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Francesco Mancini Impegno Sociale NOTIZIE

Il razzismo dopo l’apartheid, le nuove frontiere della discriminazione

A sessantasei anni dal massacro di Sharpeville, la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale richiama l’attenzione sulle trasformazioni del razzismo, dalle disuguaglianze istituzionali alle nuove forme di esclusione digitale

Francesco Mancini

Abstract: Il 21 marzo 2026 ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, istituita dalle Nazioni Unite in memoria del massacro di Sharpeville del 1960, quando la polizia sudafricana aprì il fuoco contro una manifestazione di protesta contro le leggi discriminatorie dell’apartheid, provocando 69 morti e circa 180 feriti. A sessantasei anni da quell’evento, il razzismo continua a rappresentare una questione centrale per le democrazie contemporanee, pur avendo progressivamente modificato le proprie modalità di manifestazione. Accanto alle forme esplicite di segregazione si sono sviluppati meccanismi più complessi, riconducibili alle disuguaglianze strutturali, ai pregiudizi istituzionali e all’impiego di tecnologie algoritmiche capaci di riprodurre distorsioni presenti nei dati e nei comportamenti sociali. Il contributo analizza l’evoluzione storica e giuridica della discriminazione razziale, soffermandosi sul rapporto tra uguaglianza formale e sostanziale, sulla responsabilità delle istituzioni e sulle nuove sfide poste dalla digitalizzazione delle relazioni sociali.

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Sharpeville, la violenza di Stato

Il 21 marzo 1960, nella township sudafricana di Sharpeville, una manifestazione organizzata contro le leggi che imponevano alla popolazione nera il possesso di documenti per controllarne gli spostamenti si concluse con l’intervento armato della polizia, che aprì il fuoco sui manifestanti provocando 69 morti e circa 180 feriti. L’episodio divenne uno dei simboli più drammatici del regime dell’apartheid, dimostrando come la discriminazione razziale potesse essere trasformata in un sistema giuridico e amministrativo attraverso il quale lo Stato disciplinava la libertà di movimento, l’accesso ai servizi e la partecipazione alla vita pubblica sulla base dell’appartenenza razziale.

L’apartheid non rappresentava infatti soltanto un insieme di pregiudizi sociali, ma un ordinamento istituzionale fondato sulla separazione delle popolazioni, nel quale il diritto veniva utilizzato per attribuire differenti condizioni di cittadinanza e legittimare una gerarchia tra esseri umani. La discriminazione assumeva così la forma della legalità, trasformando la legge, che dovrebbe costituire uno strumento di garanzia dell’uguaglianza, nel principale mezzo attraverso il quale veniva organizzata e perpetuata la disuguaglianza.

La repressione di Sharpeville contribuì a rafforzare la mobilitazione internazionale contro il regime sudafricano e, nel 1966, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite proclamò il 21 marzo Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, riconoscendo nella memoria delle vittime un richiamo permanente alla responsabilità degli Stati nella protezione dell’uguaglianza e della dignità umana.

Il superamento dell’apartheid, culminato nelle prime elezioni democratiche sudafricane a suffragio universale del 1994, rappresentò una delle più significative conquiste politiche del Novecento, senza tuttavia determinare la scomparsa delle disuguaglianze economiche e sociali prodotte da decenni di segregazione.

Le discriminazioni strutturali

La progressiva affermazione dei diritti fondamentali ha contribuito a delegittimare le forme di discriminazione razziale apertamente riconosciute dagli ordinamenti giuridici, attraverso un percorso che trova alcuni dei propri riferimenti principali nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e nella Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965.

Il principio di uguaglianza, tuttavia, non si esaurisce nel divieto di introdurre differenze di trattamento fondate sull’origine etnica o razziale, poiché l’effettiva possibilità di esercitare i diritti dipende anche dalle condizioni economiche, culturali e istituzionali nelle quali gli individui si trovano a vivere.

La discriminazione contemporanea può manifestarsi attraverso comportamenti espliciti, ma anche mediante procedure apparentemente neutrali che producono effetti sfavorevoli su determinati gruppi sociali, contribuendo a perpetuare situazioni di svantaggio nell’accesso al lavoro, all’istruzione, all’abitazione e ai servizi pubblici. Si tratta di meccanismi che non richiedono necessariamente l’esistenza di un’intenzione discriminatoria individuale, ma che possono derivare dalla persistenza di condizioni storiche di disuguaglianza e dalla riproduzione di modelli organizzativi incapaci di riconoscerne le conseguenze.

In questo contesto assume particolare rilievo la distinzione tra discriminazione diretta e indiretta, recepita anche nell’ordinamento europeo e italiano, che consente di individuare situazioni nelle quali una disposizione formalmente uguale per tutti determina, nella sua applicazione concreta, conseguenze particolarmente sfavorevoli per persone appartenenti a determinati gruppi.

L’articolo 3 della Costituzione italiana esprime con particolare chiarezza questa impostazione, affiancando all’uguaglianza formale il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. La lotta contro il razzismo non può quindi essere ricondotta esclusivamente alla repressione dei comportamenti discriminatori, ma richiede una valutazione delle condizioni strutturali che possono favorire l’esclusione e ostacolare l’effettiva partecipazione alla vita collettiva.

Il razzismo istituzionale

Una delle questioni più complesse riguarda il rapporto tra discriminazione e funzionamento delle istituzioni, poiché anche organizzazioni formalmente orientate al rispetto dell’uguaglianza possono sviluppare procedure, consuetudini e modalità operative capaci di produrre effetti discriminatori.

Il concetto di razzismo istituzionale, sviluppato nel dibattito sociologico e politico contemporaneo, richiama l’attenzione sulla possibilità che pratiche amministrative e organizzative contribuiscano a produrre o consolidare disparità di trattamento, indipendentemente dalla presenza di atteggiamenti apertamente razzisti nei singoli operatori.

La questione assume particolare rilevanza nei settori dell’istruzione, dell’assistenza sociale, della gestione dei fenomeni migratori e delle attività di controllo del territorio, nei quali l’esercizio di poteri pubblici può incidere direttamente sulle condizioni di vita e sulle libertà individuali.

Per le amministrazioni locali e per gli organi di polizia, il rispetto del principio di imparzialità richiede che le attività di controllo siano fondate su presupposti oggettivi, criteri verificabili e valutazioni individualizzate, evitando che l’origine etnica, la nazionalità o caratteristiche personali non pertinenti diventino elementi impropri di selezione dei destinatari degli interventi.

La prevenzione delle discriminazioni deve pertanto essere considerata una componente della qualità dell’azione amministrativa, attraverso la formazione del personale, la trasparenza delle procedure e la predisposizione di strumenti efficaci per individuare e correggere eventuali disparità di trattamento. La responsabilità delle istituzioni non consiste soltanto nell’evitare comportamenti illegittimi, ma anche nel verificare che le proprie modalità operative non producano sistematicamente conseguenze incompatibili con il principio di uguaglianza.

La discriminazione algoritmica

La crescente diffusione dell’intelligenza artificiale introduce una dimensione ulteriore del problema, poiché le tecnologie utilizzate per classificare informazioni, selezionare candidati, valutare rischi o supportare decisioni amministrative possono riprodurre distorsioni presenti nei dati impiegati per il loro sviluppo.

Un sistema algoritmico non è necessariamente neutrale per il solo fatto di utilizzare procedure matematiche, considerando che le informazioni sulle quali viene addestrato possono riflettere disuguaglianze storiche, comportamenti discriminatori e criteri di classificazione socialmente condizionati. La presunta oggettività della tecnologia rischia così di attribuire un’apparenza di imparzialità a decisioni che, pur essendo elaborate automaticamente, continuano a risentire delle caratteristiche e dei limiti dei dati utilizzati.

Il rischio diventa particolarmente significativo quando tali strumenti vengono impiegati in settori sensibili, come l’accesso all’occupazione, ai servizi essenziali o alle prestazioni pubbliche, oppure nell’ambito di attività di controllo e valutazione delle persone.

La discriminazione algoritmica può assumere forme difficili da individuare, poiché un sistema potrebbe produrre risultati sfavorevoli per determinati gruppi anche senza utilizzare esplicitamente categorie etniche o razziali, ricorrendo a variabili indirettamente correlate a tali caratteristiche, come il luogo di residenza, determinate condizioni socioeconomiche o particolari comportamenti registrati nei dati.

Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, noto come AI Act, affronta queste problematiche attraverso un sistema di classificazione dei rischi, introducendo divieti per alcune pratiche particolarmente lesive dei diritti fondamentali e obblighi specifici per determinate applicazioni ad alto rischio, secondo un calendario di applicazione progressiva.

La tutela dell’uguaglianza assume così una dimensione tecnologica, nella quale la trasparenza dei sistemi, la qualità dei dati e la possibilità di controllo umano diventano condizioni essenziali per evitare che la digitalizzazione trasformi vecchi pregiudizi in nuove forme di esclusione automatizzata.

La sfida dell’uguaglianza

A sessantasei anni dal massacro di Sharpeville, la discriminazione razziale continua a interrogare le società democratiche sulla distanza che può separare il riconoscimento formale dei diritti dalla loro effettiva realizzazione.

La fine dei sistemi giuridici apertamente segregazionisti ha rappresentato una conquista fondamentale, ma non ha eliminato automaticamente le conseguenze economiche, culturali e istituzionali delle discriminazioni storiche, né impedito la comparsa di nuove modalità di esclusione.

Il razzismo contemporaneo può manifestarsi attraverso il linguaggio pubblico, la diffusione di stereotipi, le disuguaglianze nell’accesso alle opportunità e l’impiego di strumenti tecnologici che, quando non adeguatamente controllati, rischiano di rendere meno visibili le responsabilità delle decisioni discriminatorie.

La memoria delle vittime di Sharpeville conserva pertanto un significato che supera la commemorazione storica, ricordando come il diritto possa essere utilizzato tanto per proteggere la dignità umana quanto, quando viene subordinato a concezioni gerarchiche della società, per legittimare forme sistematiche di oppressione.

La maturità di una democrazia non si misura soltanto dalla capacità di proclamare l’uguaglianza, ma dalla volontà di riconoscere e correggere le condizioni che continuano a impedirne l’effettiva realizzazione.

La sfida contemporanea consiste nel garantire che l’evoluzione delle istituzioni e delle tecnologie non riproduca, attraverso strumenti nuovi e apparentemente neutrali, quelle stesse logiche di esclusione che la storia del Novecento ha dimostrato essere incompatibili con la dignità della persona e con i principi fondamentali dello Stato di diritto.


Riferimenti normativi e bibliografici

Nazioni Unite. (1948). Dichiarazione universale dei diritti umani.

Nazioni Unite. (1965). Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.

Nazioni Unite, Assemblea generale. (1966). Risoluzione 2142 (XXI), International Day for the Elimination of Racial Discrimination, 26 ottobre 1966.

Costituzione della Repubblica italiana, artt. 2, 3 e 97.

Unione europea. (2000). Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.

Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.

Unione europea. (2024). Regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale.

United Nations. International Day for the Elimination of Racial Discrimination – 21 March.

South African History Online. Sharpeville Massacre, 21 March 1960.

Fredrickson, G. M. (2002). Racism: A Short History. Princeton University Press.

Bonilla-Silva, E. (2022). Racism without Racists: Color-Blind Racism and the Persistence of Racial Inequality in America. Sixth edition. Rowman & Littlefield.


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