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Francesco Mancini NOTIZIE Privacy

Relazione Privacy 2024, l’era della sorveglianza digitale e le nuove frontiere dei diritti

Presentata la Relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali: intelligenza artificiale, controllo tecnologico e tutela delle libertà fondamentali

Francesco Mancini

Abstract: La Relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali, riferita all’attività svolta nel 2024, offre un quadro delle profonde trasformazioni che interessano la tutela della riservatezza nell’epoca dell’intelligenza artificiale, della sorveglianza digitale e della crescente concentrazione delle informazioni personali nelle mani di soggetti pubblici e privati. La progressiva digitalizzazione delle relazioni sociali, economiche e istituzionali ha modificato il significato stesso della protezione dei dati, trasformandola da esigenza prevalentemente individuale a condizione essenziale per l’esercizio delle libertà democratiche. Attraverso l’analisi delle principali questioni affrontate dall’Autorità, il contributo approfondisce il rapporto tra innovazione tecnologica e diritti fondamentali, evidenziando come la disponibilità di strumenti sempre più sofisticati di raccolta, elaborazione e correlazione delle informazioni renda necessario rafforzare i principi di proporzionalità, trasparenza e responsabilità, affinché l’efficienza tecnologica non si traduca in una progressiva riduzione dell’autonomia individuale.

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La protezione dei dati come condizione della libertà

La tutela della riservatezza ha progressivamente assunto un significato profondamente diverso rispetto a quello che ne aveva caratterizzato le prime elaborazioni giuridiche, quando il diritto alla privacy veniva prevalentemente interpretato come possibilità dell’individuo di sottrarre alla conoscenza altrui aspetti della propria vita privata, poiché nella società digitale il problema non riguarda più soltanto quali informazioni possano essere raccolte, ma soprattutto chi sia in grado di utilizzarle, collegarle e trasformarle in strumenti capaci di influenzare comportamenti, decisioni e opportunità.

La Relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali è stata presentata lo scorso 15 luglio presso la Camera dei Deputati e si colloca all’interno di questa trasformazione, evidenziando la crescente complessità di un sistema nel quale la disponibilità di enormi quantità di informazioni personali costituisce una risorsa economica, amministrativa e strategica, mentre la capacità dei cittadini di comprenderne le modalità di utilizzo appare frequentemente limitata dalla complessità delle tecnologie impiegate.

Il diritto alla protezione dei dati, riconosciuto dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e disciplinato dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, non può pertanto essere considerato una questione esclusivamente tecnica o burocratica, ma rappresenta una garanzia sostanziale della libertà personale, poiché la possibilità di controllare l’utilizzo delle informazioni che riguardano ciascun individuo contribuisce a preservarne l’autonomia rispetto ai poteri pubblici e privati.

L’intelligenza artificiale e il nuovo potere delle informazioni

Uno degli ambiti nei quali questa trasformazione appare maggiormente evidente riguarda l’intelligenza artificiale, la cui diffusione consente di elaborare quantità di dati precedentemente difficilmente gestibili, individuando correlazioni, formulando previsioni e producendo decisioni o raccomandazioni destinate a incidere su attività professionali, servizi pubblici e comportamenti individuali.

L’utilizzo di sistemi algoritmici introduce tuttavia una questione che supera la semplice correttezza del trattamento dei dati, poiché le informazioni personali possono essere impiegate per costruire profili, attribuire caratteristiche e formulare valutazioni che influenzano concretamente l’accesso al lavoro, al credito, ai servizi e alle opportunità, anche quando i criteri attraverso i quali tali risultati vengono prodotti non risultano pienamente comprensibili agli interessati.

Il problema non consiste nell’ostacolare l’innovazione tecnologica, ma nell’impedire che la crescente capacità di elaborazione automatizzata determini una progressiva sottrazione delle decisioni al controllo umano, trasformando strumenti progettati per assistere le persone in sistemi capaci di condizionarne l’esistenza senza adeguate garanzie di trasparenza e contestabilità.

In questo contesto, il rapporto tra GDPR e regolamento europeo sull’intelligenza artificiale assume particolare importanza, poiché la disciplina dei sistemi algoritmici non sostituisce gli obblighi relativi alla protezione dei dati personali, ma si affianca a essi, introducendo ulteriori strumenti di regolazione dei rischi tecnologici.

La sorveglianza digitale tra sicurezza e controllo sociale

La diffusione delle tecnologie di videosorveglianza, dei sistemi di riconoscimento biometrico e degli strumenti di monitoraggio delle attività digitali ha progressivamente ampliato la capacità di osservazione delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni private, rendendo sempre più sottile il confine tra le attività legittime di prevenzione e la possibilità di esercitare forme pervasive di controllo.

La sicurezza pubblica costituisce certamente una finalità meritevole di tutela, così come la protezione dei luoghi di lavoro, delle infrastrutture e dei beni può giustificare l’impiego di strumenti tecnologici, ma la legittimità dell’obiettivo perseguito non determina automaticamente quella di qualsiasi mezzo utilizzato, poiché il trattamento dei dati deve comunque rispettare i principi di liceità, necessità, minimizzazione e proporzionalità.

La disponibilità di tecnologie capaci di identificare persone, ricostruirne gli spostamenti e collegare informazioni provenienti da fonti differenti pone infatti interrogativi che riguardano direttamente la qualità della democrazia, considerando che la possibilità di essere costantemente osservati può incidere non soltanto sulla riservatezza, ma anche sulla libertà di espressione, di associazione e di partecipazione politica.

La questione assume particolare rilevanza quando gli strumenti di sorveglianza vengono introdotti attraverso una logica emergenziale, nella quale la necessità di contrastare fenomeni criminali o situazioni di rischio tende a prevalere sulla valutazione delle conseguenze che il monitoraggio sistematico può produrre nel lungo periodo.

Uno Stato democratico non può rinunciare agli strumenti tecnologici necessari per garantire la sicurezza, ma deve evitare che la loro disponibilità si trasformi in una giustificazione generale per raccogliere informazioni indipendentemente dalla concreta necessità del trattamento, perché la protezione dei cittadini non può essere perseguita attraverso la progressiva eliminazione degli spazi nei quali essi possono esercitare liberamente la propria autonomia.

Il lavoro, la sanità e la trasformazione dei diritti digitali

La protezione dei dati personali assume una particolare importanza anche nei rapporti di lavoro, nei quali la crescente diffusione di strumenti digitali consente di monitorare prestazioni, tempi di attività e comportamenti dei dipendenti, introducendo nuove possibilità organizzative ma anche il rischio di trasformare la valutazione professionale in un sistema permanente di osservazione individuale.

L’impiego di piattaforme informatiche, dispositivi aziendali e strumenti algoritmici deve pertanto essere valutato alla luce delle garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati e dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, riconoscendo che l’esistenza di un rapporto contrattuale non comporta la rinuncia del dipendente alla propria dignità e alla tutela della sfera personale.

Analoghe questioni emergono nel settore sanitario, nel quale la digitalizzazione delle informazioni cliniche e l’integrazione dei sistemi informativi possono contribuire significativamente al miglioramento delle prestazioni, ma richiedono misure particolarmente rigorose di sicurezza e riservatezza, considerando la natura sensibile dei dati trattati e le conseguenze che un loro utilizzo improprio può determinare.

L’efficienza amministrativa e la qualità dei servizi non possono quindi essere considerate finalità alternative alla protezione dei dati, poiché proprio la fiducia nella capacità delle istituzioni di custodire correttamente le informazioni personali rappresenta una condizione necessaria per favorire l’utilizzo degli strumenti digitali.

Il Garante e la necessità di un controllo effettivo

Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali assume una rilevanza crescente in un sistema nel quale il potere informativo tende a concentrarsi nelle mani di organizzazioni dotate di risorse tecnologiche ed economiche incomparabilmente superiori rispetto a quelle dei singoli individui, rendendo insufficiente una concezione della tutela fondata esclusivamente sulla possibilità formale di prestare o negare il consenso.

La protezione effettiva richiede infatti autorità indipendenti capaci di verificare la liceità dei trattamenti, intervenire nei confronti delle violazioni e orientare l’interpretazione delle norme in relazione a tecnologie che evolvono frequentemente con maggiore rapidità rispetto ai processi legislativi.

Il principio di responsabilizzazione introdotto dal GDPR attribuisce inoltre ai titolari del trattamento il compito di dimostrare concretamente il rispetto delle disposizioni applicabili, superando una concezione meramente documentale della conformità e imponendo una valutazione preventiva dei rischi che le attività di raccolta e utilizzo delle informazioni possono produrre sui diritti delle persone.

La sfida principale non consiste pertanto nell’accumulare ulteriori obblighi formali, ma nel garantire che le regole esistenti siano applicate attraverso controlli effettivi, strumenti organizzativi adeguati e una cultura della protezione dei dati capace di coinvolgere amministrazioni pubbliche, imprese e cittadini.

La libertà nell’epoca del controllo algoritmico

La Relazione annuale del Garante offre l’occasione per una riflessione che supera la dimensione strettamente giuridica della privacy, poiché la crescente capacità delle tecnologie digitali di raccogliere e interpretare informazioni personali modifica progressivamente i rapporti tra individuo e potere, attribuendo a chi controlla i dati una possibilità di conoscenza e di influenza difficilmente immaginabile nelle precedenti fasi dello sviluppo tecnologico.

La questione fondamentale non riguarda quindi soltanto la protezione delle informazioni, ma la salvaguardia della libertà individuale in una società nella quale comportamenti, preferenze e relazioni possono essere continuamente osservati, classificati e utilizzati per orientare decisioni economiche, amministrative e politiche.

La trasformazione digitale rappresenta certamente una straordinaria opportunità di progresso, ma la sua legittimazione sociale dipende dalla capacità di garantire che l’innovazione rimanga al servizio delle persone e non determini una progressiva subordinazione dell’individuo a sistemi tecnologici dei quali non conosce pienamente il funzionamento.

La privacy non costituisce dunque il diritto di nascondere qualcosa, ma la libertà di non essere continuamente osservati, interpretati e condizionati, perché una società nella quale ogni comportamento può essere registrato e trasformato in informazione rischia di compromettere proprio quella autonomia individuale che rappresenta uno dei fondamenti della democrazia.

È su questo equilibrio tra progresso tecnologico e tutela della persona che si misura oggi la capacità dello Stato di diritto di adattarsi alle trasformazioni contemporanee, riconoscendo che la protezione dei dati non costituisce un ostacolo all’innovazione, ma una delle condizioni indispensabili affinché l’innovazione possa essere considerata autenticamente compatibile con la libertà.

Scarica il documento: Relazione 2024 del Garante per la protezione dei dati personali


Riferimenti normativi e bibliografici

Costituzione della Repubblica italiana, artt. 2, 3, 13, 15 e 21.

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 8.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni.

Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, Statuto dei lavoratori.

Garante per la protezione dei dati personali. (2025). Relazione sull’attività svolta nel 2024. Roma.

Rodotà, S. (1997). Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione. Roma-Bari: Laterza.

Rodotà, S. (2004). Tecnologie e diritti. Bologna: Il Mulino.

Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. New York: PublicAffairs.

Lyon, D. (2018). The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life. Cambridge: Polity Press.


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