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Criminologia Giurisprudenza NOTIZIE Silvestro Marascio

Identità personale e documenti, assist dalla Cassazione

Carta identità elettronica, un passo in avanti dalla Suprema Corte

Silvestro Marascio

Abstract: La carta d’Identità elettronica rappresenta non solo un “semplice” documento, ma l’ideale tramite tra il cittadino e la pubblica amministrazione, senza considerare anche i centri di servizi. A livello telematico, argomento più volte affrontato da vari esperti in più convegni, la funzionalità della carta, quale identità digitale, si scontra e si incontra con quella offerta dai vari servizi privati che gestiscono, appunto, la particolare tematica. La carta ha però – ovviamente – una marcia in più: la sua tangibilità, la quale consente l’ostensibilità in qualunque occasione “offline”, si pensi in aeroporto, per esempio, tanto più alla luce dell’applicazione del Reg. UE 2019/1157, che ha imposto misure di sicurezze comuni per i documenti d’identità dei cittadini dell’Unione. A tal proposito, proprio circa queste misure di tutela del documento, consistenti – sostanzialmente – nell’applicazione di un chip e di una banda a lettura ottica, conforme agli standard ICAO, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione. Gli Ermellini, infatti, hanno assunto una decisione che era particolarmente attesa dagli uomini del comparto difesa e sicurezza: definire il reato più idoneo per sanzionare la rimozione del chip dalla carta, prassi oramai sempre più diffusa sul territorio nazionale. 

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La carta d’identità e il suo chip

Iniziando, ma facendo un passo indietro.

Prescindendo dall’incidere dell’evoluzione tecnologica, naturalmente ovvia con il trascorrere del tempo, la carta d’identità elettronica si è imposta per aver superato i limiti che oggettivamente ha la tradizionale carta cartacea.

I distinguo possono essere davvero tanti, basti partire dall’inciso che il particolare documento viene rilasciato dal Ministero dell’Interno per il tramite dei Comuni, quindi un servizio che prima era assolutamente diversificato, così com’era l’organizzazione del lavoro all’interno degli Enti locali, oggi diviene uniforme sull’intero territorio nazionale.

Si pensi all’apposizione o meno del timbro del Comune o del Sindaco, o suo incaricato, per il rilascio del documento, ancora, alla differente stesura dei dati anagrafici sulla carta, utilizzando – per esempio – macchina da scrivere oppure sistema a stampa, senza considerare i software gestionali utilizzati per la gestione di quel flusso informativo, ovviamente diversi per singoli uffici.

Ancora, si ricordi l’apposizione della fotografia del titolare,  per cui si utilizzava colla, oppure spillatrice o graffette, accompagnate nell’eventualità dall’utilizzo, o meno, di una pellicola trasparente a protezione dell’effige stessa.

Oggi la carta d’identità, così per come è realizzata, e prescindendo dal Reg. UE 2019/1157, rappresenta un precursore nella tutela dell’identità del suo titolare, proprio grazie alla presenza di un chip contacless che contiene tutti i dati necessari per verificare l’identità del possessore, finanche informazioni biometriche, come l’impronta digitale.

Stante la raccolta dei dati, seppur gestita in periferia sempre dai Comuni, a livello centrale si è avuto un’evoluzione notevole a carico della Pubblica Amministrazione, con l’introduzione di piattaforme dedicate per la gestione dello Stato Civile, si pensi ad ANPR e alla sua interoperabilità conseguente con i digital wallet oggi presenti.

Intervento della Cassazione penale, tracciando il contesto

Il Regolamento UE 1159 richiama l’attenzione sulla presenza di un chip, ideale contenitore contactless dei dati del titolare, e sulla presenza di una zona a lettura ottica, sostanzialmente che vada a riprendere i dati anagrafici di quel possessore, già stampati a vista su quel supporto plastificato.

Si comprenderà come queste due caratteristiche vadano ad affiancarsi, oggi, alle classiche norme che vogliono il documento di riconoscimento sia tale se rilasciato da una Amministrazione pubblica e sia presente un timbro a secco.

Ora, quanto sopra è semplicemente retorica, più o meno argomentata e nozionistica, su taluni elementi di sicurezza che dovrebbero essere presenti, ma senza neanche entrare in verticale sulla sussistenza di elementi olografici o sulla grafica stessa dello specimen di un particolare documento, gli aspetti importanti sono altri, come la rimozione del chip dal fondello plastificato.

Andando per ordine, questo della rimozione del microprocessore è un fenomeno sempre più dilagante.

Nei giorni scorsi, nel giro di poche ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno provveduto al sequestro di quattro documenti di questo tipo, nel contesto di differenti operazioni di servizio (Napoli, Marano, Capri; in precedenza anche ad Acerra, altre tre carte erano state sequestrate).

Il fenomeno non può dirsi legato ad alcune zone d’Italia, casi riscontrati – tra gli altri – si sono avuti ad Avellino, Macerata, Genova, Vicenza, Ferrara, Viterbo e Siena.

I contesti che “giustificano” tale prassi sono sostanzialmente due:

  • da un lato il mondo contiguo alla criminalità, dove si pensa – probabilmente – che il chip possa rappresentate la nuova frontiera della falsificazione documentale, apponendolo su altra carta d’identità;
  • d’altro canto, dopo i #novax, i #nosmartcity e i #no5g, è possibile trovarsi davanti a persone che rimuovono il microprocessore volutamente per evitare di essere in qualche modo profilati.

Il punto d’interesse però è il seguente: se dalla carta il chip viene rimosso, il documento perde la sua validità?

A seguito di un sequestro effettuato a Genova, e all’intervento della Cassazione, la risposta – seppur non a Sezione Unite – pare essere affermativa.

…La sentenza

Gli Ermellini, azionati a seguito di ricorso avverso a sentenza del Tribunale del Riesame del capoluogo ligure, hanno infatti statuito l’essenzialità della presenza del microprocessore sul documento d’identità.

La rimozione o l’asportazione del microchip da una carta d’identità elettronica (CIE) configura il reato di falsità materiale commesso dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.), in quanto il chip costituisce elemento essenziale e strutturale del documento informatico/materiale , preposto a garantire la sicurezza, l’autenticità e le funzioni identificative avanzate del titolo. Pertanto un documento d’identità privato del relativo microprocessore è giuridicamente e materialmente alterato, non potendosi configurare un’ipotesi di falso innocuo o inoffensivo.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31429/2026, emessa dalla Quinta sezione Penale ha ritenuto che la CIE è un documento complesso e unitario, concretizzato dalla presenza di una componente tecnologica che non può dirsi accessoria.

Il microchip contiene, infatti, in forma criptata, i dati identificativi primari del titolare della carta d’identità, comprendendo: anagrafica, fotografia e impronta digitale. Se la sua lettura può essere realizzata attraverso le applicazioni messe a disposizione dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (App CieID e App IDEA), la concreta interazione con gli stessi è possibile solo al medesimo Istituto, considerando che quelle informazioni (specie le impronte) non sono conservate in alcun database.

Posto quanto sopra, è chiaro desumere la stretta integrazione tra il supporto di plastica che ospita i dati anagrafici e fiscali del titolare e il suo componente a radiofrequenza, combinazione che se viene alterata inficia l’alta sicurezza su cui fonda l’efficacia probatoria e genuinità del documento stesso.

carta d'identità senza chip


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