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RESIDENZA E ASSEGNAZIONE DELLE CASE POPOLARI (Corte Costituzionale, Sentenza n. 67 del 07/03/2024), Luigi De Simone

La Corte Costituzionale elimina alcuni paletti previsti dalle Leggi Regionali!

Luigi De Simone

AbstractLa Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 67 del 7 marzo 2024, ha ribadito che la previsione da parte di alcune Regioni del requisito della residenza prolungata, quale limite all’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica, viola i principi di eguaglianza formale e sostanziale, previsti dall’art. 3 Cost., laddove lo Stato non rimuova gli ostacoli per perseguire l’eguaglianza costituzionalmente riconosciuta.

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A livello europeo ci sono norme che tutelano il diritto alla casa? In Italia tale diritto è costituzionalmente tutelato?

A queste domande cerca di dare risposta il Giudice delle Leggi che viene continuamente compulsato da varie associazioni di categoria, da tanti cittadini, spesso di origine straniera, che contestano i requisiti previsti dalle varie Leggi Regionali per poter accedere all’Edilizia Residenziale Pubblica1 che, nel caso di “Edilizia sovvenzionata”, consente, al netto di altre problematiche legate ad interessi non sempre leciti, di vedersi assegnato, a seguito di formazione di apposita graduatoria regionale, un alloggio di proprietà pubblica a prezzi molto convenienti, a beneficio delle fasce economicamente più disagiate.

Ma diamo uno sguardo alla normativa europea sul punto.

Già nel 1948, nell’articolo 25 della “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”, si parlava di diritto all’abitazione2.

Successivamente,  nel 1966, l’articolo 12 del “Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali” dell’ONU, considerava la residenza, un elemento fondamentale per avere una vita dignitosa3.

Anche nell’articolo 31 (rubricato “Diritto all’abitazione”)4 della “Carta Sociale Europea” (trattato del Consiglio di Europa del 1961), ratificato in Italia solo dopo molti anni, nel 1999, si stabilivano alcuni obblighi a carico degli Stati per garantire il diritto effettivo all’abitazione.

 A livello di normativa interna, un diritto effettivo all’abitazione viene riconosciuto in molte Costituzioni europee, mentre nella Costituzione Italiana tale diritto è affermato, solo indirettamente, nell’articolo 47 comma 25 e da numerose sentenze della Consulta.

Proprio una recentissima Sentenza della Corte Costituzionale6 ritiene illegittimo prevedere il requisito della “residenza prolungata” nella regione per ottenere l’accesso alle case dell’Edilizia Residenziale Popolare.

Veniamo al fatto. Il Tribunale Civile di Padova, II sezione civile, veniva compulsato da molte Associazioni di categoria per accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Veneto nell’aver approvato il Regolamento Regionale  in materia di edilizia residenziale pubblica7 che prevedeva, tra i requisiti per la partecipazione al bando per l’assegnazione di alloggi residenziali pubblici, anche la residenza nella Regione da almeno 5 anni, ancorché non consecutivi, calcolati negli ultimi dieci anni.

Il Tribunale, ravvisando la non manifesta infondatezza dei dubbi sollevati dalle Associazioni rispetto al dettato costituzionale di cui all’art. 3 Cost., chiedeva, con Ordinanza n. 113 del 22 maggio 2023, l’intervento del Giudice delle Leggi citando, tra l’altro, un’altra sentenza della stessa Consulta che aveva dichiarato incostituzionale una norma analoga inserita da una legge regionale della Lombardia8, che richiedeva il requisito di cinque anni di residenza nella stessa Regione per partecipare al bando di assegnazione degli alloggi pubblici.

Il Giudice delle Leggi, richiamando numerose precedenti pronunce relative ad altrettante normative regionali, ha ritenuto, anche in questo caso, la non coerenza del requisito contestato (residenza nella Regione da almeno cinque anni) con i principi di eguaglianza e dignità umana sanciti dalla Carta Costituzionale.

Infatti la Corte ha riconosciuto che il requisito di residenza prolungata non è logicamente correlato al bisogno effettivo di un alloggio, ma, piuttosto, alle condizioni economiche dei richiedenti e ha contestato l’assunto che il soggiorno prolungato nella regione fosse garanzia di un futuro radicamento nel territorio, assunto che, invece, era stato invocato dalla Regione convenuta per difendere la legittimità del requisito oggetto della contestazione.

In virtù di quanto detto i Giudici costituzionali hanno affermato che il requisito richiesto della “residenza prolungata” viola i predetti principi di cui all’articolo 3 Cost., ovvero, sia il principio di eguaglianza formale, di cui al comma 19, sia il principio di eguaglianza sostanziale, di cui al comma 210, laddove lo Stato non rimuova gli ostacoli per perseguire l’eguaglianza formale come costituzionalmente riconosciuta.


NOTE

  1. Disciplinata a livello nazionale dalla Legge 5 agosto 1978 n. 457 e dal D.M. MIT 22 aprile 2008, a cui bisogna aggiungere tutte le Leggi Regionali che si sono susseguite nel tempo.
  2. Art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 recita testualmente: Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari…. (omissis);
  3. Articolo 12 del Patto adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966 ed entrata in vigore in Italia il 15 dicembre 1978 che recita testualmente: “1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio”.
  4. “Per garantire l’effettivo esercizio del diritto all’abitazione, le Parti s’impegnano a prendere misure destinate: 1. a favorire l’accesso ad un’abitazione di livello sufficiente; 2. a prevenire e ridurre lo status di “senza tetto” in vista di eliminarlo gradualmente; 3. a rendere il costo dell’abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti”.
  5. Art. 47, comma 2 Cost. “Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”.
  6. Sentenza n. 67 del 7 marzo 2024 e depositata il 22 aprile 2024.
  7. Regolamento Regionale 10 agosto 2018, n. 4 avente ad oggetto il Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica in attuazione della Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39.
  8. Sentenza n. 44 del 28 gennaio 2020 e depositata il 9 marzo 2020.
  9. Articolo 3, comma 1 Cost.: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
  10. Articolo 3, comma 2 Cost.: E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

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