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LA NUOVA DISCIPLINA PENALE DELLA LEGGE “TERRA DEI FUOCHI”, Massimiliano Mancini

Sarà efficace il panpenalismo per fronteggiare l’emergenza ambientale e affermare una nuova responsabilità etica oppure aumenterà la crisi della giustizia penale?

Massimiliano Mancini

Abstract: È entrarata in vigore la legge n. 147/2025, di conversione del decreto “Terra dei Fuochi”, che introduce un inasprimento sanzionatorio senza precedenti nel diritto ambientale italiano. Trasforma in reati penali condotte prima amministrative, rafforza le pene per traffico e gestione illecita di rifiuti, esclude la particolare tenuità del fatto e amplia le sanzioni interdittive e patrimoniali. La norma segna un passo avanti nella lotta ai crimini ambientali, ma solleva interrogativi sull’efficacia di un approccio prevalentemente repressivo, anche per il notevole aggravio di lavoro per le procure e la polizia giudiziaria. Solo la trasformazione della legge in cultura etica e preventiva potrà restituire dignità e giustizia alla Terra dei Fuochi e attuare il valore costituzionale (art. 9) della tutela ambientale “anche nell’interesse delle future generazioni”.

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ALTRI CONTRIBUTI SUL TEMA

LA RIVOLUZIONE AMBIENTALE DEL DECRETO TERRA DEI FUOCHI

VIDEOSORVEGLIANZA, POLIZIA LOCALE E AMBIENTE


IN VIGORE LA LEGGE 147/2025

Lo scorso 1 ottobre la Camera dei deputati, con 137 voti favorevoli, 85 contrari e 3 astenuti, ha approvato in via definitiva il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi (AC.2623, approvato dal Senato) che sarebbe scaduto il 7 ottobre.  

La legge n. 147 del 3 ottobre 2025,  “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi”, è entrata in vigore il 9 ottobre 2025. Interviene dopo oltre un decennio di crisi ambientale e sociale, in un territorio simbolo delle contraddizioni italiane: un’area dove il degrado ambientale si intreccia con l’inerzia istituzionale e l’impunità economica.

La legge segna un passo avanti sul piano normativo, ma impone una riflessione più ampia: può l’apparato repressivo, da solo, restituire dignità e giustizia a un territorio ferito e può l’aggravamento procedurale derivante dall’estensione e inasprimento della sanzione penale costituire un reale deterrente?

L’INASPRIMENTO SANZIONATORIO PENALISTICO

Come già si era visto nel decreto-legge 116/2025, la legge conferma e aggiunge ulteriori e rilevanti modifiche al Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006), al Codice penale e al Codice di procedura penale, con l’obiettivo di colpire in modo più efficace la criminalità organizzata e i comportamenti illeciti, tra cui:

  • la trasformazione in reato contravvenzionale dell’abbandono di rifiuti non pericolosi da parte dei privati che prima erano sanzionati solo amministrativamente e ora sono puniti con l’ammenda (art. 255 c. 1 TUA[1]), con l’esclusione dell’abbandono dei prodotti da fumo (art. 232-bis TUA [2]), dei rifiuti di piccolissime dimensioni (art. 232-ter TUA[3]) e del conferimento dei rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade in violazione delle disposizioni locali (art. 255 c.1.2 TUA[4]) sanzionati amministrativamente;

  • la trasformazione in delitto dell’abbandono di rifiuti pericolosi, puniti con la reclusione da uno a cinque anni (art. 255-ter c. 1 TUA[5]) ovvero da due a sei anni in casi aggravati (art. 255-ter c. 2 TUA[6]) e della gestione illecita, punita con la reclusione sino a sei anni e sei mesi(art. 256 c. 1 TUA[7]), con l’esclusione dell’abbandono di rifiuti non pericolosi da parte di imprese ed enti (art. 255 c. 1.1 TUA[8]) e della combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis TUA);

  • l’introduzione di delitti colposi nella materia dei rifiuti, sono quindi ora puniti anche se commessi senza intenzionalità, con la riduzione della pena da un terzo a due terzi (art. 259-ter TUA[9]), l’abbandono di rifiuti non pericolosi nelle ipotesi aggravate (art. 255-bis TUA), l’abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter TUA), la gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA) e la spedizione illegale di rifiuti (art. 259 TUA);

  • l’aggravamento delle pene generale, in particolare per la gestione illecita di rifiuti (art. 256 c. 1 TUA), di cui si è già detto, il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.[10) e  il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.[11]) ora prevedono l’aumento sino alla metà delle pene originarie in casi aggravati.

LE ALTRE VARIAZIONI AL SISTEMA PENALE

Sono state confermate le altre riforme al sistema penale per dare certezza della pena e inoltre la legge di conversione ha introdotto nuove sanzioni accessorie per aumentare ulteriormente la deterrenza variando il sistema penale con:

  • l’inapplicabilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.[12]), che esclude la punibilità nei reati che prevedono la pena pecuniaria ovvero la detenzione non superiore nel minimo a due anni in considerazione delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno, ai reati di abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter TUA), nelle fattispecie aggravate di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 c. 1-bis, 3 e 3-bis TUA) e spedizione illegale di rifiuti (art. 259 TUA);

  • sanzioni accessorie interdittive (art. 2-bis TUA [13]), introdotte dalla legge di conversione che non consentono di avere, per un periodo da uno a cinque anni, licenze e autorizzazioni di polizia, concessioni di acque pubbliche e beni demaniali, iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi per la pubblica amministrazione, attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici e qualsiasi altra iscrizione, autorizzazione, abilitazione per lo svolgimento di attività imprenditoriali ai soggetti condannati per i principali reati ambientali previsti dal codice penale e in particolare per inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);

  • aggravamento ed estensione della responsabilità amministrativa delle imprese (art. 25-undecies d.lgs. 231/2001) in tutti i casi in cui siano commessi i reati ambientali previsti dal codice penale e in particolare: inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.), circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.), omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), inoltre anche nei casi di abbandono di rifiuti non pericolosi nelle ipotesi aggravate (art. 255-bis TUA) e l’abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter TUA), gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA), combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis TUA);

I NUOVI E POTENTI STRUMENTI INVESTIGATIVI

La nuova disciplina amplia l’uso di procedure cautelari e di strumenti investigativi speciali, inoltre potenzia la cooperazione tra polizia giudiziaria, procure e forze ambientali introducendo:

  • l’arresto in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.[14]), che si applica entro le quarantotto ore dal fatto di procedere sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, per tutti i reati ambientali dolosi previsti dal codice penale: inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);

  • le operazioni sotto copertura (art. 9 l.147/2025 [15]), che estende l’esclusione della punibilità prevista per gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza -quindi con esclusione specifica per le polizie locali- nelle indagini sotto copertura anche per i reati di abbandono di rifiuti non pericolosi nelle ipotesi aggravate (art. 255-bis TUA), l’abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter TUA), gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA) e spedizione illegale di rifiuti (art. 259 TUA);

  • l‘amministrazione giudiziaria dei beni (art. 34 d.lgs.159/2011 [16]), prevista quando l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento alla criminalità organizzata o possa comunque agevolare l’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale, è estesa anche ai casi di abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter TUA), gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA) e spedizione illegale di rifiuti (art. 259 TUA);

IL NODO ETICO E OPERATIVO

La portata innovativa della norma non risiede solo nella severità delle sanzioni, ma nel tentativo di ridefinire la responsabilità collettiva verso l’ambiente come obbligazione etica prima ancora che giuridica.

La Terra dei Fuochi, infatti, non è soltanto un luogo contaminato: è la rappresentazione concreta del fallimento di un modello economico e amministrativo che per anni ha anteposto il profitto alla salute pubblica.

La legge riconosce implicitamente che il danno ambientale è anche un danno morale, perché incrina il patto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Tuttavia, il rischio è che la risposta resti confinata alla dimensione punitiva, senza costruire una vera cultura della prevenzione fondata su educazione, trasparenza e partecipazione civica.

Il panpenalismo introdotto con la nuova impostazione normativa porterà inevitablmente un notevole aggravio di lavoro per le procure e la polizia giudiziaria, soprattutto in aree dove c’é già una grande attività investigativa e giudiziaria per contrastare la criminalità. Il tempo dirà se l’approccio panpenalistico sarà più efficace di quello delle sanzioni amministrative previgente, almeno nelle violazioni minori e se l’elevato inasprimento delle sanzioni amministrative residuali sarà giudicato eticamente corretto.

DALLA REPRESSIONE ALLA RIGENERAZIONE ETICA

La legge di conversione del Decreto “Terra dei Fuochi” segna un passo avanti nel contrasto ai crimini ambientali, ma il suo successo dipenderà dalla capacità dello Stato di trasformare la norma in cultura e diffondere la consapevolezza che l’ambiente appartiene alle future generazioni (Cost. art. 9[17]).


NOTE:

[1] D. lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale, art. 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi) «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

[2] D. lgs. 152/2006, art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo) «3. È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.»

[3] D. lgs. 152/2006, Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) «1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.»

[4] D. lgs. 152/2006, art. 255 «1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell’articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

[5] D. lgs. 152/2006, art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi) «1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»

[6] D. lgs. 152/2006, art. 255-ter «2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.»

[7] D. lgs. 152/2006, art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) «1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 […omissis…] 1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.»

[8] D. lgs. 152/2006, art. 255 «1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da tremila a ventisettemila euro.»

[9] D. lgs. 152/2006, art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti) «1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.»

[10] Codice penale, art. 452-sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. 2. La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.»

[11] Codice penale, art. 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) «1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;  b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. […omissis…]»

[12] Codice penale, art. 131-bis (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) «1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. . […omissis…] 3. L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede: […omissis…] 4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

[13] L. 147/2025, art. 2-bis. (Misure urgenti in materia di pene accessorie) «1. Le persone condannate con sentenza definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale non possono ottenere, per un periodo non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali; c) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’in grosso; d) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea, per lo svolgi mento di attività imprenditoriali. 2. L’interdizione di cui al comma 1 determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al medesimo comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.»

[14] Codice di procedura penale, art. 382-bis (Arresto in flagranza differita) «1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. 1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.[…omissis…]»

[15] L. 147/2025, art. 9 (Operazioni sotto copertura) «1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non sono punibili: a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli […omissis…] nonché ai delitti previsti dal testo unico nonché in ordine ai delitti previsti dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 […omissis…]»

[16] D.lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, art. 34 (L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende) «1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all’articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall’articolo 92, ovvero di quelli compiuti452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 255-ter2016, n. 50 , dall’Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’ articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale […omissis…] nonché per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e non ricorrono i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l’amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 17 del presente decreto. Nei casi di cui al periodo precedente, in relazione alle ipotesi in cui sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche possa agevolare l’attività di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui gli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi, per i delitti di cui agli articoli 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del medesimo decreto, la proposta di disporre l’amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni può essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.»

[17] Costituzione, art. 9 «1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 3. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.»


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