Le modifiche del decreto “Terra dei fuochi” e i criteri della Cassazione per distinguere le fattispecie

Abstract: Il contributo esamina la distinzione tra il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e quello di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 116 del 2025, noto come decreto «Terra dei fuochi», e dei più recenti orientamenti della Corte di cassazione. L’analisi approfondisce i presupposti soggettivi delle fattispecie, la continuità normativa rispetto alla disciplina previgente e gli elementi materiali che consentono di distinguere il deposito occasionale dalla realizzazione o gestione di una discarica abusiva, con particolare attenzione alla reiterazione delle condotte, alla quantità dei rifiuti, alla trasformazione dei luoghi e alla destinazione tendenzialmente definitiva degli accumuli. Vengono inoltre considerate le conseguenze della qualificazione giuridica dei fatti sul trattamento sanzionatorio, sulla confisca e sull’applicabilità delle procedure estintive previste dalla legislazione ambientale, evidenziando il ruolo della giurisprudenza nella delimitazione delle responsabilità penali e nell’orientamento delle attività di accertamento della polizia giudiziaria.
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Depositi incontrollati di rifiuti e discariche abusive: riferimenti normativi
In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, commesso da un titolare d’impresa o da un responsabile di ente, si configura l’illecito penale di cui all’articolo 255, comma 1.1., d.lgs. n. 152/2006 e non l’illecito amministrativo di cui al successivo comma 1.2, indipendentemente dalla natura dell’attività o del soggetto responsabile.
L’illecito penale di cui all’articolo 255, comma 1.1 è collegato alla sola qualifica soggettiva dell’autore della condotta e non anche alla derivazione dei rifiuti abbandonati dalla specifica attività di impresa; lo stesso risulta, quindi, integrato ogniqualvolta i titolari di impresa o i responsabili di enti abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza o qualifica, come, ad esempio, i rifiuti urbani.
Se l’abbandono, sempre commesso da un titolare d’impresa o da un responsabile di ente, riguarda rifiuti pericolosi, si configura il delitto di cui all’articolo 255-ter, comma 3, d.lgs. n. 152/2006.
La Corte di Cassazione, Sez. III, 31 luglio 2026, n. 29217, sul punto, ribadisce il principio già espresso in altro precedente arresto (Corte di cassazione, Sez. III, n. 15687 del 9 aprile 2026, n. 15687), per cui: “Se è vero che l’articolo 256, comma 2, d. lgs. n. 152 del 2006, è stato abrogato dal decreto-legge n. 116/2025, è altresì certo che la relativa condotta è oggi prevista – con identico contenuto – dall’articolo 255, comma 1.1, (rifiuti non pericolosi) e dall’articolo 255-ter, comma 3, anch’essi modificati dalla novella del 2025. Va pertanto confermato che, in tema di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, sussiste piena continuità normativa tra l’art. 255, comma 1.1, d. lgs. 152/2006, come introdotto dal decreto-legge n. 116 del 2025, e l’articolo 256, comma 2, del medesimo decreto, abrogato dal medesimo decreto-legge”.
Il solo profilo effettivamente modificato, invero, attiene al trattamento sanzionatorio: quanto ai rifiuti non pericolosi, come nella vicenda in esame, l’art. 256, comma 2, prevedeva infatti la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, dunque inferiore a quella oggi vigente.
L’articolo 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 116/2025 (decreto cd. “Terra dei fuochi”), sanziona la gestione e la realizzazione di una discarica non autorizzata, omettendo qualsiasi riferimento in ordine agli elementi essenziali che connota tale reato e che lo distingue rispetto a quello di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.
L’assenza di una definizione normativa relativa al reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata costituisce una criticità di non poco conto, poiché la disciplina sanzionatoria prevede, per la discarica abusiva, non solo pene diverse rispetto a quelle per gli abbandoni e i depositi incontrollati, ma soprattutto una sanzione accessoria, la confisca dell’area, che invece non è prevista per l’altra fattispecie di reato.
Si consideri, inoltre, che la configurabilità del reato di discarica abusiva, a differenza di quello di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti di rifiuti non pericolosi, impedisce, in ogni caso, alla polizia giudiziaria di applicare le procedure estintive del reato, ex Parte Sesta-bis del d.lgs. n. 152/2006, il cui campo di azione è circoscritto alle contravvenzioni in materia ambientale, che non hanno cagionato danno o pericolo concreto ed attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
Si rivela, dunque, straordinariamente decisivo il supporto fornito dalla Corte di cassazione per delineare la nozione del reato di realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata.
Gli elementi distintivi tra il reato di deposito incontrollato di rifiuti e quello di realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata: riferimenti giurisprudenziali
Secondo un già consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis: Sezione III, 26 marzo 2019, n. 25548; 1° febbraio 2023, n. 4214), ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è necessario l’accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, con conseguente degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi, ed essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata.
Recentemente, la Corte di Cassazione, Sez. III, 11 maggio 2026, n. 16898, ha ribadito tale principio, affermando la sussistenza del reato di realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata, in luogo del reato (più lieve) di deposito incontrollato, laddove sussista:
- un accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato (Sez. III, Sentenza n. 47501 del 13/11/2013);
- un accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata (Sez. III, Sentenza n. 39027 del 20/04/2018 Ud. dep. 28/08/2018).
Il concetto di gestione di una discarica abusiva deve, quindi, essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare o anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente. Di conseguenza, devono ritenersi sanzionate non solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni del sito stesso (Sez. III, n. 12159 del 15/12/2016, dep. 2017).
E, tratteggiando una oltremodo necessaria linea di confine tra deposito incontrollato di rifiuti e discarica abusiva, la Corte di Cassazione, Sez. III, 11 maggio 2026, n. 16898, ha ulteriormente precisato: «In tema di reati ambientali, il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è configurabile nel solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile il reato di discarica abusiva».
Il reato di illecita gestione di rifiuti di cui all’articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, è autonomo e non resta assorbito in quello di gestione di discarica abusiva, di cui all’articolo 256, comma 3, del citato d.lgs., (Sez. III, n. 10518 del 17/01/2012).
In tema di rifiuti, l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti differiscono dalla discarica abusiva per la mera occasionalità, desumibile dall’unicità ed estemporaneità della condotta – che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive – e dalla quantità dei rifiuti abbandonati, mentre nella discarica abusiva la condotta o è abituale – come nel caso di plurimi conferimenti – o, pur quando consiste in un’unica azione, è comunque strutturata, ancorché grossolanamente, al fine della definitiva collocazione dei rifiuti “in loco” (Sez. III, Sentenza n. 18399 del 16/03/2017 Ud. (dep. 11/04/2017).

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