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QUANDO SONO VALIDI I RILIEVI CON L’AUTOVELOX (Cassazione 33414/2022), Domenico Carola

Obbligo di taratura periodica dell’autovelox: onere della prova

di Domenico Carola

Abstract: Con l’ordinanza n. 33414/2022 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla questione della ripartizione dell’onere della prova in merito all’obbligo di taratura periodica per tutte le apparecchiature di misurazione della velocità.

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Il caso in primo grado

Con sentenza n. 2482/2016 il Giudice di Pace di Avellino, adito dall’odierno ricorrente, annullava il verbale di contestazione di una sanzione pecuniaria della somma di euro184,62, irrogata in violazione dell’art. 142, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 28 [ superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa] adducendo la mancata taratura e la mancata omologazione dell’apparecchio rilevatore di velocità.

Poiché il giudice prima cure aveva compensato le spese il ricorrente ha proposto ricorso in appello lamentando l’erronea e insufficiente motivazione della decisione, il resistente si costituiva con appello incidentale, chiedendo la riforma della decisione nel merito per erroneità della sentenza fondata sul difetto di taratura dell’autovelox, e violazione dell’articolo 2697 c.c.

La decisione del giudice di appello

Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice di di secondo grado, riformava la decisione del Giudice di Pace, accogliendo l’appello incidentale e rigettando il ricorso del ricorrente.

Il tribunale ha ritenuto che non spetta all’amministrazione fornire prova in giudizio della taratura ed efficienza delle apparecchiature elettroniche, al contrario, è l’opponente che deve fornire la prova di difetti di funzionamento. Il C.d.S. e il suo regolamento di attuazione impongono che il verbale di accertamento debba contenere l’attestazione di funzionalità.

La decisione del giudice di legittimità

Il soccombente ha proposto rficorso in Cassazione, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare ed applicare le argomentazioni e i principi giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Suprema di Cassazione e dei giudici di merito circa l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere all’effettuazione dei controlli per assicurare il corretto funzionamento degli apparecchi di controllo della velocità.

La Corte di Cassazione, nel dare ragione al ricorrente, ha ricordato che a seguito della sentenza Corte Cost. 18 giugno 2015, n. 113, deve ritenersi affermato il principio per cui tutte le apparecchiature di misurazione della velocità, che è elemento valutabile e misurabile, devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, 11.05.2016, n. 9645; Cass. Sez. 2, 12.07.2018, n. 18354; Cass. Sez. 2, 11.01.2018, n. 533; Cass. Sez. 2, 18.12.2020, n. 29093), risultando, peraltro, a tal fine sufficiente il certificato di taratura.

La sentenza

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33414 dell’11 novembre 2022

RILEVATO CHE:

  1. Con sentenza n. 2482/2016 il Giudice di Pace di Avellino, adito dall’odierno ricorrente, annullava il verbale di contestazione di una sanzione pecuniaria della somma di euro184,62, irrogata in violazione dell’art. 142, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) a Federico De Crescenzo. Il Giudice di prime cure adduceva la mancata taratura e la mancata omologazione dell’apparecchio rilevatore di velocità. Avverso la sentenza, il De Crescenzo proponeva appello presso il Tribunale di Avellino, lamentando l’erronea ed insufficiente motivazione della decisione relativamente alla compensazione delle spese di lite. Il resistente si costituiva con appello incidentale, chiedendo la riforma della decisione nel merito per erroneità della sentenza fondata sul difetto di taratura dell’autovelox, e violazione dell’art. 2697 cod. civ.
  2. Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice di appello, riformava la decisione del Giudice di Pace, accogliendo l’appello incidentale e rigettando l’appello principale. Osservava il Tribunale che non spetta all’amministrazione fornire prova in giudizio della taratura ed efficienza delle apparecchiature elettroniche: al contrario, è l’opponente che deve fornire la prova di difetti di funzionamento. Né il C.d.S. e il suo regolamento di attuazione impongono che il verbale di accertamento debba contenere l’attestazione di funzionalità. È anche vero che, per le apparecchiature munite di omologazione, l’efficacia probatoria dell’apparecchiatura opera fino a quando venga accertato, nel caso concreto, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo.
  3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso Federico De Crescenzo, affidandolo ad un unico motivo.
  4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO CHE:
  5. Il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 45, comma 6, e 142 del d.lgs. n. 285/1992, nonché dell’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente che la decisione impugnata omette di considerare ed applicare le argomentazioni e i principi giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Suprema di Cassazione e dei giudici di merito in materia riportati dal ricorrente nell’atto di opposizione di primo grado, ed anche nei verbali di causa di secondo grado e nelle note autorizzate circa l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere all’effettuazione dei controlli per assicurare il corretto funzionamento degli apparecchi di controllo della velocità.
  6. Il motivo è fondato, avendo il Tribunale fatto malgoverno dell’onere della prova. Questa Corte ha mutato orientamento in merito all’interpretazione e applicazione del censurato art. 45 C.d.S.: prima dell’intervento della Corte costituzionale, infatti, prevaleva un orientamento nel senso che detta norma esonererebbe i soggetti utilizzatori dall’obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità. A seguito della sent. Corte Cost. 18 giugno 2015, n. 113, deve ritenersi affermato il principio per cui tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, 11.05.2016, n. 9645; Cass. Sez. 2, 12.07.2018, n. 18354; Cass. Sez. 2, 11.01.2018, n. 533; Cass. Sez. 2, 18.12.2020, n. 29093), risultando, peraltro, a tal fine sufficiente il certificato di taratura (ex plurimis, di recente: Cass. Sez. 2, 17.03.2022, n. 8695; Cass. Sez. 2, 01.02.2021, n. 3538).
  7. Il ricorso va, dunque, accolto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

La necessità della valutazione d’impatto-DPIA

L’obbligo di taratura non è l’unico adempimento per gli utilizzatori poiché, come ha ribadito il prof. Guido Scorza, componente del collegio del Garante per la protezione dei dati personali, tutti i devices che utilizzano sistemi di ripresa audiovisivi devono rispettare le norme sulla privacy a cominciare dall’obbligo della vValutazione d’impatto-DPIA.

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