ETHICA SOCIETAS-Rivista di scienze umane e sociali
Domenico Carola Giurisprudenza RIVISTA

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA CONFISCA DEI VEICOLI, Domenico Carola

come conseguenza del reato di guida in stato di ebbrezza

[Ethica Societas anno 1 n.2]
di Domenico Carola

Abstract: a seguito del giudizio incidentale sollevato dal Giudice di pace di Forlì, nel giudizio di opposizione alla sospensione della patente, la Corte costituzionale, rilevando la disparità di trattamento tra l’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza al quale sia stata concessa la misura del lavoro di pubblica utilità, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dalla quale è conseguita anche l’illegittimità della confisca del veicolo.

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Il fatto

Al Giudice di pace di Forlì era stato presentato ricorso in opposizione al provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida per ulteriori sei mesi, detratti i sei mesi già scontati in via cautelare, in applicazione del minimo edittale di un anno previsto per la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (art.186 c.2 CdS1).
Il procedimento penale si era concluso con declaratoria di estinzione per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-bis del Codice penale.
Il giudice, all’atto dell’istruttoria dell’opposizione, rilevava come l’art. 224, determinasse una irragionevole disparità di trattamento tra l’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza che abbia ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova e l’imputato la cui pena sia stata sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, agli effetti dell’art. 186, comma 9-bis2 del Codice della strada, poiché l’esito positivo di quest’ultimo procedimento alternativo comporta, a differenza del primo, consente anche la riduzione alla metà della sospensione della patente.

Il giudizio della Corte costituzionale

Tenuto conto della natura, delle finalità e della disciplina dell’istituto della messa alla prova di cui all’art. 168-bis del Codice penale e considerate le analogie con l’istituto del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis del Codice della strada e della medesima conseguenza dell’estinzione del reato, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente irragionevole che, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova.
Di conseguenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 224-ter, comma 6, Codice della strada, nella parte in cui prevede che il Prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova.
Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 224-ter, comma 6 Codice della strada nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anziché disporne la restituzione all’avente diritto in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova“.
È questa la massima che può trarsi dalla recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 75 depositata il 24 aprile 2020, con la quale i giudici di Piazza del Quirinale hanno di fatto sancito la fine della disparità di trattamento che sussiste tra l’istituto del lavoro di pubblica utilità (L.P.U.), previsto dal comma 9-bis dell’art. 186 C.d.S., a seguito del quale il giudice revoca la confisca del veicolo, e l’istituto dalla messa alla prova (M.A.P.), che, invece, ai sensi dell’art. 168-ter c.p., non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
Il L.P.U. richiede l’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, mentre nella M.A.P., manca l’accertamento del reato, ma in caso di esito positivo, per entrambi, si ha una declaratoria di estinzione del reato tramite una sentenza di Non Doversi Procedere.
Il diverso trattamento che ne consegue sul piano dell’applicazione della confisca, in relazione alla medesima fattispecie di reato (la guida in stato di ebbrezza), non risulta, quindi, giustificato.
D’altro canto, il limite della manifesta irragionevolezza di trattamento compiuto dal Legislatore vale anche nella definizione degli istituti processual-penalistici (ex plurimis, sentenze nn. 155/2019 e 236/2018); infatti l’interpretazione dell’art. 168 bis c.p. può non condurre all’integrazione di una mera sanzione penale sic et simpliciter, poiché la sua esecuzione e legittima applicazione è rimessa alla libera volontà dell’imputato.
Per ambedue gli istituti, ut supra, si ha una sostanziale equiparazione delle condotte volte alla riparazione del danno prodotto.
Pertanto, risulta manifestamente irragionevole che, al cospetto di un’analoga prestazione nonché a fronte della medesima conseguenza dell’estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca giudiziale, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre possa essere, invece, disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della M.A.P.
Il Giudice delle leggi prosegue osservando che il comma 6 dell’art. 224-ter C.d.S., disciplina gli effetti che le varie ipotesi di estinzione del reato producono in ordine alle sanzioni amministrative accessorie: nel caso di estinzione «per altra causa» (e.g. la prescrizione del reato) investe il prefetto della verifica di sussistenza delle relative condizioni di applicazione.
Il comma 9 bis dell’art. 186 C.d.S., a seguito dell’introduzione da parte della L. 122/2010, prevedeva e prevede una nuova ipotesi di estinzione del reato, che esclude la confisca del veicolo per positivo svolgimento del L.P.U.
Tale disposizione dovrà, così, allinearsi con la previsione dell’art. 168 bis c.p. che, invece, all’epoca della novella del 2010 non era ancora stato introdotto (Legge 67/2014).

Le possibili evoluzioni

Oggi, dunque, sia nel caso di L.P.U. come sanzione sostitutiva del reato, sia nel caso di M.A.P. – con esito positivo del percorso – la confisca del veicolo non sarà più possibile. Ma analoghe considerazioni potrebbero dunque sollevarsi qualora si tratti, anziché dell’art. 186 c.2, Codice della strada, del successivo art. 187 C.d.S. ovvero di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Aprendo così nuovi scenari.

NOTE

  1. Codice della strada, art.186 c.2 lett.c «Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca piu’ grave reato: […omissis…] c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida È raddoppiata. La patente di guida È sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se È stata applicata la sospensione condizionale della pena, È sempre disposta la confisca del veicolo con il quale È stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter».
  2. Codice della strada, art.186 c.9-bis «Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. […omissis…] In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita’, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. […omissis…] il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta».

 

L’esterno della sede del PIS a Milano in via Giason del Maino [Foto Francesco Mancini]

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