Annosa questione, mai pienamente risolta: il consulente forense deve avere un onorario pari alla delicatezza della funzione

Abstract: Dalla prospettiva della cronaca giornalistica, strizzando l’occhio al mondo delle scienze forensi e alle sue concrete applicazioni, la decisione pronunciata dal TAR del Lazio (sez. Quinta Bis), con la sentenza n. 14327/2026, pur rappresentando uno snodo fondamentale sul tema dei compensi spettanti agli ausiliari del Magistrato (perito, consulente tecnico d’ufficio), non coglie spiazzati. Ci si chiede – semmai – perché è stato necessario attendere l’intervento di un Giudice Amministrativo, come da sentenza pubblicata lo scorso 19 agosto, trattando il ricorso indicato a R.G. n. 1530/2026, ignorando – di fatto, per anni – rimostranze, su analoghi temi, portate anche all’attenzione della politica, da contesti associativi di settore, come l’ONIF.
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Il contesto della decisione del TAR
Entrando nel particolare, il contenzioso di cui si parla, ben si colloca nell’annoso problema del mancato aggiornamento periodico delle tariffe da applicarsi per l’attività del Consulente tecnico e del Perito.
Il tema, per meglio contestualizzare, era già disciplinato, originariamente, dal D.M. 30 maggio 2002; il Testo Unico sulle spese di Giustizia (DPR 115/2002), all’art. 54, impone che le misure degli onorari fissi, variabili e a tempo, vengano adeguati con cadenza triennale, in ordine alle variazioni dell’indice ISTAT dei pressi al consumo per famiglie operari e impiegati (indice FOI).
Lo stato dei fatti, purtroppo, vede una realtà differente nel concreto, considerando il sostanziale “congelamento” dei compensi per poco più di venti anni.
Ecco perché il recentissimo intervento del Giudice Amministrativo del Lazio non meraviglia lo “spettatore attento”, tanto più che l’argomento in parola ha già suscitato gli interessi dei più alti scranni della Magistratura.
La Corte Costituzionale, infatti, con le Sentenze n. 89/2020 e 179/2025, ebbe modo di porre in rilievo che quell’inerzia nell’adeguamento dei compensi degli ausiliari del Magistrato, appena richiamata, deriva da una seria omissione amministrativa, indicando – anzi – nei ricorsi contro il silenzio della P.A. lo strumento idoneo per costringere i Ministeri ad adempiere.
La sentenza in particolare: analisi delle rimostranze proposte
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova ha proposto ricorso, ex artt. 31 e 117 del Codice del processo Amministrativo avverso ai Ministeri della Giustizia e a quello dell’Economia e delle Finanze.
L’Ordine ha contestato (sostanzialmente come “suggerito” dall’Alta Magistratura Costituzionale) l’inerzia su una precedente istanza, del 04 marzo 2025, con cui lo stesso Ordine professionale aveva diffidato i citati Ministeri ad adempiere al noto adeguamento periodico secondo ISTAT, ma senza ottenere risposta alcuna, sottendendo una violazione dell’art. 2 della l. 241/1990, appunto per non aver adempiuto all’obbligo generale di concludere un procedimento amministrativo con l’adozione di un provvedimento espresso.
In ordine all’istanza in parola, l’Ordine ligure ha posto sul tavolo parecchie questioni degne di nota e di pregnante interesse per il Consulente tecnico:
- impatto dell’inflazione sui mancati compensi. Gli Ingegneri chiedevano, infatti, il riadeguamento della misura degli onorari sulla base della variazione accertata dall’Istituto di Statistica per il periodo 1999-2023, stimata in un aumento del 60.1%, o quantunque in altra percentuale ritenuta di giustizia;
- la questione delle vacazioni. Viene espressamente richiesto che le vacazioni successive alla prima non abbiano misura inferiore.
Le tesi della parte resistente tacciate dal Giudice Amministrativo
I Ministeri aditi dagli Ingegneri si costituiscono – come da prassi – in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, la difesa è però “facilmente” stigmatizzata dal TAR.
Le Amministrazioni pubbliche, infatti, non solo non avevano risposto all’istanza motivata dall’Ordine professionale, secondo i tempi indicati dalla l. 241/1990, ma avevano anche omesso l’attivazione d’ufficio per adempiere alla cadenza triennale d’adeguamento ex art. 54 DPR 115/2002.
Ancora, viene respinta anche l’inammissibilità per difetto di giurisdizione.
Il TAR ha riconosciuto la sussistenza di un interesse legittimo azionabile con il rito del silenzio, anzi, la P.A. avrebbe potuto, nell’ottica della riconosciuta discrezionalità, azionarsi nel senso, puntando al recupero dell’inflazione ovvero rivedere le basi di calcolo in modo alternativo, venendo quindi meno il concetto di “discrezionalità politica” all’azione, subentrandovi la doverosità dell’azione amministrativa.
Gli obiettivi raggiunti dalla Sentenza
Concludendo, la decisione del TAR non meraviglia, ma ciononostante è un risultato cruciale per il mondo del Consulente tecnico:
- anche il Giudice Amministrativo segue la strada già tracciata circa l’illegittimità del silenzio inerte della Pubblica Amministrazione;
- i Ministeri interessati dovranno provvedere entro 120 giorni a rispondere ai quesiti posti dall’Ordine degli Ingegneri di Genova o emanare un provvedimento di adeguamento, nel senso da loro richiesto. Attenzione: per evitare ulteriori lungaggini, il TAR ha già nominato un Commissario Ad Acta che subentrerà alle Amministrazioni resistenti laddove questi non adempiano, significando che entro i 90 giorni successivi lo scadere del termine dato, sarà il Direttore della Direzione Centrale Affari Giuridici e legali di ISTAT (nominato Commissario, appunto, ndr.) a emanare il provvedimento di adeguamento richiesto.

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