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IMPRONTE DIGITALI E PALMARI, ANALISI A TUTTO TONDO 1° parte

Criminologia Diritto Evidenza Silvestro Marascio
silvestro marascio, impronte digitali
Silvestro Marascio, dattiloscopista forense, membro del comitato scientifico “scienze forensi” Polis Open Learning, coautore di “Dattiloscopia Forense – preventiva e giudiziaria a confronto”, Aracne ed., 2022.

Lo studio delle impronte papillari, siano esse di origine digitale o palmare, trae le sue origini agli inizi del secolo scorso, facendo, in un certo qual modo, da apripista alle varie tecniche comparative applicate allo specifico campo.

Impronte papillari, overview sull’utilizzo

L’obiettivo della biometria è lo studio del soma della persona. Si pensi alla facial e alla palm vein recognition, oppure all’analisi dell’iride.

Operazioni tecniche, questo tipo di analisi, necessarie per poter accertare una identificazione fisica prescindendo dai dati anagrafici attribuiti e/o dichiarati dalla persona.

Si comprenderà come la materia, l’identificazione personale e quindi biometrica, è assolutamente poliedrica e incidente alla security e al forensics, avendo come ideale trait d’union il sistema processual-penalistico, ma anche la data protection.

Non è un caso che sia proprio il GDPR [1] (il regolamento UE sulla Privacy) a definire, all’art. 4, quali siano i dati biometrici, andando anche a puntualizzare, con le linee guida EDPB [2], quando i processi attivati possono ricondurre univocamente all’identificazione di taluno.

A tutto questo si aggiunge l’incessante evoluzione tecnologica, infatti esempio di ciò è la Gran Bretagna, che avrebbe voluto abbinare l’IA al riconoscimento facciale per la tutela della propria frontiera [3].

Alla base dell’utilizzo del dato biometrico, quindi, vi è la concreta osservazione del medesimo, la sua registrazione, il suo possibile futuro confronto. Fermo restando che è usuale – nel campo delle scienze forensi – discorrere circa l’osservazione di una traccia, e anche della sua successiva comparazione con un elemento noto, giacché si tratta della modalità tipizzante l’indagine tecnica, ma anche per evidenze di differente natura.

Si richiama, ma a scopo puramente esemplificativo, l’utilizzo del microscopio comparatore per gli accertamenti balistici.

In questo caso, in analisi, non è chiaramente protagonista una componente biometrica o biologica,  bensì un oggetto. Si indaga un elemento estratto ed esploso da un’arma da fuoco.

L’obiettivo investigativo sarà indagare  sulla possibilità che possa essere stata utilizzata la medesima arma in occasione di più eventi, da cui provengono, appunto, i reperti in esame.

Ovviamente l’identità personale non può limitarsi alle sole generalità.

Occorre fissarsi su caratteri certi e immutabili, e le impronte, quale strumento per disvelare l’autore di un reato, oppure per giungere a una compiuta identificazione dell’individuo, ne rappresentano un valido strumento.

Le operazioni tecniche, attraverso le quali possono essere rilevate (art. 7 R.D. 635/1940), sono assoggettate a una cornice normativa frutto delle necessità contingenti e della sua naturale successione nel tempo.

In quest’ultimo caso, anche considerando l’intervento di un legislatore sovranazionale da recepire.

 

Framework normativo

E’ possibile richiamare le esigenze correlate al contrasto all’immigrazione clandestina, continuando con la lotta alla criminalità e gli “anni di piombo”.

La disamina prosegue con l’adeguarsi della legislazione nazionale al passaggio dal contrasto del fenomeno anarchico a quello terroristico di matrice religiosa. Tra l’altro, anche in più fasi, specie se si considerano gli anni 2001, 2005, 2015.

Infine si potrebbe chiudere con le modifiche che hanno riguardato – recentemente – i codici penale e di procedura, a seguito della “riforma Cartabia”.

Con l’intervento di un legislatore sovranazionale si richiama l’attenzione sulla presenza di accordi bilateriali/multilaterali. I riferimenti possono rinvenirsi, quindi, negli strumenti di cooperazione di polizia e giudiziaria.

Si spazia, quindi, dal trattato di Prum, alla convenzione di Dublino, dal Regolamento EU sul casellario giudiziale (sistema ECRIS-TCN). La tematica prosegue con il patto sulla immigrazione [4], anche considerando i processi di allargamento dell’area Schengen.

Si considerino le interazione tra più basi dati – anche estere, quindi remote – offerte dal connubio esistente tra uffici di raccordo (Interpol, Europol, Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, EPPO) e tecnologie associate (dalla generazione di file in formato .nst, all’utilizzo di piattaforme dedicate per la ricerca di riscontri d’interesse, come SIS II o portale Prum).

Tratteggiata, qui velocemente, la base normativa, si capirà agevolmente come questa rappresenti il framework di riferimento per l’alimentazione della banca dati APFIS [5].

APFIS è il sistema informatico per l’archiviazione, la ricerca e la comparazione delle impronte digitali e palmari. Viene alimentato dalle forze di Polizia nazionali ed è sempre un operatore – il dattiloscopista – ad accertare l’eventuale corrispondenza tra i termini a confronto [6]: quello del candidato proposto dal sistema, significando un cartellino segnaletico già archiviato, e le impronte assunte a un soggetto per i motivi già descritti. Le operazioni descritte si possono ripetere anche con un confronto a carico di una porzione d’impronta, già repertata sul luogo che ha visto il compimento di un reato.

 

NOTE

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