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CONDANNA CONFERMATA PER L’USO DELLA COPIA DEL PERMESSO INVALIDI, Domenico Carola

Non ricorre grossolanità del falso nell’utilizzo della fotocopia del permesso invalidi della nonna né tenuità della condotta laddove utilizzato per brevissimo periodo (Cassazione, sezione V penale, sentenza 16/05/2022 n.19189)

Abstract: I giudici del “palazzaccio”, hanno stabilito che si configura il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) qualora si occupi lo spazio riservato a conducenti disabili esponendo sul cruscotto dell’autovettura un permesso invalidi fotocopiato anche grossolanamente, a nulla rilevando i motivi contingenti che avevano indotto al parcheggio per il brevissimo tempo necessario a prendere le chiavi della propria abitazione presso il negozio ove l’imputata lavorava.

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di Domenico Carola

IL CASO

Una Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia una signora, avendola ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 489 c.p.[1], per avere fatto uso di un falso contrassegno per il parcheggio invalidi. Nell’interesse dell’imputata il difensore ha deciso di proporre ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.

Con il primo motivo è stata lamentata inosservanza ed erronea applicazione dell’art.489 c.p. [1], rilevando:

  1. che il contrassegno era realmente esistente e che la copia, comunque grossolana, a disposizione dell’imputata era stata utilizzata poiché non sempre lo stesso parente accompagnava la titolare del permesso, ossia la nonna dell’imputata, a fare le visite;
  2. che, in ogni caso, l’imputata si era semplicemente recata all’interno del negozio dove lavorava per prendere le chiavi del portone e condurre il veicolo nel palazzo dove abitava.

Con il secondo motivo si è lamentata la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

LA DECISIONE

Gli Ermellini,  nell’udienza del 10 febbraio 2022, depositata il 16 maggio 2022, hanno considerato il primo motivo di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, in quanto, per un verso, insisteva nella tesi della grossolanità del falso, razionalmente esclusa dai giudici di merito alla luce della stessa necessità di esami strumentali di verifica e ciò senza dire che, anche seguendo il ricorso, alcuni indicatori sospetti erano emersi solo quando gli operanti avevano potuto esaminare direttamente il documento loro esibito dalla donna da loro successivamente rintracciata e, dall’altro, riproponeva la tesi dei motivi contingenti del parcheggio, altrimenti non consentito nella zona all’imputata, laddove i primi erano del tutto irrilevanti, una volta che sia stato fatto uso del documento falso.

I Giudici della Suprema Corte, poi, hanno ritenuto inammissibile per assenza di specificità anche il secondo motivo, dal momento che, come osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenesse conto anche del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta e dell’entità del danno o del pericolo arrecato alla persona offesa e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto (Sez. Unite, n. 13681 del 25/2/2016, Rv. 266590).

In tale cornice normativa, del tutto razionale era stata la valutazione espressa dalla Corte territoriale, quanto alla non particolare tenuità del fatto.

I Giudici di Piazza Cavour alla pronuncia di inammissibilità hanno fatto conseguire, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, è apparso equo determinare in euro 3.000,00.

LA SENTENZA: Cassazione V penale 16:05:2022 n.19189

NOTE

[1] Codice Penale, art.489 (Uso di atto falso) «Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.».

[2] Codice Penale, art.131 bis (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) «Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341 bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, e nell’ipotesi di cui all’articolo 343. Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.».

 

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