Proposte per contrastare queste forme di violenza, anche alla luce della normativa vigente sovranazionale

Abstract: L’uso della violenza sessuale nei conflitti armati è uno strumento deliberato, pianificato e sistematico di distruzione sociale e identitaria, riconosciuto dal diritto internazionale come crimine di guerra e contro l’umanità. Nonostante numerosi trattati — dallo Statuto di Roma alla Convenzione di Istanbul — e le risoluzioni ONU, l’impunità e l’inerzia internazionale persistono. Viene sottolineata la necessità di un approccio globale e sanzionatorio, coordinato sotto l’egida dell’ONU, per garantire giustizia e prevenzione, valorizzando la donna come risorsa civile, sociale ed economica.
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Maurizio Colangelo: avvocato presso le magistrature superiori, ha con seguito il master della Scuola Superiore Ministero Esteri in diritto Unione Europea ( S.I.O.I) e formazione presso Università San Diego, presidente commissioni ministeriali sessioni esame Avvocato ed altre commissioni di studio sulla legislazione comunitaria e sulla riforma magistratura onoraria, ha svolto funzioni sostituto procuratore pressso Procura della Repubblica di Roma e Pretore con delibera CSM e scrittore. Profilo Linkedin
Nei conflitti armati moderni, il corpo femminile non è più solo vittima passiva, ma obiettivo strategico, simbolico e materiale. La violenza sessuale, lungi dall’essere effetto collaterale, è strumento deliberato, pianificato e sistematico, volto a annientare le comunità nemiche, cancellare l’identità culturale e minare le fondamenta stesse della società. Questa pratica, riconosciuta come crimine di guerra e crimine contro l’umanità, è codificata nei manuali non scritti del potere: serve a dominare, umiliare e sottomettere.
Dal genocidio in Ruanda alla pulizia etnica in Bosnia, dalla guerra civile in Sudan alla repressione in Tigray all’Afghanistan talebano, il modello è invariabile: stupro di massa, schiavitù sessuale, gravidanza forzata e sterilizzazione non sono incidenti, ma strumenti deliberati di annientamento. Ogni atto di violenza sessuale è un messaggio politico inciso nella carne della vittima: “Possiedo la tua comunità, plasmo il tuo futuro, anniento la tua memoria”.
Le istituzioni internazionali hanno formalmente codificato la gravità di questi crimini. Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (Articoli 7 e 8) classifica lo stupro, la schiavitù sessuale, la gravidanza forzata e la sterilizzazione come crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Le Convenzioni di Ginevra e i protocolli aggiuntivi ribadiscono l’obbligo inderogabile di protezione dei civili e sanciscono la violenza sessuale come violazione grave del diritto internazionale umanitario. La Risoluzione 1820 del Consiglio di Sicurezza ONU (2008) riconosce la violenza sessuale come tattica di guerra e minaccia alla pace internazionale. Eppure, tra diritto e giustizia permane un abisso. I responsabili godono impunemente, protetti da contesti bellici opachi e da catene di comando che cancellano le responsabilità individuali, mentre la testimonianza femminile viene delegittimata.
L’inerzia della comunità internazionale, spesso condizionata da equilibri geopolitici, perpetua il silenzio e l’impunità. In Sudan, le Forze di supporto rapido (RSF) hanno commesso stupri di gruppo e schiavitù sessuale, documentati da Medecins sans Frontieres nel rapporto “They raped all of us: Sexual violence against women and girls in Sudan”. Tra le vittime, ragazze di appena quindici anni hanno subito torture fisiche e psicologiche con conseguenze devastanti per la loro salute mentale e fisica. In Tigray, le forze eritree hanno perpetrato crimini di guerra e crimini contro l’umanità, stuprando donne e ragazze e riducendole in schiavitù sessuale, come riportato da Amnesty nel rapporto “Eritrean soldiers committed war crimes and possible crimes against humanity in the Tigray region after signing of agreement to end hostilities”.
La distruzione delle strutture sanitarie femminili e l’accesso limitato all’assistenza riproduttiva configurano crimini di guerra e crimini contro l’umanità. La comunità internazionale ha reagito, ma le risposte restano frammentarie e insufficienti. Risoluzioni come la 1820 riconoscono la gravità della violenza sessuale, ma la loro implementazione è spesso simbolica. Qui emerge l’importanza del ruolo di attori geopolitici: il Presidente Donald Trump ha intrapreso iniziative diplomatiche per cercare di interrompere le violenze in Palestina, dimostrando come la politica internazionale possa incidere, sebbene marginalmente, sulla protezione delle vittime.
La violenza sessuale non è un residuo arcaico, ma fenomeno strutturale che si innesta su sistemi patriarcali e sulla mercificazione del corpo femminile. Nelle guerre ibride, nelle occupazioni prolungate e nei conflitti asimmetrici, la donna diventa veicolo del potere: violarla significa occupare lo spazio simbolico dell’altro e disintegrare la sua sovranità intima. Affrontare questa realtà richiede un salto paradigmatico: non basta assistenza umanitaria o protezione giuridica. Serve un’azione coordinata che intrecci diplomazia, giustizia transnazionale, educazione e trasformazione culturale. Solo restituendo alla donna la centralità come soggetto politico e non solo come vittima si può spezzare il nesso perverso tra guerra e violenza di genere.
Ogni conflitto che colpisce il corpo femminile mina le fondamenta dell’umanità. Dove la guerra annienta la differenza e il corpo diventa frontiera violata, la misura della civiltà si rivela: possiamo ancora definirci civili se l’impunità regna indisturbata?
Per quanto riguarda le fonti normative che hanno disciplinato questa materia in una disamina dettagliata si può rilevare che nel 1994 venne creata la Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne. La Convenzione rappresentò sicuramente all’epoca il primo strumento normativo, purtroppo non esaustivo, vincolante di carattere sovranazionale dedicato specificatamente a questo argomento. In particolare, si evidenzia come proprio con l’articolo 10 veniva istituito un metodo di verifica attraverso trasmissione di “reports” in diritti delle donne periodici da parte degli Stati, i quali venivano valutati da una agenzia intergovernativa specializzata, quindi al di sopra di ogni sospetto, creata nel 1928.
Anche in Africa, paese in molti territori dilaniato da guerre ibride e spesso fratricide (Sudan Sud Sudan, Congo, Darfur, Liberia e molte altre), che spesso hanno determinato veri e propri genocidi, ove il problema era ed è ancora attualmente più sentito, per la povertà dei luoghi, venne istituito il Protocollo sui diritti delle donne della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli che venne adottato a Maputo (Mozambico) nel 2003 durante la 2° sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Africana, successivamente entrato in vigore nel 2005. Ci piace ricordare come è stata evidenziata con maggior importanza la definizione di discriminazione contro le donne e che viene sottolineata all’articolo 1 del Protocollo che include, oltre al danno fisico, sessuale e psicologico anche quello economico. Circostanza non irrilevante perché, come precedentemente affermato, come si è detto, creare violenza sulle donne non solo determina un grave crimine umano, ma si va a colpire non solo un sistema di cultura ed etnico, ove la donna ha la sua importanza e centralità, ma anche il sistema economico di quella società, in cui la donna rappresenta, inevitabilmente, il cardine per la crescita di quel paradigma sociale. Colpire una donna significa annientare ciò che essa rappresenta, questo per ogni tipo di società, dal punto di vista sia etico, culturale, ma anche economico minando alle fondamenta il tessuto dell’economia di quella stessa collettività. È una violazione dei diritti umani e rimane, purtroppo, in larga misura impunita.
Tuttavia, il primo strumento giuridico, che, a livello internazionale, ha lanciato un messaggio chiaro, forte e preciso contro la violenza delle donne, peraltro vincolante, risiede nella Convenzione di Istanbul del 2011, non da tutti gli Stati ratificato e con alcune lacune. Essa è entrata in vigore nel 2014 – solo tre anni dopo la sua adozione, a testimonianza sia del bisogno degli Stati membri di un trattato giuridicamente vincolante per guidarli negli sforzi volti a mettere fine alla violenza fondata sul genere, sia della loro adesione politica ai principi e ai valori sanciti dalla convenzione. Il 26 luglio 2017 il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (Cedaw) ha adottato, invece, la General Recommendation n. 35. La nuova raccomandazione ha delineato un inquadramento più chiaro dei doveri a carico degli Stati ratificanti la convenzione e le aree in cui è necessario intervenire per contrastare la violenza basata sul genere. Viene inoltre ampliata la definizione di violenza contro le donne includendo forme di violenza che riguardano anche il diritto alla salute riproduttiva della donna e le forme di violenza che si esercitano online e in altri ambienti digitali creati dalle nuove tecnologie. È da aggiungere che gli USA, e non si può che condividere questa linea di pensiero, nonostante la mancata ratifica della CEDAW, hanno espresso il loro impegno, sempre costante ed a tutti i livelli sovranazionali e territoriali, contro la violenza sulle donne, definendola una “epidemia globale” e sotto questo profilo hanno creato anche grandi campagne di sensibilizzazione in tutto il mondo.
Quello che viene adottato, purtroppo, in differenti paesi nel nostro pianeta, in termini di azioni di sterminio e violenza verso le donne non può che essere vista come un “crimine internazionale” e probabilmente sarebbe opportune investire, come fanno gli USA, sempre di più in campagne di sensibilizzazione partendo dai contesti scolastici e coinvolgendo in esse anche i genitori dei minori.
I servizi per le vittime rimangono esigui o insufficientemente finanziati e gli atteggiamenti sessisti in tutti gli ambienti continuano a prevalere. In un mondo civile la donna dovrebbe essere considerata sempre una nobile risorsa per la vita. Inoltre, la legislazione e l’assistenza disponibili variano molto da un paese all’altro, creando forti disparità in materia di protezione, oltre alle resistenze socioculturali che sono spesso alla base delle violazioni dei diritti delle donne.
Sarebbe auspicabile, in conclusione, la creazione di una unica agenzia internazionale, sotto egida dell’ONU, che abbia poteri sanzionatori verso quei paesi che non adottano o mal eseguono i principi della Convenzione di Istanbul, con applicazione di sanzioni economiche pesanti verso quei paesi inadempienti. Sicuri che gli USA si renderanno portavoce di questa iniziativa perché la lotta contro la violenza sulle donne è una priorità comune in tutto il mondo.

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