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LEGITTIMA DIFESA, TRA STATO EMOTIVO E VENDETTA, Silvestro Marascio

Silvestro Marascio

Abstract: Il caldo falcidia le città italiane, il calcio si appresta a terminare la sua kermesse mondiale: ora l’italiano medio si trova a barcamenarsi tra le prospettive sul caldo africano, a colpi di ondate che si susseguono, e un nuovo “political drama” sulla legittima difesa. Al solito, quando una notizia colpisce alla pancia il tribunale dei social si erge a censore, intanto – quasi a tema – il capitolo “sicurezza” continua a riempiere l’agenda politica, dalla riforma (incompiuta) della Polizia Locale, al rinnovo contrattuale (non gradito totalmente) delle forze dell’ordine nazionali, culminando in un nuovo giro di vite sui “maranza”, e non solo.

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Antefatto giuridico: la condanna di Mario Roggero

In questa calda estate, caratterizzata da picchi di temperatura realmente importanti, volti a superare record oramai assodati negli anni e dove la nazionale di calcio ha disertato i mondiali, per i commenti generalisti rimane solo la cronaca, annoiando anche la guerra in Ucraina e la vicenda palestinese.

La notizia che catalizza i media riguarda la vicenda del gioielliere piemontese che ha ucciso due rapinatori e ferito un terzo, condannato, definitivamente, al carcere.

Mario Roggero – il gioielliere, appunto – si è consegnato alla Giustizia, presentandosi all’istituto penitenziario di Bollate, nel milanese, venerdì 17 luglio, una “data manifesto” per chi da peso a certa dietrologia popolare e che rischia di esserlo davvero per la Giustizia (almeno mediaticamente).

Roggero ha letteralmente infuocato le tastiere degli italiani, il suo nome spicca tra gli hype della rete, tutti vogliono commentare gli esiti processuali che lo hanno visto protagonista, e tutti soccombente:  dal primo grado fino alla Corte Suprema di Cassazione, la sua non è legittima difesa, ma vendetta nei confronti di due rapinatori che poco prima avevano minacciato la sua famiglia e fatto razzia, per circa 60.000 euro, nella sua gioielleria, nel 2021.

La vicenda inevitabilmente  prende allo stomaco: Roggero – nell’arco della sua vita professionale – viene derubato in altre occasioni, due volte in modo violento, a cui si aggiungono almeno altri cinque episodi tra furti e tentati furti subiti nel corso degli anni.

Questo è il motivo per cui l’argomento è capitalizzato dalla politica, ma anche da influencer e dalla satira.

I due episodi principali di rapina, data la violenza avuta, che hanno poi segnato profondamente la vicenda umana e giudiziaria del gioielliere, si verificano:

  • il 22 maggio 2015:  due malviventi (di cui uno travestito da donna) entrano nel negozio, picchiano violentemente Roggero e lo legano con delle fascette di plastica. Anche la moglie e la figlia sono minacciate, legate e chiuse in bagno, i banditi fuggono con un ricco bottino di gioielli e orologi;
  • il 28 aprile 2021: tre rapinatori armati di coltello e di una pistola giocattolo irrompono nella gioielleria e minacciano la famiglia. Questa seconda aggressione scatena la reazione di Roggero, che insegue i banditi fuori dal negozio mentre scappano (lo si vede chiaramente dai filmati agli atti dei processi), sparando contro di loro, uccidendone due e ferendo il terzo.

Proprio a causa dell’epilogo di quest’ultimo, sicuramente tragico, episodio, la Corte di Cassazione conferma in via definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per duplice omicidio volontario e per tentato omicidio del terzo rapinatore rimasto ferito.

La legittima difesa, quale escludente il reato, non è riconosciuta giacché i proiettili vengono esplosi quando i rapinatori sono ormai in fuga, già all’esterno del locale: il pericolo non era più attuale, la minaccia non è più incombente.

Difesa Legittima, overview sul particolare istituto

Il Tribunale dei social ha però già deciso: Roggero ha fatto bene a difendersi, ma l’argomento non è di così facilissima discettazione.

La legittima difesa rappresenta un istituto che nell’ultimo ventennio ha subito varie torsioni dogmatiche, significando l’esser costretta, l’esser strattonata per la giacchetta, sia da derive securitarie della politica criminale (del tipo, “la difesa è sempre legittima“) che per il rispetto dello stato di diritto, in particolare verso il perimetro disegnto dall’art. 2 CEDU: il diritto alla vita.

Ma cosa regola il diritto a difendersi? Come decide un Magistrato? Quali sono gli strumenti normativi che i togati hanno a loro disposizione?

Intanto bisogna partire dal presupposto che una scriminante, qual’è la legittima difesa, è un particolare istituto che al verificarsi di una fattispecie di reato si attiva nell’escluderlo, laddove però sono riscontrabili determinati elementi caratterizzanti.

La norma, art. 52 del codice penale, e la giurisprudenza conseguente,  fondano la sussistenza della difesa legittima nel bilanciamento tra l’interesse dell’aggredito e la minaccia esercitata dall’aggressore.

Dicendolo meglio (provandoci, ndr.):

  • L’aggressione deve consistere in un pericolo attuale, non futuro, ma non esaurito,  perché oramai trascorso,  deve essere una minaccia verso un diritto proprio o altrui;
  • La reazione, da parte dell’aggredito, deve essere necessaria (non deve avere, quindi, altre possibili alternative) e proporzionale all’offerta ricevuta. La proporzionalità, viene riferito dalla giurisprudenza, è data dalla comparazione di valore tra i diritti interessati, del tipo “vita contro patrimonio”.
Riforme intervenute e impatto sulla politica

La politica securitaria prima appena accennata, porta, nel 2006, alla legge 59 e all’introduzione del paradigma della difesa legittima domiciliare.

Si ricorderanno le polemiche e i dibattiti che accompagnavano l’approvazione della nuova disposizione, sorretta dai partiti dell’attuale maggioranza di Governo.

La querelle interessava la violazione in armi del domicilio, se la minaccia veniva perpetrata di giorno o fosse incombente di notte (altro problema interpretativo lì nascente: cosa s’intendesse per “notte”, dal crepuscolo all’alba? Dalle 22.00 alle 06.00?)

L’innovazione registrata da quel legislatore, nel 2006, interessa sostanzialmente l’utilizzo di una arma, chiaramente legittimamente detenuta, per poter rispondere alla violazione domiciliare in essere, proteggendo i propri interessi e tutelando i propri diritti.

Si ha quindi una presunzione di proporzionalità che mira a difendere la propria o altrui incolumità, i beni, propri o altrui, qualora non vi sia desistenza ed è incombente il pericolo del proseguimento dell’aggressione.

Sarà la giurisprudenza a perimetrare quella che sarà ricordata dalla stampa come una sorta di  “licenza di uccidere”.

Si pensi, a tal proposito, alla Sentenza n. 28802/2014, della Corte di Cassazione, con la quale si ribadisce che i contenuti di attualità del pericolo debbono essere mantenuti e che la proporzionalità, attacco/difesa, deve essere valutata in aula, di volta in volta, da un Giudice.

Il legislatore reitererà, a distanza di anni, l’intento di escludere il giudicato sul particolare tema.

È il 2019, la legge che modificherà gli artt. 52 e 55 del codice penale è la numero 36.

Viene introdotto, quell’anno, un avverbio, “sempre”, e si interviene anche con una valvola di sicurezza sull’accesso colposo.

In buona sostanza:

  • Il legislatore arriva a presumere, per legge, che la proporzionalità sia “sempre” presente nel difendere il proprio domicilio o attività commerciale;
  • Il legislatore arriva a presumere che la difesa sia legittima in funzione del grave turbamento arrecato allo stato d’animo della vittima, proprio per l’offesa ingiusta ricevuta, grazie alla quale ha risposto a quello che idealmente ha ipotizzato fosse un attacco ai suoi beni/diritti, anche quando questo – si scoprirà – non era tale (eccesso colposo, appunto, ndr.).

Seguirtà un nuovo intervento della Cassazione: nessuna presunzione può in astratto, per legge, evitare la verifica, caso per caso, dello stato di necessità e dell’attualità del pericolo. Il rischio è il far West, confliggendo con art. 2 CEDU del diritto alla vita.

Si pensi alla Sentenza n. 49883/2019, che pone l’accento sulla condotta tenuta dalla persona offesa, che dev’essere necessaria e non surrogabile da altra condotta inoffensiva o meno lesiva.  Si afferma anche che la situazione di “grave turbamento” deve essere valutata nel concreto.

Attualità del contendere: legittima difesa vs vendetta, stato di diritto vs stato emotivo

Il legal drama è compiuto.

La vicenda Roggero oggi fuoriesce dai binari giuridici per entrare in quelli politici.

In alcuni casi ciò avviene in modo serio e condivisibile, arrivando a ipotizzare il “limare” alcuni dettagli che appaiono come storture agli occhi deippiù, in altri casi come incipit di manifesti politici, che forse allontanano le piazze dalla politica e dalla reale conoscenza delle criticità giuridiche di fondo.

Su entrambe incombe la comunicazione politica, o comunque politicizzata, che ha visto un Roggero protagonista di più video che preparavano – in un certo senso – l’uditorio all’esito, prevedibile, della Cassazione.

D’altro canto la palla è stata tirata in calcio d’angolo con un occhio alla proposta di Grazia per il gioielliere, assistendo già a un corto circuito tra Presidenza della Repubblica e Ministero della Giustizia, sulle modalità di istruzione.

Ai fini della vicenda di Mario Roggero è inevitabile considerare come la legittima difesa non è sussistente e  non bisognava attendere la magistratura di legittimità,  bastevole era dare una scorsa alle sentenze di merito.

Roggero ha inseguito e abbattuto due uomini, Giuseppe Mazzarino, 58 anni, e Andrea Spinelli, 44 anni, ferendone un terzo, Alessandro Modica, anche scaricando su uno di essi la tensione accumulata, colpendone il corpo con dei calci.

Questo è evidente. I video al tempo acquisiti sono chiari.

Chiara è anche la sentenza di secondo grado, della Corte di Appello di Torino dove si legge che “l’azione aggressiva da parte dei rapinatori era totalmente conclusa“.

Il diritto non può abdicare allo stato emotivo, sarebbe eccessivamente borderline il suo potenziale risultato, assai pericoloso: si rischierebbe di creare dei salvacondotte, la concreta cancellazione di fattispecie come “l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni“, sarebbe la pacca sulla spalla data a un ragazzino che ha appena picchiato un coetaneo “perché ha iniziato prima lui“.

Appare sensata invece l’idea di intervenire sull’esclusione della parte civile dal processo penale per casi analoghi, ma di difficile attuazione.

Infatti, il diritto liquido è tale perché mutevole al trascorrere del tempo e seguendo anche gli umori della società contemporanea, chiaramente dopo averli “sondati” rispetto a una cornice normativa astratta.

A tal proposito non è assolutamente percepito come giusto che un ladro o un rapinatore possano beneficiare di rimborsi, siano essi in prima persona o alle loro famiglie, in caso di morte, perché alla base vi sono condotte la quale antigiuridicità è comunque assodata.

Il malfattore non perde la vita, a seguito di rapina, tentata o consumata, perché ha fatto una sua valutazione preliminare del rischio, accettandone le conseguenze e versando dei contributi, no davvero: non si tratta di un lavoro, riconoscere un risarcimento alla famiglia significa dare uno schiaffo ai contrattualizzati e alle partite IVA.

Morire su una rapina non è un incidente sul lavoro, specie se sei parte attiva del reato.

E ora qui, però, si consuma il corto circuito di uno stato di diritto: i rapinatori “non erano al lavoro”, non hanno diritto ad alcun rimborso, perfetto quindi, ma attenzione, anche Roggero – nel caso di specie – ha tenuto una condotta antigiuridica (tre sentenze lo confermano, oramai), ha ucciso a sangue freddo, come interverrà il legislatore?

L’esclusione della parte civile avviene ab origine? A prescindere?

Sulla base delle prime evidenze raccolte dalla polizia giudiziaria?

Sarà interessante leggerne gli sviluppi e vederne le successive concrete applicazioni, sicuramente dati i tempi e quanto previsto dall’art. 11 delle preleggi,  non sarà in particolare Mario Roggero a usufruire della deroga ai risarcimenti in sede civile, ma casi simili, futuri; per lui rimane il pressing sulla Grazia, già sollevata peraltro dalla famiglia.

Il punto critico però rimane: in uno stato costituzionale, possono esistere dei cittadini che perdono ogni tutela perché rei? Ecco perché si rimane impazienti di conoscere come il codice sarà innovato.

Legittima difesa, grazia e stato emotivo

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