagli artt. 324 ss. cod. proc. pen. – ha, infatti, la funzione di legittimare la sottrazione del bene sottoposto a sequestro alla sfera di appartenenza del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità e non già di permettere l’utilizzazione processuale del bene sottoposto alla misura cautelare».

Posto quanto precede, viene annullato il provvedimento impugnato, rimandando al Tribunale per la risoluzione delle criticità rilevate, nelle more che «…l’inosservanza delle regole procedurali…in materia di repertazione e prelievo del DNA, che determinerebbe eventualmente la sua svalutazione indiziaria, non comporta l’inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l’esito dell’esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità…».


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