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Luigi De Simone NOTIZIE

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (Consiglio di Stato n. 9879/2023), Luigi De Simone

Ci può essere la richiesta di risarcimento danni da parte dei proprietari?

Luigi De Simone

Abstract: Sussistono i presupposti per il risarcimento dei danni a favore dei titolari di un permesso di costruire successivamente annullato, nel caso in cui il tecnico di fiducia ha tratto in inganno l’Amministrazione che poi ha emesso il provvedimento di autotutela? Secondo il Consiglio di Stato ci sono i presupposti ma solo in quota parte in quanto la responsabilità è condivisa tra il tecnico di parte e la stessa Amministrazione per aver omesso di svolgere una efficace  istruttoria

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Affrontando il tema di questo articolo, cercheremo di capire se sussistono i presupposti per il risarcimento dei danni a favore dei titolari di un permesso di costruire successivamente annullato in autotutela.

Prima di analizzare le conclusioni a cui è giunto il Giudice amministrativo di secondo grado, è molto interessante esporre i fatti oggetto della decisione, che hanno visto coinvolti i proprietari/committenti, il tecnico professionista di parte, il Comune e due gradi di giudizio.

Nell’anno 2012 un capoluogo di provincia romagnolo rilasciava a due coniugi un permesso di costruire per la realizzazione, tra l’altro, anche di un manufatto in legno su di un’area confinante con un tratto autostradale. Nel mese di aprile 2013 la Società Autostrada comunicava parere contrario per l’installazione del manufatto in legno, in quanto ubicato all’interno della fascia di rispetto autostradale. Dopo circa un anno dal parere ed oltre diciotto mesi dal rilascio del permesso di costruire, il Comune annullava il titolo edilizio precedentemente rilasciato, limitatamente alla struttura in legno insistente sull’area di rispetto autostradale, con consequenziale ordinanza di demolizione e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

I coniugi, avendo fatto legittimo affidamento sul titolo edilizio ottenuto, chiedevano l’intervento dell’Autorità Amministrativa per l’annullamento del provvedimento emesso in autotutela dal Comune e, in via subordinata, richiedevano il risarcimento del danno patito, sul presupposto che era stato lo stesso Comune ad omettere la preventiva acquisizione del parere della Società Autostrada ed a non avere svolto la necessaria e prescritta istruttoria.

Il TAR Emilia Romagna nel 20201 dichiarava il ricorso in parte inammissibile ed in parte lo respingeva. In riferimento alla richiesta di risarcimento danni, infatti, riteneva che “La corresponsabilità dei ricorrenti, con un’esposizione parziale e incompleta della situazione di fatto, nel rilascio del titolo abilitativo privo di un parere obbligatorio depotenzia la pretesa avanzata, impedendo la configurazione del danno ingiusto”.

In particolare, il giudice di primo grado, pur considerando l’omissione del Comune, evidenziava la corresponsabilità della parte ricorrente in quanto “la domanda del titolo edilizio è risultata fuorviante, non avendo il progettista dato conto dell’esistenza del vincolo e, addirittura, attestando la conformità dell’intervento alla normativa edilizia. Quindi, da un lato la superficialità dei tecnici comunali nell’istruttoria e, dall’altro, la mancata indicazione dell’esistenza del vincolo da parte del privato, secondo il giudice adito hanno “contribuito” al rilascio del titolo edilizio in parte illegittimo, ma comunque non riconosceva alcun risarcimento ai ricorrenti.

Questi ultimi proponevano appello, limitatamente al diniego del risarcimento danni, lamentando l’errata decisione del Tribunale di respingere la domanda risarcitoria sul presupposto di una preponderante concorrenza di responsabilità degli stessi che, invece, si ritenevano estranei in quanto la richiesta del titolo edilizio era stata predisposta e presentata dal loro tecnico di fiducia e che gli stessi erano privi di specifica competenza nel settore e, in perfetta buona fede, avrebbero fatto affidamento sul permesso di costruire rilasciato. Di contro, secondo i coniugi ricorrenti, il Comune avrebbe avuto una condotta colposamente negligente in quanto non avrebbe rilevato l’esistenza del vincolo autostradale anche in conseguenza del mancato adeguamento della cartografia allegata agli strumenti urbanistici, che riportavano un’inesattezza sulla denominazione dell’arteria stradale in questione, considerata strada “extraurbana principale”, anziché “autostrada”. Proprio in riferimento alla citata condotta colposamente negligente, si fondava la pretesa risarcitoria dei ricorrenti, pari a circa centomila euro, ovvero i costi di costruzione, proseguita anche in costanza del contenzioso, e i costi per la successiva demolizione del manufatto in legno.

Il Comune si difendeva addossando la colpa interamente al tecnico di parte per non aver dichiarato l’esistenza del vincolo.

Illustrati i fatti, ora esaminiamo la recente sentenza del Consiglio di Stato2 che ha deciso sul contenzioso illustrato, dopo tre anni dalla sentenza di primo grado.

Anticipiamo subito che è stata accolta, ribaltando parzialmente la pronuncia di primo grado, la richiesta dei ricorrenti, ma vediamo in che termini e in base a quale ragionamento.

I Giudici di Palazzo Spada partono dalla premessa che non si può attribuire alcun rilievo alla circostanza che la richiesta del titolo edilizio non sia stata né predisposta e né presentata dai ricorrenti, ma dal tecnico di fiducia in virtù del dettato normativo sul punto3.

Poi l’Autorità Amministrativa condivide il ragionamento del Tribunale, che dopo aver rilevato “un’obiettiva negligenza degli uffici”, nel non avvedersi del vincolo autostradale gravante sull’area degli appellanti, abbia, correttamente, ravvisato una corresponsabilità dei titolari del permesso nell’indurre in errore il Comune circa l’esistenza del citato vincolo, ma poi ha errato nell’escludere qualsiasi tipo di risarcimento a favore degli stessi.

Con la sentenza in questione il Consiglio di Stato effettua attente riflessioni, sul rapporto intercorrente tra il committente dei lavori, spesso privo di competenze specifiche, il tecnico di parte incaricato e la Pubblica Amministrazione, che assume per legge una posizione di garanzia nei controlli preventivi e successivi al rilascio del titolo edilizio4.

Il Giudice di secondo grado, ritenendo che la condotta della parte privata e quella del Comune abbiano avuto la medesima incidenza causale nel determinare il rilascio del titolo edilizio illegittimo, successivamente annullato, e ribaltando in parte la decisone del Tribunale di primo grado, riconosceva la sussistenza della responsabilità risarcitoria in capo al Comune che ha annullato  in autotutela il permesso di costruire, in quanto non poteva essere rilasciato, ma, di contro, riducendo il quantum ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.5, in quanto nel caso concreto risultava sussistente una corresponsabilità, determinata, da un lato da una evidente negligenza del Comune e, dall’altro, dal progettista privato che attestava erroneamente l’inesistenza di vincoli sull’area oggetto dell’intervento edilizio richiesto.

Occorre precisare che il danno emergente da riconoscere in forma di risarcimento è limitato al costo della realizzazione del manufatto fino alla data dell’annullamento in autotutela, senza potere essere risarcite le somme sostenute dopo tale data (aprile 2014)6 e né tantomeno le spese di demolizione, tra l’ altro, non ancora effettuata.

A questo punto è conclusa la questione del contenzioso amministrativo, ma dovrebbe avviarsi un’altra questione altrettanto complessa e spinosa: affrontare il tema del danno erariale prodotto all’Ente a seguito del risarcimento riconosciuto ai ricorrenti. Non bisogna mai dimenticare la responsabilità erariale a carico dei dipendenti pubblici.


NOTE

  1. TAR – Emilia Romagna, n. 689 del 29 ottobre 2020.

  2. Consiglio di Stato, sezione VI, n. 9879 del 26 ottobre 2023 e depositata il 17 novembre 2023.

  3. Ai sensi del DPR 06.06.2001, n. 380 articolo 29 comma 1 “ Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso”.

 4.  Ai sensi degli articoli 12 e 13 del DPR 06.06.2001 n. 380.

  1. 1227 comma 1 c.c. – “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
  2. Ai sensi dell’articolo 1227 comma 2 c.c. “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.


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