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Francesco Mancini NOTIZIE Privacy

PILLOLE DI PRIVACY 3.Principio di proporzionalità e body cam [CON VIDEO], Francesco Mancini

Le body cam sono altamente invasive ed è opportuna la valutazione preventiva del Garante

Francesco Mancini

Abstract: Il principio di proporzionalità è uno dei cardini della normativa europea sul trattamento dei dati personali. Le body cam sono sistemi di videosorveglianza molto invasivi e possono essere utilizzati solo se legittimamente adottate da corpi di polizia, quindi mai da singoli soggetti pur se operatori di polizia, previa valutazione d’impatto sul trattamento dei dati-DPIA da inviare, dato il rilevante rischio, alla valutazione preventiva del garante. Guido Scorza, intervenuto al Convegno di Napoli il 16 giugno 2023 organizzato da UPLI-Unione Polizia Locale Italiana e dalla nostra testata, ha spiegato l’utilizzo corretto di questi strumenti che spesso sono adottati in troppi casi senza una reale necessità, un bilanciamento della proporzionalità e senza nemmeno il parere del Garante.

Guido Scorza

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Riprese di Silvia Zaghi.

La posizione del Garante

Massimiliano Mancini: «Possiamo prendere body cam, droni e riempire le città di quante più telecamere possiamo solo perché sono utili e non anche necessarie?».

Guido Scorza: «Ammesso che la normativa europea sulla privacy applicabile a ipotesi di questo genere sia il GDPR e non viceversa la meno celebre, ma egualente importante, direttiva europea 680 del 2016 [c.d. direttiva polizia], comunque entrambe sono basate su un principio facile da enunciare e molto più difficile da implementare che è quello della proporzionalità. Non è scritto da nessuna parte quali strumenti si possono essere utilizzare o quali non possono essere utilizzati, trattamenti sono leciti e quali sono illeciti, il tema è quanti dati servono epr raggiungere il fine che la legge identifica come tua competenza. Quindi sulle body cam l’Autorità Garante negli ultimi 3 anni ha dato parere favorevole all’utilizzo a Polizia di Stato, a Carabinieri, a Guardia di Finanza, ora stiamo lavorando per quello alla Polizia Penitenziaria [ma nessuna polizia locale è citata come autorizzata dal garante n.d.r.]. Quindi non è che vi sia un ostacolo di principio a ricorrere alle nuove tecnologia quando esse consentono in maniera più efficace di raggiungere un risultato, il problema è come lo si fa. In tutti questi pareri, a tutte le forze dell’ordine, quello che in più riprese abbiamo scritto e abbiamo detto è, ad esempio, che la registrazione non può restare nella body cam del singolo agente ma va depositata immediatamente in un server sicuro al quale non tutti possono accedere ma solo chi ne è giustificato per precise ragioni di servizio e se poi quel filmato, alla fine della giornata o alla fine della settimana al massimo non si rivela utile deve essere cancellato. Comuqnue nessun cittadino deve correre il rischio che un giorno, per una violazione del server o per un’altra ragione, le sue immagini possano finire online. Quindi non c’é un divieto al ricorso alle body cam, ma c’é sicuramente a valutazione d’impatto da fare sempre perché è un trattamento importante che coinvolge migliaia o milione di persone che hanno l’aspettativa di essere visti ma di non vedere registrata la loro immagine e questa aspettativa si infrange quando qualcuno li incrocia con una body cam indosso. Però se si dimostra [non basta dichiararlo evidentemente n.d.r.] attraverso la valutazione d’impatto che il gioco vale la candela, identificando precisamente i rischi per i diritti e le libertà delle persone e dimostrando che si sono limitati quei rischi adottando opportuni accorgimenti [piano di mitigazione del rischio n.d.r.], definendo i tempi di conservazione, la sicurezza, certificando l’attivazione della body cam solo ed esclusivamente nel momento in cui l’esigenza di servizio lo richieda, a queste condizioni lo strumento si può utilizzare nell’esercizio di funzioni ordine pubblico o di pubblica sicurezza.».

Quindi l’impiego delle body cam, come indicano le norme europee, è legittimo solo alle seguenti condizioni:

  • siano adottate e utilizzate solo dai corpi di polizia e non dai privati, anche se fossero operatori di polizia;
  • sia sempre svolta e aggiornata la valutazione d’impatto-DPIA (art. 35 GDPR e art. 23 d. lgs. 51/2018);
  • sia richiesta la valutazione preventiva del Garante sulla valutazione d’impatto-DPIA (art. 36 GDPR e art. 24 d. lgs. 51/2018);
  • siano identificati nella DPIA i rischi, misurandoli, e siano adottate tutte le cautele per la minimizzazione del rischio come l’attivazione delle body cam solo in caso di rischio effettivo e la cancellazione delle registrazioni in tempi brevi;
  • le body cam siano utilizzate in contesti esclusi dal GDPR e quindi solo nei casi di ordine e sicurezza pubblica e polizia giudiziaria che devono essere effettivi e non potenziali o teorici.


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