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Diritto Domenico Carola NOTIZIE

IL MINISTERO SANA L’AMBIGUITÀ DELL’ARTICOLO 193 DEL CDS, Domenico Carola

L’applicazione dell’art.5 della L.689/81 per poter confiscare un veicolo senza copertura assicurativa nel caso in cui viene pagata la sanzione ma non riattivata la copertura

di Domenico Carola

Abstract: l’art.193 del CdS pone come condizione per la restituzione del veicolo circolante senza assicurazione l’attivazione della copertura per almeno sei mesi ma consente la confisca solo laddove non sia pagata la ssanzione entro i termini. Come comportarsi nei casi in cui si paga la sanzione ma non si attiva l’assicurazione.

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Il Ministero ha a suo tempo impartito istruzioni che paiono vincolanti per le locali prefetture che devono poi applicare la confisca; per questo è necessario coordinarsi con la Prefettura di riferimento.

È certo che, per come è formulato l’articolo 193 del Codice della strada, la confisca viene applicata nel caso in cui i soggetti tenuti al pagamento in misura ridotta non lo effettuino, senza che abbia rilievo l’attivazione della copertura assicurativa per almeno sei mesi, funzionale, invece, alla restituzione del veicolo. Quindi, a stretto rigore di norma, il pagamento in misura ridotta non consente la confisca, ma la mancanza della copertura assicurativa per almeno sei mesi non consente la restituzione del veicolo.

Ovviamente tale conseguenza pare scarsamente coerente con la finalità della norma, ma così è e, quindi, il Ministero ha tentato di risolvere la questione con circolare prot. n. 300/A/3197/16/101/20/21/1 del 5 maggio 2016.

Di seguito la parte di interesse, da aggiornare per quanto riguarda i termini per il trasferimento della proprietà in capo al custode acquirente nel caso di mancato ritiro del veicolo a questo affidato, secondo le nuove disposizioni dell’art. 213.

«…..Come noto, le difficoltà interpretative scaturiscono dal dato normativo letterale del comma 4 dell’art. 193 C.d.S. laddove, da un lato, subordina la restituzione del veicolo sequestrato alla contestuale presenza del pagamento della sanzione in misura ridotta, del pagamento delle spese di recupero e custodia del veicolo e della corresponsione del premio di assicurazione per almeno sei mesi, dall’altro, ne dispone, invece, la confisca solo qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione nei termini previsti, in assenza di ricorso. Problematica, pertanto, appare la situazione in cui, effettuato il pagamento della sanzione entro i termini, non venga riattivata la copertura assicurativa, oppure la riattivazione intervenga oltre il termine di sessanta giorni.

Per superare l’inconveniente, appare condivisibile la soluzione individuata dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali che propone di ricorrere al meccanismo procedimentale di cui all’art. 21 della L.689/1981, limitatamente alle parti compatibili.

In sostanza, ferma restando l’efficacia del verbale di accertamento che costituisce titolo esecutivo per il pagamento della sanzione, l’autorità amministrativa emetterà un’ordinanza-ingiunzione al fine di fissare il termine massimo entro cui deve essere corrisposto il premio di assicurazione, scaduto il quale si potrà procedere alla confisca del veicolo sequestrato.

In altri termini, l’ordinanza-ingiunzione va ad integrare il presupposto procedimentale necessario per disporre la confisca anche nel caso in cui, pur in presenza del pagamento in misura ridotta, non sia stata riattivata una valida assicurazione per almeno sei mesi.

Analoghe considerazioni possono essere svolte anche per l’ipotesi in cui intervenga il pagamento in forma scontata del 30 per cento entro cinque giorni. In tal caso, la mancata riattivazione di un’assicurazione valida entro il termine disposto con ordinanza-ingiunzione, dando luogo alla confisca, concretizza la condizione prevista dalla circolare n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16/09/2013 e, pertanto, fa venir meno l’effetto estintivo dell’obbligazione pecuniaria del pagamento effettuato ai sensi dell’art. 202 comma 1 secondo periodo. Conseguentemente, stante l’incompatibilità tra la confisca ed il pagamento in forma scontata del 30 per cento, la somma versata deve essere trattenuta a titolo di acconto ed il restante ammontare dovrà essere recuperato secondo le ordinarie procedure di riscossione coattiva.

Tanto premesso – ferma restando la trasmissione del verbale ai fini della confisca in caso di mancato pagamento della sanzione e di mancata proposizione del ricorso – nell’ipotesi in cui sia avvenuto il pagamento in misura ridotta ma non si sia proceduto alla riattivazione di una valida assicurazione, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore, trascorsi sessanta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, invia il verbale al prefetto. Quest’ultimo, sulla base degli atti ricevuti, emette ordinanza ai sensi dell’art. 21 L. 689/81 nella quale fissa il termine entro il quale l’interessato dovrà procedere alla riattivazione della polizza con l’indicazione che la stessa, nel medesimo termine, dovrà essere portata in visione all’ufficio di polizia. In merito, si rammenta che, nel caso in cui il veicolo sia stato affidato al custode acquirente, la mancata assunzione della custodia entro dieci giorni da parte del proprietario o altro obbligato in solido, determina, in ogni caso, il trasferimento della proprietà al custode.

L’ordinanza-ingiunzione, al fine di snellire la procedura amministrativa, potrà contenere anche il provvedimento di confisca che dovrà essere direttamente eseguito dall’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore nel caso in cui, entro il termine indicato, non sia stato esibito un contratto di assicurazione valido per almeno sei mesi».

A tali disposizioni converrà attenersi e si consiglia, come già detto, di fare partecipe della situazione la locale Prefettura, affinché fornisca le opportune direttive.

 

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