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LA PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE NEL SETTORE PUBBLICO (CPI 2023), Luigi De Simone

L’Italia è “ferma” da tre anni e l’Europa è in peggioramento!

Luigi De Simone

Abstract: Come all’inizio di ogni anno anche lo scorso 30 gennaio sono stati pubblicati i dati sulla percezione della corruzione nel settore pubblico a livello mondiale. L’Italia da tre anni ha conseguito lo stesso punteggio. Come inciderà sul punteggio dell’annualità in corso la probabile abolizione del reato di abuso d’ufficio nel nostro Paese e la direttiva europea sulla lotta alla corruzione in corso di valutazione in Europa?

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Lo scorso 30 gennaio ho seguito in diretta streaming la presentazione dell’Indice di Percezione della Corruzione (CPI 2023) tenutasi a Roma, presso la sede di “Spazio Europa” gestito dal Parlamento Europeo e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, proprio a testimonianza dell’interesse sul tema e dei compiti di primo piano dell’Unione Europea nella lotta alla corruzione.

Si premette che l’indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la percezione della corruzione nel settore pubblico in numerosi Paesi di tutto il mondo, attraverso l’impiego di tredici strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad un pubblico di esperti. Il punteggio finale è determinato in base a una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).

Dai dati presentati la Danimarca si conferma la prima della classe a livello mondiale con 90 punti, seguita dalla Nuova Zelanda con 87 punti, dalla Finlandia con 85 punti e dalla Norvegia con 84. Un  dato positivo è rappresentato dal fatto che il podio è interamente occupato da paesi europei, compresa la medaglia di legno del quarto posto. Segue, poi,  Singapore con 83 punti; fanalino di coda troviamo la Somalia (Africa) con 11 punti, preceduta dal Venezuela (Sud America), dalla Siria (Asia) e dal Sud Sudan (Africa), tutte e tre con 13 punti.  Come medie continentali l’Europa occidentale ha il primato con 65 punti di media, mentre le aree più negativamente percepite sono l’Africa sub-sahariana con 33 punti, preceduta dall’Europa dell’Est e dall’Asia centrale, entrambe con 35 punti.

Più in generale, a venti anni dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 (UNCAC)1, purtroppo non emergono dati positivi, in quanto la posizione della maggior parte dei Paesi rimane invariata per il dodicesimo anno consecutivo e, addirittura, nell’ultimo decennio solo 28 Paesi hanno compiuto progressi significativi, mentre 35 hanno subito un peggioramento.

Analizzando i dati il nostro Paese nel 2023 ha confermato il punteggio, pari a 56, dei due anni precedenti, ma perde una posizione attestandosi al 42° posto (stessa posizione del 2021), rispetto a 180 paesi totali, a cui si rinvia ad un articolo relativo al CPI 2022.

Seppur è vero che il punteggio dell’Italia dal 2012 (anno di emanazione della Legge Severino2, poi seguita dalla Legge n. 69/20153, dalla Legge Spazzacorrotti4, dalla riforma Cartabia5, dalla riforma in materia di whistleblowing6 e dalla riforma in tema di contratti pubblici7), è sempre in aumento, guadagnando 14 punti nel decennio, è altrettanto vero che è fermo da tre anni.  E, purtroppo, si conferma il dato dell’anno scorso, ovvero che siamo al di sotto della media dei paesi dell’Europa occidentale che è pari a 65 punti (uno in meno rispetto al 2022), occupando il 17° posto su 27 Nazioni (come nel 2022), mentre siamo al di sopra del dato medio dei paesi a livello mondiale, pari a 43 punti (come nel 2022), paesi in cui vive oltre l’80% della popolazione mondiale.

Durante la proiezione dei dati, il neo Presidente di Transparency International Italia, Michele Calleri, ha dichiarato che “La corruzione nuoce all’economia e mortifica l’integrità delle persone, in ogni epoca e in ogni contesto. Occorre che la politica e i governi mantengano in cima alla loro agenda i temi della trasparenza e della lotta alla corruzione”.

Evidentemente servono maggiore coordinamento e condivisione degli obiettivi a livello più ampio rispetto ai confini nazionali. Ed infatti, tornando al nostro vecchio continente, il CPI 2023 dimostra che gli sforzi per combattere la corruzione sono fermi o in diminuzione in più di tre quarti dei casi. Dal 2012 su 31 Paesi europei valutati solo 6, tra cui l’Italia, hanno migliorato il loro punteggio, mentre 8 hanno registrato una diminuzione. Con un punteggio medio di 65 su 100, l’Europa occidentale e l’Unione Europea rimane la regione con il punteggio più alto nell’Indice di Percezione della Corruzione.

Ma è anche vero che ci sono due Europe, perché, tra i 31 Paesi, ce ne sono alcuni che, addirittura,  occupano il podio a livello mondiale e tanti altri che hanno, invece, peggiorato la loro posizione. A tal proposito interessante è stata la posizione del direttore di Transparency International Italia, Giovanni Colombo, che ha dichiarato “La proposta della direttiva europea Anticorruzione, che mira a dotare tutti gli Stati membri di standard comuni di contrasto al fenomeno corruttivo, è un’occasione da cogliere per conseguire miglioramenti concreti anche in Italia”.

Ma di cosa parla la direttiva europea Anticorruzione citata dal direttore di Transparency International Italia8?

Effettivamente durante la presentazione dei dati CPI 2023 è stata data molta fiducia all’efficacia della direttiva europea, al momento presentata come “proposta” dalle Autorità europee, in quanto a parere dei presenti al tavolo essa rappresenta un necessario strumento del prossimo futuro per migliorare e uniformare la lotta alla corruzione a livello europeo.

Nella premessa riportata nella proposta si legge testualmente “La corruzione è un fenomeno che reca gravi danni alla società, alle nostre democrazie, all’economia e ai singoli cittadini. Indebolisce le istituzioni da cui dipendiamo, ne compromette la credibilità e la capacità di realizzare politiche pubbliche e di offrire servizi pubblici di qualità. Agisce inoltre da catalizzatore per la criminalità organizzata e le ingerenze straniere ostili. Il successo della prevenzione e della lotta contro la corruzione è essenziale sia per salvaguardare i valori dell’Unione europea e l’efficacia delle politiche dell’UE, sia per conservare lo Stato di diritto e la fiducia nei governanti e nelle istituzioni pubbliche”. Ancora si legge “La corruzione  per la sua stessa natura è un fenomeno difficile da quantificare, ma finanche stime prudenziali indicano che il suo costo all’anno per l’economia dell’Unione è pari ad almeno 120 miliardi di euro”.  Secondo le Autorità Europee, per sradicare la corruzione occorrono meccanismi di natura sia preventiva che repressiva. La mancanza di integrità, i conflitti di interessi non dichiarati o le gravi violazioni delle norme etiche, se ignorati, possono condurre a prassi corruttive. La prevenzione della corruzione rende meno necessaria la repressione dei reati e comporta più ampi benefici in quanto promuove la fiducia dei cittadini e disciplina la condotta dei funzionari pubblici.

Giustamente secondo l’Europa non esiste un’unica definizione di corruzione poiché tale reato si presenta in forme differenti che coinvolgono diversi partecipanti. La corruzione è in effetti un fenomeno endemico che assume aspetti e forme molteplici nei vari settori della società; pensiamo, ad esempio, ai reati di corruzione, peculato, traffico d’influenze e di informazioni, abuso d’ufficio (in Italia in via di abrogazione!) e arricchimento senza causa.

In sostanza, in virtù del principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, Trattato sull’Unione europea (TUE)9, la nuova direttiva proposta si limita a quanto necessario e proporzionato per prevenire e combattere in maniera efficiente la corruzione. La proposta definisce la portata dei reati connessi alla corruzione allo scopo di contemplare ogni condotta pertinente, limitando nel contempo tale portata a quanto necessario e proporzionato. La proposta rafforza, ove necessario, gli obblighi internazionali vigenti per migliorare la cooperazione transfrontaliera e impedire ai criminali di sfruttare a proprio vantaggio le differenze tra le varie normative nazionali. In fondo la direttiva “anticorruzione” proposta mira a introdurre obblighi e norme internazionali nella normativa dell’UE e ad aggiornare il quadro giuridico in modo da dare una risposta adeguata al fenomeno transfrontaliero della corruzione, con la speranza che sia di aiuto agli Stati membri che dovranno recepire e attuare le relative disposizioni.

Proprio in relazione al concetto di “prevenzione”, la direttiva intende sottolineare la necessità di intraprendere la lotta contro la corruzione in una prospettiva di prevenzione, mediante l’esame di attività di sensibilizzazione riguardanti la lotta contro la corruzione, da realizzare con programmi di istruzione e ricerca, con la partecipazione della società civile e di organizzazioni non governative. Come si rileva nella comunicazione che accompagna la proposta, la Commissione, con l’aiuto della rete dell’UE contro la corruzione e in stretta consultazione con gli Stati membri, elaborerà entro il corrente anno una mappa dei settori comuni ad alto rischio.

A questo punto non ci resta che sperare in quanto dichiarato recentemente in Parlamento dal Ministro della Giustizia, On. Carlo Nordio, ovvero “Abbiamo spiegato che i criteri di corruzione percepita non corrispondono affatto a quella reale, l’Italia risalirà nella graduatoria internazionale proprio perché abbiamo detto che i parametri sono sbagliati10.

Ma l’abolizione del delitto di abuso di ufficio in corso di approvazione non rappresenterà un “liberi tutti”? Infatti parte della magistratura lo considera un c.c. “reato-spia”. Se verrà meno l’abuso di ufficio,  quale delitto avrà il compito di “accendere la lampadina” sulle migliaia di procedure di gara in partenza relative alle progettualità legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)?


NOTE

  1. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (United Nations Convention Against Corruption, UNCAC) è l’unico trattato multilaterale internazionale giuridicamente vincolante contro la corruzione che è stato ratificato in Italia con la Legge 3 agosto 2009, n. 116 rubricata “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”.
  2. Legge 6 novembre 2012 n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
  3. Legge  27 maggio 2015, n. 69: “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.
  4. Legge 16 gennaio 2019, n. 13: “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.
  5. Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n.150: “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.
  6. Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
  7. Legge 31 marzo 2023, n. 36: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.
  8. Proposta di “DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio”, datata 3 maggio 2023.
  9. art. 5 paragrafo 4 “In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati”.
  10. Fonte: Il Fatto Quotidiano del 17 gennaio 2024

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