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Diritto NOTIZIE Silvia Zaghi

TSO:LA PERSONA SOTTOPOSTA HA DIRITTO DI RICEVERE COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL TRATTAMENTO E DI ESSERE SENTITA DAL GIUDICE TUTELARE PRIMA DELLA CONVALIDA, di Silvia Zaghi

La Corte Costituzionale interviene sulle procedure per i trattamenti sanitari obbligatori

Silvia Zaghi

Abstract: con la sentenza numero 76 depositata in data 30/05/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge numero 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che l’ordinanza del sindaco che dispone il TSO-trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento, che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima del relativo decreto di convalida e che il provvedimento sia a quest’ultima notificato.

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LA SENTENZA: secondo i Giudici della Consulta, le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa e al contraddittorio esigono che la persona sottoposta a TSO sia messa a conoscenza del provvedimento restrittivo della libertà personale e possa partecipare al procedimento di convalida. Non osta a questa conclusione la condizione di possibile incapacità naturale in cui si trovi il destinatario del trattamento, in quanto è escluso che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio.

L’audizione della persona sottoposta a TSO da parte del giudice tutelare prima della convalida assolve a diverse funzion, innanzitutto è presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libertà personale ai sensi degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione. In secondo luogo, svolgendosi presso il luogo in cui la persona si trova – normalmente un reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura– è garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto del divieto di violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale (articolo13, quarto comma, della Costituzione) e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana (articolo 32, secondo comma, della Costituzione). In terzo luogo, costituisce uno strumento di primo contatto, che consente al giudice tutelare di conoscere le condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale, ed è funzionale all’adozione, se del caso, dei provvedimenti provvisori in via d’urgenza di cui all’articolo 35, sesto comma, della legge numero 833 del 1978, rivolti, in base a una lettura costituzionalmente orientata, non solo alla conservazione del patrimonio, ma anche alla cura della persona.

Non si oppongono all’obbligo di comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e all’obbligo di audizione le ragioni dell’urgenza connesse alla convalida, che deve intervenire entro quarantotto ore, ai sensi dell’articolo 35, secondo comma, della legge numero 833 del 1978, conformemente a quanto previsto dall’articolo 13, terzo comma, della Costituzione, in quanto si tratta di adempimenti connessi alla libertà personale e al nucleo incomprimibile del diritto di difesa, ai sensi degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione.

LA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ: l’articolo 35 della legge numero 833 del 1978 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo:

  • nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»;
    – nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»;
  • nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente».

La Corte costituzionale ha dichiarato, inoltre, in via consequenziale, in relazione alla proroga del TSO, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge numero 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, analogamente a quanto previsto per il procedimento originario, dopo le parole «ne dà comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e».

COSA CAMBIA DAL PUNTO DI VISTA OPERATIVO: il dispositivo delinea senz’altro importanti modifiche operative per la forza pubblica chiamata ad intervenire in sede  di esecuzione del provvedimento sindacale, in primis la Polizia Locale. L’ordinanza che dispone il TSO, su proposta di due medici che provvedono a redigere ognuno un certificato autonomo, dovrà infatti  essere comunicata alla parte interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente. Entro 48 dal ricovero l’ordinanza deve essere trasmessa  al Giudice tutelare per la convalida, che deve intervenire entro le successive 48 ore, previa audizione della parte interessata. E’ prevista quindi la notifica del  provvedimento di convalida alla parte medesima o al suo legale rappresentante ove esistente.

L’applicazione pratica della norma relativa al TSO, a seguito della pronuncia in esame genera alcuni  dubbi,  in primis con  riferimento  agli adempimenti della comunicazione o della notifica alla persona interessata, che generalmente nel momento dell’esecuzione dell’ordinanza sindacale non è in grado di comprendere la valenza dell’attività o dell’atto posto in essere nei suoi confronti. Altri aspetti, l’eventuale difficoltà nella pronta individuazione e reperibilità del legale rappresentante,  i tempi ristretti e le modalità per l’audizione della parte prima della convalida del Giudice tutelare.  Bisognerà altresì considerare  i profili di tutela dei dati personali relativi alla salute, inseriti dal legislatore europeo tra “le categorie particolari di dati personali” e  infine  la tutela della sicurezza degli operatori, posto che spesso la persone nei cui confronti viene disposto il trattamento può manifestare atteggiamenti violenti.

È indubbio che ogni modifica normativa comporta inevitabilmente una fase di estrema delicatezza nel primo periodo di applicazione delle disposizioni. Un’attenta lettura della motivazione della sentenza permetterà di valutare nel complesso  la ratio della pronuncia e di auspicare le necessarie direttive operative.


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