ETHICA SOCIETAS-Rivista di scienze umane e sociali
Image default
Diritto Massimiliano Mancini NOTIZIE Politica e Scienze Politiche

La delega per la riforma della Polizia Locale è legge dello Stato, ora serve attuarla bene

Il Senato ha approvato definitivamente la delega dopo quarant’anni dalla legge quadro del 1986 e comincia la sfida dei decreti legislativi per realizzare una disciplina contrattuale autonoma nell’ambito delle Funzioni locali

Massimiliano Mancini

Abstract: Con l’approvazione definitiva del disegno di legge A.S. 1903, recante la delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia locale, conclude il procedimento parlamentare e apre la fase attuativa di una riforma attesa da quarant’anni. Il provvedimento definisce principi e criteri direttivi relativi all’organizzazione dei servizi, alle qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, alle funzioni di comando, alla formazione, alle dotazioni operative, all’accesso ai sistemi informativi e alle tutele professionali. Particolare rilievo assume la previsione di apposite sezioni negoziali per la Polizia locale nell’ambito della contrattazione collettiva delle Funzioni locali, che costituisce un primo riconoscimento della specificità professionale senza tuttavia risolvere il problema dell’ordinamento delle carriere. L’analisi esamina la necessità di superare il modello delle progressioni economiche orizzontali e degli incarichi organizzativi temporanei, proponendo una struttura professionale fondata su gradi giuridicamente riconosciuti, progressioni verticali e una carriera direttiva e dirigenziale propria, accompagnata dalla revisione del ricorso all’articolo 110 del TUEL per gli incarichi di comando. La realizzazione di tale modello richiederebbe ulteriori scelte legislative e contrattuali, nel rispetto dei limiti della delega e dei principi costituzionali. Il successo della riforma dipenderà dalla capacità di assicurare coerenza tra funzioni attribuite, responsabilità esercitate, autonomia professionale e garanzie economiche, previdenziali e organizzative.

Keywords: #Videosorveglianza #SicurezzaUrbana #SicurezzaIntegrata #AccordiTitolaritàAutonoma #ProtezioneDati #GDPR #PoliziaLocale #Carabinieri #ForzeDiPolizia #Privacy #PoliziaGiudiziaria #EntiLocali #Cybersecurity#MassimilianoMancini #EthicaSocietas #EthicaSocietasRivista #RivistaScientifica #ScienzeSociali #ethicasocietasupli


Dal voto del Senato alla fase attuativa della riforma

Oggi 13 ottobre 2026 il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente, con 80 voti favorevoli, 46 contrari e quattro astensioni, il disegno di legge A.S. 1903, recante «Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale», concludendo un procedimento parlamentare che ha riportato al centro dell’attenzione istituzionale la necessità di superare l’impianto della legge 7 marzo 1986, n. 65, approvata quarant’anni fa in un contesto amministrativo, sociale e operativo profondamente diverso da quello attuale.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati il 14 maggio 2026 e successivamente esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, che il 22 settembre aveva conferito al relatore il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea senza modificazioni, ha così completato il proprio iter parlamentare, evitando un ulteriore passaggio tra le due Camere.

Il risultato assume un indubbio rilievo istituzionale, ma richiede una precisazione giuridica essenziale: il Parlamento non ha approvato un nuovo ordinamento direttamente applicabile in tutte le sue disposizioni, bensì una legge delega attraverso la quale il Governo viene autorizzato a esercitare la funzione legislativa entro un perimetro definito, nel rispetto dell’articolo 76 della Costituzione. L’articolo 1, comma 1, del testo approvato prevede infatti che il Governo adotti, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi destinati a riordinare le funzioni e l’ordinamento della Polizia locale, mediante revisione della disciplina contenuta nella legge n. 65 del 1986 e coordinamento della normativa statale vigente.

La conclusione dell’iter parlamentare rappresenta pertanto il presupposto necessario per l’avvio della riforma, ma non coincide con la sua realizzazione poiché dopo la promulgazione, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della legge, il Governo dovrà predisporre i decreti legislativi, acquisire i pareri previsti e definire le disposizioni destinate a incidere concretamente sull’organizzazione dei corpi e dei servizi.

La distinzione tra approvazione della delega e attuazione normativa costituisce il punto centrale della riflessione già sviluppata in precedenza e questa è anche la ragione dell’assurdità delle proteste e degli scioperi di alcune sigle sindacali e associazioni private che, anche per questa ragione compresa dagli operatori, ha avuto una scarsissima partecipazione. Il valore degli impegni assunti durante l’esame parlamentare deve essere misurato sulla loro capacità di trasformarsi in disposizioni applicabili, risorse disponibili e diritti effettivamente esercitabili.

Con il voto definitivo del Senato quella valutazione non perde attualità, ma diventa ancora più importante, poiché il confronto si trasferisce dal Parlamento al Governo, alle amministrazioni competenti, alle rappresentanze degli enti territoriali e alle sedi della contrattazione collettiva.

Serve quindi mettere da parte le opposizioni preconcette, interessate più alle prossime elezioni che alla prossima riforma, per costruire un percorso che partendo da questa grande opportunità della legge delega consenta di realizzare dei decreti attuativi, dialogando con il Governo e le parti rappresentative dei lavoratori, che aprano a un contratto specifico per la polizia locale che sarà successivamente realizzato e sottoscritto dall’aran e dai sindacati, senza fare inutili processi alle intenzioni.

Quarant’anni di trasformazioni senza un corrispondente ordinamento professionale

La legge quadro del 1986 venne approvata quaranta anni fa quando l’organizzazione delle autonomie territoriali, la distribuzione delle competenze amministrative e le esigenze di sicurezza urbana presentavano caratteristiche profondamente differenti da quelle attuali.

Nel corso dei decenni la Polizia locale ha progressivamente ampliato la complessità delle proprie attività, intervenendo in settori che comprendono la sicurezza stradale, la polizia giudiziaria, la vigilanza ambientale, la tutela del territorio, i controlli edilizi e commerciali, la gestione delle emergenze e il presidio degli spazi urbani, con un crescente impiego di tecnologie digitali, sistemi informativi e strumenti di accertamento.

A tale evoluzione funzionale non è corrisposta però una revisione organica dell’ordinamento professionale, rimasto sostanzialmente inserito nel modello generale del pubblico impiego locale, nel quale le categorie e successivamente le aree di inquadramento, le progressioni economiche e gli incarichi organizzativi sono stati concepiti per rispondere alle esigenze dell’amministrazione territoriale nel suo complesso. Questa assimilazione ha progressivamente accentuato una contraddizione strutturale, poiché il personale della Polizia locale esercita funzioni che comportano poteri autoritativi, qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, responsabilità operative e obblighi di intervento, ma continua a essere inquadrato attraverso istituti professionali che non sempre riflettono la natura gerarchica e funzionale di un corpo di polizia.

Il problema non riguarda soltanto il trattamento economico o il riconoscimento simbolico delle qualifiche, ma investe direttamente la struttura delle carriere, l’individuazione delle responsabilità, la continuità della catena di comando e la possibilità di costruire percorsi professionali coerenti con l’esperienza maturata e con le competenze effettivamente esercitate.

L’articolo 2 della legge delega riconosce la necessità di individuare le funzioni della Polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, nonché i compiti peculiari e la specifica professionalità del personale, mantenendo la distinzione rispetto alle funzioni delle Forze di polizia dello Stato.

Si tratta di una scelta coerente con il riparto costituzionale delle competenze, che distingue la polizia amministrativa locale dall’ordine pubblico e dalla sicurezza riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

Il riconoscimento della specificità professionale rappresenta tuttavia soltanto il punto di partenza di un processo che dovrà necessariamente affrontare il rapporto tra funzioni attribuite e ordinamento delle carriere, evitando che la Polizia locale continui a essere considerata una struttura amministrativa ordinaria alla quale vengono semplicemente aggiunti compiti di polizia.

Le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza

L’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge delega affida al Governo il compito di individuare e disciplinare le funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo per quest’ultima la competenza del prefetto.

La previsione assume particolare importanza perché interviene su un sistema nel quale le qualifiche esercitate dal personale della Polizia locale derivano dall’integrazione tra la legge n. 65 del 1986, il codice di procedura penale e le ulteriori disposizioni speciali.

L’articolo 57 del codice di procedura penale individua le categorie di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, mentre l’articolo 5 della legge n. 65 del 1986 disciplina le funzioni del personale di Polizia municipale, prevedendo l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nei limiti stabiliti dall’ordinamento.

La futura disciplina dovrà coordinare queste disposizioni, chiarendo l’ambito delle attribuzioni, le condizioni di esercizio delle qualifiche e il rapporto tra competenze territoriali e obblighi derivanti dalla legislazione processuale penale.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla distinzione tra limitazioni territoriali, attribuzioni funzionali e continuità temporale delle qualifiche, evitando interpretazioni che possano compromettere la certezza giuridica degli atti compiuti o determinare ingiustificate incertezze operative.

Nel corso dell’esame parlamentare sono stati presentati ordini del giorno e proposte diretti a rafforzare il riconoscimento delle qualifiche e a chiarirne l’esercizio, ma tali atti non possono essere confusi con disposizioni legislative immediatamente applicabili.

La disciplina delle funzioni di polizia giudiziaria deve inoltre rispettare il rapporto di dipendenza funzionale dall’autorità giudiziaria previsto dall’articolo 109 della Costituzione, nonché le disposizioni del codice di procedura penale, evitando che il coordinamento amministrativo o le direttive degli organi politici possano interferire con attività disciplinate direttamente dalla legge.

La riforma dovrà quindi garantire una maggiore certezza delle qualifiche senza alterare l’equilibrio costituzionale tra funzioni di polizia, competenze dell’autorità giudiziaria e responsabilità delle amministrazioni territoriali.

Il comandante e il problema dell’autonomia professionale

Uno dei punti più delicati della legge delega riguarda la disciplina della figura del comandante, alla quale l’articolo 3, comma 1, lettera d), dedica specifici principi e criteri direttivi. La disposizione infatti prevede l’individuazione delle funzioni del comandante e dei requisiti di accesso alla relativa qualifica, valorizzando l’esperienza maturata con pieno merito dal personale della Polizia locale in possesso dei requisiti professionali e formativi prescritti.

La selezione dovrà avvenire mediante procedure pubbliche affidate a commissioni tecniche, composte anche da soggetti con significativa esperienza nel settore, sulla base di comprovate professionalità e del possesso dei titoli richiesti per l’accesso alla carriera dirigenziale pubblica.

La medesima disposizione contempla tuttavia il conferimento dell’incarico a tempo determinato e la responsabilità del comandante nei confronti del sindaco, del presidente della provincia o del sindaco della città metropolitana per l’attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall’ente in materia di sicurezza urbana e di servizio di Polizia locale.

La previsione rappresenta un punto di equilibrio tra valorizzazione delle competenze professionali e mantenimento del rapporto con gli organi di governo dell’ente, ma lascia aperta una questione fondamentale, relativa alla necessità di distinguere la posizione professionale del comandante dall’incarico organizzativo temporaneamente conferito.

Il comandante non svolge infatti esclusivamente funzioni manageriali, ma esercita responsabilità tecniche e istituzionali connesse alla direzione di un corpo di polizia, all’organizzazione delle attività operative, alla gestione del personale e, nei limiti delle attribuzioni previste dalla legge, all’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza.

L’autonomia professionale del comandante non può quindi essere considerata una prerogativa personale, ma costituisce una garanzia del corretto esercizio delle funzioni istituzionali, soprattutto quando l’attività del corpo richiede l’applicazione di disposizioni imperative o l’adozione di atti sottratti alla discrezionalità degli organi politici.

La responsabilità nei confronti del sindaco deve pertanto essere ricondotta alla legittima funzione di indirizzo politico-amministrativo, senza compromettere l’autonomia tecnico-operativa necessaria per garantire legalità, imparzialità e continuità del servizio.

Questa esigenza si collega direttamente agli articoli 97 e 109 della Costituzione, ai principi di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa contenuti negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e alla disciplina delle competenze dirigenziali degli enti locali prevista dall’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il superamento dell’articolo 110 del TUEL e la costruzione di una carriera direttiva propria

La disciplina degli incarichi di comando richiede una riflessione specifica sull’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che consente agli enti locali, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge, il conferimento di incarichi dirigenziali e di elevata specializzazione mediante contratti a tempo determinato.

Si tratta di un istituto concepito per rispondere alle esigenze generali di flessibilità organizzativa degli enti territoriali, ma la sua applicazione alla direzione di un corpo di polizia presenta criticità che meritano di essere affrontate nel processo di riordino.

Il ricorso a incarichi temporanei può infatti determinare una separazione tra la posizione professionale del comandante, l’esperienza maturata nell’esercizio delle funzioni di polizia e la titolarità effettiva del comando, accentuando la dipendenza dell’incarico dalle scelte organizzative dell’amministrazione.

Il problema non consiste nell’escludere il potere dell’ente di individuare il responsabile del servizio, ma nel definire un modello nel quale l’accesso alle funzioni apicali sia subordinato a requisiti professionali specifici, gradi formalmente riconosciuti, esperienza operativa e percorsi selettivi coerenti con la natura delle responsabilità esercitate.

In questa prospettiva, il superamento del ricorso all’articolo 110 del TUEL quale strumento ordinario di accesso al comando dovrebbe accompagnarsi alla costruzione di una carriera direttiva e dirigenziale propria della Polizia locale, nella quale il grado costituisca una posizione giuridica stabile e l’incarico di comando rappresenti l’esercizio temporaneo di una funzione organizzativa attribuita a personale già appartenente alla relativa carriera.

Occorre tuttavia distinguere tale proposta dall’assetto attualmente approvato dal Parlamento, poiché l’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2, della delega contempla espressamente il conferimento dell’incarico a tempo determinato.

Ne consegue che la costruzione di un sistema completamente alternativo a quello previsto dall’articolo 110 del TUEL richiederebbe un’attenta valutazione dei limiti della delega e, qualora necessario, un ulteriore intervento legislativo, non potendo i decreti legislativi introdurre disposizioni incompatibili con i principi e criteri direttivi stabiliti dal Parlamento.

La questione deve pertanto essere affrontata sul piano dell’ordinamento professionale, distinguendo la stabilità della qualifica e del grado dalla durata dell’incarico organizzativo, così da evitare che la temporaneità del comando comporti precarietà della posizione professionale o compromissione dell’autonomia tecnica.

Un contratto autonomo nell’ambito delle Funzioni locali

Oggi gli operatori di Polizia Locale sono inquadrati come impiegati in divisa e ciò è inammissibile per chi svolge funzioni di polizia condividendo gli stessi rischi e lo stesso impegno dei loro colleghi delle altre forze di polizia anzi assumendo un ruolo sempre più prioritario nella sicurezza urbana.

La questione contrattuale rappresenta uno degli aspetti più significativi della riforma, poiché l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge delega prevede espressamente la possibilità di istituire apposite sezioni per la Polizia locale nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni locali e della separata area dirigenziale.

La disposizione attribuisce alla contrattazione collettiva, nell’ambito dei fondi contrattualmente previsti, la facoltà di utilizzare specifiche risorse destinate al trattamento accessorio e alla valorizzazione professionale del personale, anche con qualifica dirigenziale, secondo le indicazioni contenute negli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La successiva lettera f) richiama inoltre i criteri generali di rappresentatività sindacale previsti dagli articoli 42, comma 10, e 43 del medesimo decreto legislativo, confermando l’inserimento della disciplina contrattuale della Polizia locale nel sistema generale della contrattazione del pubblico impiego.

Si tratta di una previsione che merita particolare attenzione, perché riconosce la possibilità di differenziare gli istituti contrattuali applicabili al personale della Polizia locale senza determinarne necessariamente l’uscita dal comparto Funzioni locali.

La soluzione più coerente con la natura territoriale del servizio potrebbe consistere nella costruzione di una disciplina contrattuale autonoma all’interno del comparto, dotata di istituti giuridici ed economici specifici, capace di riconoscere la particolare natura delle funzioni esercitate e di superare l’assimilazione integrale del personale di polizia alle categorie amministrative ordinarie.

L’autonomia contrattuale non dovrebbe tuttavia limitarsi alla previsione di indennità aggiuntive o di trattamenti accessori collegati ai servizi operativi, poiché il problema principale riguarda la struttura stessa dell’ordinamento professionale.

Una contrattazione realmente differenziata dovrebbe essere costruita attorno a un sistema di carriere fondato sui gradi, nel quale ogni posizione gerarchica corrisponda a un livello giuridico definito, a responsabilità funzionali riconoscibili e a un trattamento economico coerente.

La previsione di sezioni negoziali specifiche rappresenta dunque un primo elemento di riconoscimento della peculiarità professionale della Polizia locale, ma non equivale ancora all’istituzione di un ordinamento autonomo delle carriere.

Il rischio è che la riforma si limiti a introdurre ulteriori strumenti di trattamento accessorio, lasciando immutata la struttura generale dell’inquadramento e continuando a utilizzare istituti concepiti per il personale amministrativo degli enti locali.

Per questa ragione il tema del contratto autonomo deve essere affrontato insieme a quello dell’ordinamento professionale, poiché la differenziazione economica può assumere un significato strutturale soltanto quando corrisponde a una diversa organizzazione delle funzioni, delle responsabilità e dei percorsi di carriera.

Un sistema di carriere fondato esclusivamente sui gradi e sulle progressioni verticali

L’attuale ordinamento professionale del comparto Funzioni locali, disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalla normativa generale sul pubblico impiego, si fonda su aree di inquadramento, progressioni tra le aree, differenziali stipendiali e incarichi organizzativi, secondo un modello destinato alla generalità dei dipendenti degli enti territoriali.

Tale sistema risponde a esigenze di valorizzazione delle competenze e di flessibilità amministrativa, ma presenta limiti strutturali quando viene applicato a un corpo di polizia, nel quale la gerarchia non rappresenta un elemento accessorio dell’organizzazione, bensì una componente essenziale della distribuzione delle responsabilità e dell’esercizio delle funzioni operative.

Le progressioni economiche orizzontali, oggi riconducibili ai differenziali stipendiali all’interno delle aree, consentono infatti incrementi retributivi senza determinare necessariamente una modificazione della posizione gerarchica, delle funzioni esercitate o delle responsabilità attribuite.

Ne deriva una possibile dissociazione tra anzianità professionale, trattamento economico, grado e posizione funzionale, che può compromettere la chiarezza della catena di comando e rendere meno riconoscibili i percorsi di avanzamento professionale.

In un corpo di polizia, al contrario, lo sviluppo della carriera dovrebbe avvenire attraverso livelli esclusivamente verticali, corrispondenti a gradi formalmente riconosciuti, ai quali associare requisiti di accesso, competenze professionali, responsabilità operative, funzioni di coordinamento e trattamenti economici coerenti.

Il passaggio da un grado a quello superiore dovrebbe costituire una progressione giuridica effettiva, disciplinata da procedure selettive trasparenti, fondate sull’anzianità qualificata, sulla formazione, sulla valutazione delle capacità professionali e sul superamento di specifiche prove, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e accesso mediante concorso pubblico.

L’articolo 97 della Costituzione e l’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 costituiscono, sotto questo profilo, riferimenti essenziali, poiché la costruzione di un ordinamento per gradi non può tradursi nell’introduzione di automatismi di carriera incompatibili con il principio del merito o con le regole generali di accesso alle qualifiche superiori.

La previsione di una carriera articolata per gradi non deve essere confusa con la semplice attribuzione di denominazioni gerarchiche, poiché un ordinamento professionale autenticamente differenziato richiede che ciascun grado corrisponda a una posizione giuridica definita e stabile, riconosciuta anche nei rapporti tra amministrazioni diverse.

Ne deriverebbe la possibilità di costruire una struttura professionale maggiormente uniforme sul territorio nazionale, pur nel rispetto delle competenze regionali e dell’autonomia organizzativa degli enti, riducendo le difformità oggi esistenti tra corpi e servizi e assicurando maggiore certezza nell’individuazione delle responsabilità.

In questa prospettiva dovrebbe essere superata, per il personale della Polizia locale, la logica delle progressioni economiche orizzontali quale ordinario strumento di sviluppo professionale, distinguendo il riconoscimento dell’anzianità e delle competenze acquisite dall’avanzamento nella gerarchia.

La valorizzazione dell’esperienza maturata potrebbe trovare collocazione in specifici istituti retributivi, senza alterare la corrispondenza tra grado e responsabilità funzionale, mentre il passaggio a posizioni superiori dovrebbe essere subordinato a procedure selettive e formative coerenti con la natura delle funzioni da esercitare.

La costruzione di un sistema esclusivamente verticale richiederebbe tuttavia un intervento legislativo capace di definire le carriere, i gradi, le condizioni di accesso e le relative garanzie, poiché la contrattazione collettiva non potrebbe autonomamente modificare le disposizioni legislative che regolano l’inquadramento e le progressioni nel pubblico impiego.

La legge delega offre un’occasione per avviare questa riflessione, ma non introduce direttamente un ordinamento nazionale fondato esclusivamente sui gradi, rendendo necessario distinguere gli obiettivi di riforma dalle innovazioni già contenute nel testo approvato.

La carriera direttiva e dirigenziale come elemento di continuità istituzionale

La costruzione di un ordinamento professionale coerente con la natura della Polizia locale dovrebbe comprendere anche una carriera direttiva e dirigenziale propria, capace di assicurare continuità tra esperienza operativa, formazione specialistica, responsabilità organizzative e accesso alle funzioni di comando.

L’attuale distinzione tra inquadramento professionale e incarichi organizzativi può determinare situazioni nelle quali la titolarità di responsabilità particolarmente rilevanti dipende da attribuzioni temporanee, senza che ciò corrisponda necessariamente a una progressione stabile nella carriera.

Un ordinamento per gradi consentirebbe invece di distinguere chiaramente le posizioni professionali dalle funzioni organizzative temporaneamente esercitate, mantenendo la possibilità per l’ente di attribuire incarichi di direzione, ma subordinandoli al possesso di qualifiche e requisiti specifici.

La carriera direttiva dovrebbe rappresentare il naturale sviluppo delle competenze professionali acquisite attraverso l’esercizio delle funzioni operative e il superamento di procedure selettive, mentre quella dirigenziale dovrebbe richiedere ulteriori requisiti formativi, organizzativi e gestionali, coerenti con le responsabilità proprie della direzione di strutture complesse.

La valorizzazione dell’esperienza maturata all’interno dei corpi non dovrebbe tradursi in una riserva indiscriminata degli incarichi, ma nella previsione di criteri professionali specifici che consentano di riconoscere il valore delle competenze operative senza compromettere la trasparenza e l’imparzialità delle procedure di selezione.

In questo quadro, la posizione del comandante dovrebbe essere considerata il vertice di una carriera professionale e non una semplice funzione amministrativa attribuibile attraverso strumenti ordinari di flessibilità organizzativa.

La distinzione tra grado e incarico consentirebbe inoltre di garantire maggiore stabilità professionale, evitando che la cessazione di un incarico di comando determini conseguenze improprie sulla posizione giuridica acquisita dal dipendente.

Coordinamento operativo, banche dati e sicurezza del personale

La legge delega affronta anche il coordinamento operativo tra Polizia locale e Forze di polizia dello Stato, la disciplina dell’accesso ai sistemi informativi e la regolamentazione delle dotazioni operative.

Il rafforzamento delle possibilità di consultazione delle banche dati rappresenta una componente essenziale dell’efficienza dei servizi, poiché l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale e controllo del territorio richiede la disponibilità tempestiva di informazioni affidabili.

La futura normativa dovrà tuttavia assicurare che l’accesso ai sistemi informativi avvenga nel rispetto delle finalità istituzionali, delle competenze attribuite e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al regolamento (UE) 2016/679, al decreto legislativo n. 196 del 2003 e al decreto legislativo n. 51 del 2018, applicabile ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati.

L’interoperabilità dei sistemi dovrà essere accompagnata da procedure di autenticazione, tracciabilità delle consultazioni, formazione degli operatori e controllo degli accessi, evitando che l’ampliamento delle possibilità tecniche determini incertezze sulle responsabilità individuali.

Sul versante della sicurezza, la disciplina dell’armamento, delle dotazioni e dell’addestramento dovrà essere coordinata con le disposizioni vigenti e con gli obblighi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

La protezione degli operatori non può essere ridotta alla disponibilità di strumenti difensivi, poiché dipende anche dalla consistenza degli organici, dall’organizzazione dei servizi, dalla formazione continua, dalla valutazione dei rischi e dalla predisposizione di procedure operative adeguate.

Una Polizia locale chiamata a svolgere attività sempre più complesse necessita di un sistema di formazione permanente capace di accompagnare l’evoluzione normativa e tecnologica, assicurando standard professionali coerenti con le responsabilità attribuite.

Tutele legali, previdenza e riconoscimento del rischio professionale

La questione delle tutele professionali costituisce uno dei principali elementi di criticità della riforma, poiché l’esercizio di funzioni di polizia può comportare esposizione a rischi fisici, responsabilità personali e coinvolgimento in procedimenti giudiziari derivanti dall’attività istituzionale.

La legge delega affronta il tema del patrocinio legale e della protezione del personale, ma la concreta disciplina delle garanzie dovrà essere definita nella fase attuativa, con particolare attenzione ai presupposti di accesso, alle condizioni di rimborso delle spese e ai rapporti con la normativa generale applicabile ai dipendenti pubblici.

La specificità delle funzioni esercitate rende inoltre necessario affrontare il problema della tutela previdenziale e assicurativa, anche in relazione all’esposizione a rischi professionali e alle condizioni di svolgimento dei servizi operativi.

Nel corso dell’esame parlamentare sono state avanzate richieste di riconoscimento di maggiori garanzie previdenziali, assistenziali e infortunistiche, ma l’approvazione della legge delega non determina automaticamente l’estensione alla Polizia locale dei regimi previsti per le Forze di polizia dello Stato.

L’eventuale riconoscimento di attività gravose o usuranti richiederebbe specifici interventi normativi e finanziari, non potendo derivare dalla sola affermazione della particolare rischiosità delle mansioni.

La questione deve essere affrontata in modo sistematico, considerando la relazione tra funzioni esercitate, condizioni di servizio, età del personale, esposizione ai rischi e sostenibilità delle misure previdenziali.

Un ordinamento professionale fondato sui gradi e su una disciplina contrattuale autonoma dovrebbe quindi essere accompagnato da un sistema coerente di tutele, evitando che il riconoscimento della specificità si esaurisca nella dimensione gerarchica o retributiva.

Gli ordini del giorno accolti e il valore degli impegni del Governo

Avevamo già dedicato particolare attenzione agli ordini del giorno esaminati dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, con dodici atti accolti dal Governo e uno accolto come raccomandazione.

Gli indirizzi riguardavano il reclutamento, la formazione, la consistenza degli organici, la valorizzazione delle professionalità, la sicurezza degli operatori, l’accesso alle banche dati e il trattamento giuridico ed economico del personale.

L’approvazione definitiva della legge delega non modifica la natura giuridica di tali atti, che continuano a rappresentare strumenti di indirizzo politico e non disposizioni legislative direttamente applicabili.

Un ordine del giorno accolto non equivale infatti all’approvazione di un emendamento, non modifica il testo della legge e non determina autonomamente l’attribuzione di nuovi diritti economici, previdenziali o professionali.

Il valore politico degli impegni assunti deve essere riconosciuto, ma la loro effettiva incidenza dipenderà dalla possibilità di tradurli in disposizioni normative compatibili con i principi e criteri direttivi della delega e con il complessivo quadro legislativo.

La distinzione assume particolare importanza per le questioni relative all’ordinamento delle carriere e alla disciplina contrattuale, poiché gli indirizzi parlamentari non possono autorizzare il Governo a introdurre disposizioni estranee al perimetro della delega.

La futura attività normativa dovrà pertanto essere valutata anche alla luce degli impegni assunti durante il procedimento parlamentare, distinguendo le misure effettivamente introdotte da quelle che richiederanno ulteriori interventi legislativi o negoziali.

Le risorse finanziarie e il rischio di una riforma diseguale

La sostenibilità finanziaria costituisce uno degli elementi decisivi dell’intero processo di riordino, poiché l’organizzazione della Polizia locale dipende in misura significativa dalle capacità finanziarie e amministrative degli enti territoriali.

Le differenze tra comuni, province e città metropolitane riguardano la consistenza degli organici, la disponibilità di dotazioni tecnologiche, la possibilità di garantire servizi continuativi e la capacità di sostenere programmi di formazione specialistica.

L’introduzione di nuovi standard organizzativi e professionali potrebbe produrre risultati differenti a seconda delle risorse disponibili, accentuando le disuguaglianze tra enti maggiormente strutturati e amministrazioni caratterizzate da carenze di personale e limitazioni di bilancio.

La questione degli organici assume particolare rilevanza, poiché il fabbisogno di personale non può essere determinato esclusivamente sulla base della popolazione residente, ma dovrebbe considerare anche l’estensione territoriale, i flussi turistici, il pendolarismo, la presenza di infrastrutture strategiche e la complessità delle attività effettivamente svolte.

Il riconoscimento di nuovi livelli professionali, di percorsi di carriera verticali e di una disciplina contrattuale autonoma richiederebbe inoltre un’attenta valutazione degli effetti finanziari, evitando che l’introduzione di nuovi istituti si traduca in obblighi privi di adeguata copertura.

Le critiche espresse da alcune organizzazioni sindacali, tra cui la FP CGIL, si concentrano proprio sull’insufficienza delle risorse e delle tutele previste, sostenendo che la riforma rischierebbe di ampliare responsabilità e rischi senza assicurare un corrispondente rafforzamento degli organici e delle garanzie professionali.

Tali valutazioni appartengono al confronto sindacale e devono essere distinte dal contenuto normativo della delega, ma richiamano un problema strutturale che non può essere ignorato.

La riforma potrà produrre risultati effettivi soltanto se le innovazioni ordinamentali saranno accompagnate da strumenti finanziari e organizzativi capaci di garantirne l’applicazione sull’intero territorio nazionale, evitando che la qualità dei servizi e le condizioni professionali del personale dipendano esclusivamente dalla capacità economica del singolo ente.

I decreti legislativi e il limite costituzionale della delega

Con l’approvazione definitiva del disegno di legge, la fase decisiva si trasferisce sulla predisposizione dei decreti legislativi, per i quali l’articolo 1 stabilisce un termine di dodici mesi decorrente dall’entrata in vigore della legge.

La disposizione prevede inoltre la possibilità di adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto legislativo, disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e della procedura prevista.

Il Governo dovrà esercitare la delega nel rispetto dell’articolo 76 della Costituzione, che consente il trasferimento temporaneo della funzione legislativa soltanto per oggetti definiti e sulla base di principi e criteri direttivi stabiliti dal Parlamento.

La futura disciplina dovrà quindi essere coordinata con la legge n. 65 del 1986, con il decreto legislativo n. 267 del 2000, con il decreto legislativo n. 165 del 2001, con il codice di procedura penale e con le ulteriori disposizioni in materia di pubblica sicurezza, sicurezza sul lavoro e protezione dei dati personali.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle norme transitorie, indispensabili per disciplinare il passaggio dall’attuale sistema al nuovo ordinamento, soprattutto con riferimento alle qualifiche già attribuite, agli incarichi di comando, ai regolamenti degli enti e alle dotazioni operative esistenti.

La costruzione di un sistema nazionale delle carriere fondato sui gradi, accompagnato da una disciplina contrattuale autonoma, richiederebbe inoltre una definizione legislativa dei principi gerarchici e delle condizioni di accesso, poiché il contratto collettivo non potrebbe autonomamente modificare le disposizioni legislative che regolano le progressioni e l’inquadramento nel pubblico impiego.

La previsione di apposite sezioni negoziali per la Polizia locale costituisce un punto di partenza importante, ma la realizzazione di un ordinamento esclusivamente verticale e il superamento del ricorso all’articolo 110 del TUEL per gli incarichi di comando dovranno essere valutati alla luce dei limiti della delega e, qualora necessario, perseguiti mediante ulteriori interventi legislativi.

Dalla riforma delle funzioni alla riforma dell’identità professionale

Il voto di oggi rappresenta un passaggio istituzionale di indubbio rilievo, ma non coincide con la realizzazione della riforma attesa da quarant’anni. Il Parlamento ha aperto la possibilità di superare una disciplina ormai frammentata e in parte inadeguata, affidando al Governo la responsabilità di costruire un ordinamento capace di riconoscere la complessità delle funzioni esercitate dalla Polizia locale senza alterare l’equilibrio costituzionale tra Stato e autonomie territoriali.

La vera questione riguarda tuttavia la capacità di trasformare il riconoscimento della specificità professionale in un sistema coerente di carriere, responsabilità e garanzie ed è per questo che da oggi inizia il dibattito e il confronto per sfruttare questa opportunità affinché possa essere essere una grande rivoluzione e non la grande occasione sprecata.

Un corpo di polizia non può essere organizzato stabilmente attraverso un modello nel quale il grado, la posizione giuridica, il trattamento economico e la responsabilità di comando procedono su piani differenti, poiché la chiarezza della struttura gerarchica costituisce una condizione essenziale per assicurare continuità operativa, certezza delle competenze e riconoscibilità delle responsabilità.

La previsione di apposite sezioni contrattuali rappresenta un primo riconoscimento della peculiarità della Polizia locale, ma non può costituire il punto di arrivo del processo di riforma, poiché la differenziazione contrattuale dovrebbe essere accompagnata da un ordinamento professionale fondato sui gradi, da progressioni verticali effettive, da una carriera direttiva e dirigenziale propria e da una disciplina degli incarichi di comando capace di garantire autonomia tecnica e continuità istituzionale.

La costruzione di tale modello richiederà scelte legislative e contrattuali coerenti con i principi costituzionali, con la disciplina generale del pubblico impiego e con l’autonomia degli enti territoriali, evitando che la ricerca di una maggiore specificità professionale produca nuove incertezze normative o conflitti di competenza.

La riforma dovrà inoltre assicurare che il riconoscimento delle funzioni sia accompagnato da adeguate risorse finanziarie, formazione permanente, dotazioni operative e tutele previdenziali e assicurative, poiché l’ampliamento delle responsabilità senza un corrispondente rafforzamento delle garanzie rischierebbe di accentuare le contraddizioni dell’ordinamento attuale.

La vera misura del riordino non sarà pertanto il numero delle disposizioni approvate, ma la loro capacità di rendere la Polizia locale un’istituzione territorialmente radicata, professionalmente qualificata e adeguatamente tutelata, nella consapevolezza che il riconoscimento delle funzioni pubbliche non può essere separato dalle condizioni giuridiche e materiali che ne rendono possibile l’esercizio.

Senza un ordinamento delle carriere fondato sui gradi e una disciplina contrattuale autonoma, la riforma rischierebbe di modificare le funzioni senza trasformare realmente l’identità professionale della Polizia locale.

Oggi quindi serve un dialogo franco e anche un confronto risoluto con il Governo affinché si recepisca la necessità di una contrattazione autonoma non contro altri lavoratori, non a sfavore degli altri dipendenti degli enti locali, che al contrario non dovranno più fare guerre tra poveri per la ripartizione del fondo, ma a favore della specificità della funzione della Polizia Locale e del valore insostituibile di questa polizia di prossimità che è nell’interesse di tutti i cittadini e della sicurezza di tutte le città, grandi o piccole che siano, e anche degli altri enti locali, perché la riforma si costruisce adesso!


Bibliografia e riferimenti normativi

Costituzione della Repubblica italiana, articoli 76, 81, 97, 109, 117 e 118.

Legge 7 marzo 1986, n. 65. Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale.

Legge 1° aprile 1981, n. 121. Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107, 109 e 110.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento agli articoli 4, 5, 40, 42, 43, 47 e 52.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale, con particolare riferimento all’articolo 57.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali.

Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

ARAN. Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali, triennio 2022–2024. Disposizioni sull’ordinamento professionale, sulle progressioni economiche e sugli incarichi di Elevata Qualificazione.

Camera dei deputati. (2026). Disegno di legge C. 1716, Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale. Testo approvato il 14 maggio 2026.

Senato della Repubblica. (2026). Disegno di legge A.S. 1903, Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale. XIX legislatura, testo definitivamente approvato il 13 ottobre 2026.

Senato della Repubblica. (2026, 13 ottobre). Resoconto stenografico della seduta n. 465. Discussione e approvazione definitiva del disegno di legge A.S. 1903.

Mancini, M. (2026, 24 settembre). Polizia locale, la riforma entra nella fase decisiva: dagli impegni del Governo alle norme che dovranno renderli effettivi. Ethica Societas. https://www.ethicasocietas.it/stato-riforma-pl-092026/


Ultimi 5 articoli dello stesso autore

Il patriarcato rafforzato anche dalle donne

Il corretto accordo tra Polizie Locali, Arma dei Carabinieri e altre polizie [CON MODELLO SCARICABILE]

TSO, la Corte costituzionale cambia la procedura: la difesa tecnica diventa obbligatoria

Veicoli fuori uso con fermo amministrativo su area pubblica e su area privata

Polizia locale contro Tajani: «Non siamo imboscati, chiediamo rispetto e una riforma all’altezza delle nostre funzioni»

Ultimi 5 articoli sulla riforma della polizia locale

La riforma si costruisce adesso

Polizia locale, la riforma entra nella fase decisiva: dagli impegni del Governo alle norme che dovranno renderli effettivi

La riforma della polizia locale: proteste, confusione e poche certezze

Il flop dello sciopero della polizia locale a Roma e la disinformazione sulla riforma Piantedosi

La riforma della polizia locale approvata ieri alla Camera

Ultimi 5 articoli pubblicati

Ucraina, la pace annunciata e la guerra che continua

L’italiano assediato dagli anglicismi, tra modernità e impoverimento linguistico

Identità personale e documenti, assist dalla Cassazione

La democrazia sotto premio nella riforma del sistema elettorale italiano

7 ottobre, tre anni dopo tra memoria, conflitto e costruzione del racconto pubblico


Ethica Societas è una testata giornalistica gratuita e no profit edita da una cooperativa sociale onlus
Copyright Ethica Societas, Human&Social Science Review © 2026 by Ethica Societas UPLI onlus.
ISSN 2785-602X. Licensed under CC BY-NC 4.0

Related posts

Gender-based Violence as a Clinical and Public Health Phenomenon: the Padova Charter 2026

Silvia Zaghi

Conducente con patente scaduta non è responsabile la società di autonoleggio

Massimiliano Mancini

La società che non sente più: il femminicidio come frattura collettiva e il lutto complesso di chi sopravvive

Francesca Zaza