L’obbligo di comunicare i dati del conducente in pendenza di ricorso avverso il verbale presupposto, tra circolari ministeriali e nuovi orientamenti giurisprudenziali

Abstract Ci sono alcuni nodi che gli uffici che gestiscono i procedimenti sanzionatori si trovano ad affrontare, in mancanza di chiare disposizioni normative che disciplinino in modo specifico sul punto. Tra questi, ritenere la proposizione di un ricorso avverso una sanzione che comporta decurtazione punti dalla patente, in caso di mancata identificazione del trasgressore, un giusto e documentato motivo tale da far venir meno tale obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S.
Keywords #sanzioni #codicedellastrada #silviazaghi #ethicasocietas #ethicasocietasrivista #rivistascientifica #patenteapunti #diritto #ethicasocietasupli
LA NORMA
L’articolo 126 bis del Codice della Strada, che disciplina la patente a punti, al comma 2, con riferimento all’ipotesi di mancata identificazione del conducente all’atto dell’accertamento, prevede che “nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166″.
IL NODO DELLA QUESTIONE
Che cosa deve intendersi dunque per “giusto e documentato motivo” tale da far venir meno l’obbligo di comunicazione ex art. 126 bis comma 2 C.d.S? Già la Cassazione civile (sentenza n. 30939/2018) ha affermato che “… la nozione di giustificato motivo della mancata conoscenza dell’identità del conducente, da parte del proprietario del veicolo, di cui all’articolo 126 bis, comma 2 C.d.S. , è forgiata dal legislatore come una nozione elastica (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali), allo scopo di consentire l’adeguamento della norma alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo”. Rientra in tale ipotesi, ad esempio, il furto del veicolo, la cessione in comodato dell’autovettura a terzi, prima della commissione dell’infrazione, con l’assunzione dell’obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell’effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione) o tutte quelle situazioni imprevedibili che impediscano al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento nonostante egli abbia adottato ogni misura idonea, principio ribadito anche da recente pronuncia (Cass. n. 8771/2022). L’ipotesi della presentazione di opposizione avverso il verbale presupposto ha dato invece luogo sin dalla prima applicazione dell’art. 126 bis comma 2 a dubbi interpretativi cui, nell’incertezza del dato normativo, hanno cercato di dare soluzione il Ministero dell’Interno e la giurisprudenza, con interpretazioni non sempre allineate nel tempo.
IL PRIMO ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA
Fino al 2022 la giurisprudenza, investita della decisione su ricorsi avverso verbali di violazione dell’art. 126 bis comma 2 C.d.S. in pendenza di opposizione, amministrativa o giurisdizionale avverso il verbale presupposto, ha via via consolidato un orientamento secondo il quale, in caso di violazione al Codice della Strada da cui consegua la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti della patente, il ricorso avverso la violazione principale non fa venir meno, in capo al proprietario del veicolo, l’obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A. Tale obbligo attiene ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato, sicché la mancata comunicazione come pure una comunicazione con la quale l’opponente si sia limitato a riferire dell’avvenuta presentazione del ricorso non assolve all’invito imposto dal verbale presupposto. Trattasi invero di un’ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di un precedente illecito. Nelle more dell’opposizione la decurtazione dei punti rimane sospesa e l’organo di Polizia stradale vi provvede solo nel caso in cui la sanzione presupposta venga confermata in sede di gravame (Cass. civ. Sez. II Sent., 10/11/2010, n. 22881, Cass. civ. Sez. II, 23/07/2015, n. 15542, Cass. civ. Sez. II Ord., 09/07/2018, n. 18027, Cass. civ. Sez. III, Ord., 05-05-2020, n. 8479:).
LE POSIZIONI DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Il Ministero si è attestato inizialmente su un orientamento opposto rispetto alla giurisprudenza testé richiamata, con una prima circolare, la n. 300/A/3971/11/109/16, del 29 aprile 2011, nella quale sosteneva che “la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente”. Secondo tale circolare, è lo stesso art. 126 bis, comma 2, D.Lgs. n. 285/1992 a precisare che “la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi”. Si richiama, inoltre, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 27 del 2005, laddove cristallizza il principio generale secondo il quale “in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione“.
Alla luce di tali premesse, il Ministero dell’Interno giunge alla conclusione secondo cui la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente. L’obbligo di comunicazione si ritiene soddisfatto qualora nel ricorso sia indicato il soggetto che era alla guida al momento dell’illecito, con la decurtazione dei punti della patente da effettuare però solo dopo che sia stato respinto il ricorso e che non siano più ammessi altri rimedi giurisdizionali. Qualora, invece, il ricorso non contenga le generalità del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, si ritiene che” la presentazione del gravame costituisca (…) giustificato e documentato motivo dell’omissione dei dati richiesti e non consenta di applicare le sanzioni del richiamato art. 126 bis C.d.S., poiché il destinatario dell’invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi”. Tali conclusioni sono peraltro ribadite nella circolare circolare 05/09/2011, n. 300/A/7157/11/109/16.
Senonché nel 2022 con circolare n. 300/STRAD/1/0000035626.U/2022, del 27 ottobre, che ha espressamente abrogato la circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29 aprile 2011, il Ministero cambia completamente posizione, capovolgendo le precedenti indicazioni. Tale nuovo orientamento è sollecitato dalla rappresentazione di diverse Prefetture che hanno evidenziato un elevato tasso di soccombenza nei giudizi avverso i verbali di accertamento ex art. 126 bis comma 2 C.d.S. la cui notifica effettuata dopo l’esito dei rimedi amministrativi e giurisdizionali avverso la violazione presupposta viene ritenuta fuori termine, in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il ricorso non sospende l’obbligo di comunicazione.
Il Ministero, adeguandosi a detto orientamento giurisprudenziale, sostiene che la presentazione del ricorso avverso il verbale principale non può essere considerato di per se stesso giustificato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente, con la conseguenza che ,in caso di omissione della comunicazione, dovrà procedersi con la contestazione della violazione ex art. 126 bis cds (in ogni caso, dovendosi valutare attentamente il ricorso per verificare se il contenuto dello stesso rappresenta giustificato e documentato motivo per non comunicare i dati del conducente). Il termine entro il quale il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente decorre non dalla definizione dell’opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’autorità con il verbale presupposto, trattandosi di ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di un precedente illecito. Quindi, in caso di omissione della comunicazione, dovrà procedersi con la contestazione della violazione ex art. 126-bis cds.
L’obbligo di comunicazione si deve, comunque, ritenere soddisfatto qualora nel ricorso venga indicato il soggetto che era alla guida del veicolo al momento dell’illecito. Resta fermo, in ogni caso, che la comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida da parte dell’organo di polizia procedente dovrà essere effettuato solo dopo la definizione dell’illecito che, nel caso di presentazione del ricorso, avviene quando lo stesso è stato respinto e non siano più ammessi altri rimedi giurisdizionali
IL RECENTE CAMBIO DI ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA
Con l’ordinanza n. 24012, del 03/08/2022, la seconda sezione della Corte di Cassazione civile si discosta dal precedente consolidato orientamento in materia, sancendo che “la violazione prevista dall’art. 126 bis, consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l’obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione”. A tale pronuncia hanno fatto seguito altre sentenze conformi (Cass. civ. Sez. II, 01/02/2024, n. 3022, Cass. civ. Sez. II, 11/10/2024, n. 26553 che hanno ribadito la piena dipendenza dei due procedimenti.
CONCLUSIONI
Tale mutamento giurisprudenziale comporta nuovamente per gli uffici difficoltà interpretative e procedurali, in presenza di una circolare ministeriale di segno opposto. Va rilevato che gli Uffici del Giudice di Pace si stanno uniformando al nuovo orientamento della Suprema Corte, accogliendo i ricorsi proposti avverso i verbali di violazione dell’art. 126 bis C.d.S. elevati nonostante la pendenza di un ricorso, prima della definizione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali.
E’ del tutto evidente che tale orientamento dei Giudici di prime cure espone l’Ente al rischio di danni economici, dal costo della notifica degli atti annullati, alla possibile condanna alle spese che segue la soccombenza, oltre a riflessi di responsabilità contabile. Di contro, la necessità di rinnovare l’invito a comunicare i dati del conducente, una volta definita in modo sfavorevole per il ricorrente l’opposizione al verbale presupposto, comporta indubbiamente per la P.A. un aggravio procedurale ed economico, introducendo un’ulteriore fase di notifica.
Una modifica del testo normativo, sempre e comunque auspicabile in un sistema in cui fonte del diritto è la norma, consentirebbe di cristallizzare in modo certo un procedimento che ad oggi continua ad essere non lineare.
ULTIMI ARTICOLI DELL’ AUTRICE
RUST2DAKAR: 049 CHARITY RALLY TEAM, UN’AVVENTURA DI SOLIDARIETÀ
LA POLIZIA LOCALE DI PADOVA HA FESTEGGIATO IL 156° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
STORIA DI UNA MANIPOLAZIONE EMOTIVA
IL FUTURO DEI COLLI EUGANEI, RISERVA DELLA BIOSFERA MAB UNESCO
ULTIMI ARTICOLI PUBBLICATI
IMPRONTE DIGITALI E PALMARI, ANALISI A TUTTO TONDO 4° parte
RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SUL FENOMENO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA (2025)
IMPRONTE DIGITALI E PALMARI, ANALISI A TUTTO TONDO 3° parte
SUPERINTELLIGENZA: LA CORSA GEOPOLITICA E IL PARADOSSO NORMATIVO
LA CRISI IRREVERSIBILE DELLA PRIVACY NELL’ERA DELLE NEUROTECNOLOGIE
Ethica Societas è una testata giornalistica gratuita e no profit edita da una cooperativa sociale onlus
Copyright Ethica Societas, Human&Social Science Review © 2025 by Ethica Societas UPLI onlus.
ISSN 2785-602X. Licensed under CC BY-NC 4.0


