Il decreto-legge n. 190 del 2026 introduce nuovi reati, aggravamenti di pena e strumenti di prevenzione, riaprendo il confronto sui limiti dell’intervento penale, sulla responsabilità dei minori e sulla tutela delle libertà costituzionali

Abstract: Il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, approvato dal Consiglio dei ministri il 20 ottobre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre ed entrato in vigore il 23 ottobre 2026, introduce un insieme di disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile, intervenendo sul codice penale, sul codice di procedura penale, sulla disciplina del processo penale minorile e sugli strumenti amministrativi di prevenzione. Il contributo esamina le principali innovazioni normative, con particolare attenzione alla nuova fattispecie di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, all’inasprimento delle sanzioni per devastazioni e danneggiamenti, all’estensione dell’arresto in flagranza differita, alla presunzione relativa della capacità di intendere e di volere dei minori tra quattordici e diciotto anni e alle nuove responsabilità amministrative attribuite agli esercenti la responsabilità genitoriale. L’analisi considera inoltre le implicazioni costituzionali delle disposizioni, il rapporto tra sicurezza e libertà di manifestazione, le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza e le criticità connesse alla proporzionalità delle pene, alla responsabilità personale e all’effettiva capacità delle nuove misure di prevenire la violenza.
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Un nuovo intervento di pancia sulla sicurezza pubblica dopo le proteste di piazza
È entrato in vigore oggi il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190 con il quale il Governo interviene nuovamente sulla disciplina della sicurezza pubblica, dopo il precedente decreto dello scorso anno (D.L. n. 48/2025, convertito dalla L. n. 80/2025), in seguito alle devastazioni e alle violenze che hanno colpito le piazze di numerose città a cominciare da Milano e che, senza assolvere in alcun modo i criminali, hanno determinato anche rilievi sulla non perfetta gestione della prevenzione e della controllo dell’ordine pubblico.
Il Governo ha quindi introdotto nuove disposizioni che incidono in modo significativo sulla repressione delle condotte violente durante le manifestazioni, sul trattamento della criminalità minorile e sugli strumenti di prevenzione attribuiti alle autorità di pubblica sicurezza. Il provvedimento quindi segue gli interventi normativi che, negli ultimi anni, hanno progressivamente ampliato il ricorso alla legislazione penale e amministrativa per affrontare fenomeni di violenza urbana, disordini collettivi e comportamenti ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza delle persone e dei beni.
Si deve però riflettere sul fatto che il diritto penale e l’atteggiamento panpenalistico che si sta diffondendo negli ultimi anni in maniera diffusa – si pensi anche al caso della nuova normativa ambientale – costituisce uno strumento fondamentale di tutela dei beni giuridici, ma non può essere considerato una risposta automaticamente efficace al disagio sociale, né può escludere l’analisi delle condizioni economiche, culturali e istituzionali che contribuiscono alla formazione dei fenomeni criminali.
La scelta del decreto-legge, giustificata dal Governo attraverso il richiamo alla necessità e urgenza di rafforzare gli strumenti di contrasto alla violenza e alla criminalità minorile, impone tuttavia di distinguere la legittima esigenza di proteggere la collettività dalla questione, altrettanto rilevante, dell’effettiva proporzionalità delle misure adottate rispetto ai comportamenti che si intendono prevenire e reprimere.

Iter legislativo e rilievi del Presidente della Repubblica
Il decreto-legge n. 190 del 2026 è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 20 ottobre 2026, emanato dal Presidente della Repubblica il 22 ottobre 2026 e pubblicato nello stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 246.
Il Presidente della Repubblica avrebbe espresso riserve sulla proposta di attribuire funzioni di polizia giudiziaria ai militari delle Forze armate impiegati nel controllo del territorio determinandone l’esclusione dal testo definitivo, ciò rappresenta un intervento di alto valore etico e di tutela dello Stato di diritto, che non può tollerare la gestione della sicurezza interna da parte degli eserciti, ma anche una indiretta conferma della costituzionalità del resto dell’impianto nonostante le critiche avanzate dalle opposizioni.
L’articolo 10 stabilisce espressamente che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, individuando pertanto nel 23 ottobre 2026 la data dalla quale le nuove disposizioni acquistano efficacia.
Il decreto quindi è immediatamente applicabile, ma conserva la natura di provvedimento legislativo provvisorio, adottato dal Governo sotto la propria responsabilità nei casi straordinari di necessità e urgenza previsti dall’articolo 77 della Costituzione e quindi le Camere dovranno procedere alla conversione in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con scadenza del termine costituzionale il 21 dicembre 2026. L’esame parlamentare potrà introdurre modificazioni, soppressioni o integrazioni, mentre la mancata conversione comporterebbe la perdita di efficacia del decreto sin dall’origine, secondo quanto stabilito dalla Costituzione.
Il nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche
Una delle innovazioni più rilevanti è contenuta nell’articolo 1, comma 4, che introduce nel codice penale il nuovo articolo 420-bis, rubricato «Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche» che punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro chiunque, durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipando a un gruppo composto da almeno cinque persone che operi in modo organizzato, anche occasionalmente, utilizzi illegittimamente oggetti contundenti o altri strumenti atti a offendere, oppure proceda al lancio degli oggetti e dei materiali specificamente indicati dalla norma, determinando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone e cagionando danni alle cose.
La fattispecie richiede quindi la presenza di una pluralità di elementi, tra i quali assumono particolare rilievo la dimensione organizzata del gruppo, la condotta materiale descritta dalla disposizione, il concreto pericolo per l’incolumità personale e il verificarsi di danni materiali e, quindi, non è sufficiente, pertanto, la semplice partecipazione a una manifestazione nella quale si verifichino episodi di violenza, poiché la responsabilità penale deve essere ricostruita sulla base del contributo individuale e degli elementi costitutivi del reato.
La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto sia commesso da soggetti travisati o con modalità idonee a rendere difficoltosa l’identificazione, oppure quando il lancio o l’utilizzazione degli oggetti sia diretto contro infrastrutture destinate all’erogazione di servizi pubblici o altri beni individuati dalla disposizione.
Particolarmente significativa è la previsione che punisce con la reclusione da quattro a dodici anni chiunque, anche attraverso strumenti informatici o telematici, organizzi o promuova la formazione del gruppo oppure inciti o istighi alla commissione delle condotte descritte dal primo comma. Quest’ua disposizione presenta uno dei profili più delicati del decreto, poiché prevede per le condotte di organizzazione, promozione, incitamento o istigazione un trattamento sanzionatorio sensibilmente più severo rispetto a quello stabilito per la partecipazione materiale alla violenza.
La scelta legislativa richiede un’attenta valutazione alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena, nonché della necessità di distinguere la concreta organizzazione di comportamenti violenti dalla manifestazione di opinioni, anche radicali, che rimangono protette dall’articolo 21 della Costituzione nei limiti stabiliti dall’ordinamento.
Devastazione, danneggiamento e aggravamenti di pena
L’articolo 1 introduce ulteriori modifiche al codice penale, intervenendo sulle fattispecie di devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità e danneggiamento.
In particolare, il comma 2 modifica l’articolo 419 del codice penale, prevedendo un aumento della pena da un terzo alla metà quando la devastazione o il saccheggio siano commessi durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e riguardino beni presenti in luoghi di vendita o deposito.
Il comma 3 introduce un aggravamento analogo per il reato previsto dall’articolo 420 del codice penale, quando il fatto sia commesso nel corso di manifestazioni pubbliche.
Il comma 6 inserisce invece il nuovo articolo 635.1 del codice penale, che prevede l’aumento della pena da un terzo alla metà quando determinate condotte di danneggiamento siano realizzate da un gruppo organizzato, anche occasionalmente, composto da almeno cinque persone.
L’impostazione normativa attribuisce quindi una particolare rilevanza alla dimensione collettiva e organizzata delle condotte, ritenendo meritevoli di un trattamento più severo i comportamenti che si sviluppano nell’ambito di gruppi capaci di produrre conseguenze maggiormente pericolose per l’ordine pubblico e per l’incolumità delle persone.
La criticità principale riguarda la necessità di evitare che il riferimento all’organizzazione, anche occasionale, venga interpretato in termini eccessivamente estensivi, trasformando la presenza in un gruppo in un elemento sufficiente per attribuire responsabilità penali aggravate. La responsabilità deve infatti rimanere personale e fondata su comportamenti concretamente accertati, secondo quanto stabilito dall’articolo 27 della Costituzione.
L’estensione dell’arresto in flagranza differita
L’articolo 2 modifica l’articolo 382-bis del codice di procedura penale, estendendo l’ambito applicativo dell’arresto in flagranza differita ai reati previsti dagli articoli 419, 420, 420-bis e 635.1 del codice penale.
Si tratta di uno strumento processuale che consente, nei casi e alle condizioni stabiliti dalla legge, di procedere all’arresto anche quando non sia possibile intervenire contestualmente alla commissione del fatto, attraverso l’utilizzazione della documentazione audiovisiva e degli altri presupposti previsti dalla disciplina vigente.
L’estensione assume particolare rilievo nelle manifestazioni caratterizzate da episodi di violenza collettiva, nelle quali l’identificazione immediata dei responsabili può risultare complessa per ragioni operative e di sicurezza ma l’intervento normativo non elimina tuttavia le garanzie costituzionali previste dall’articolo 13 della Costituzione, né consente di prescindere dai requisiti stabiliti dal codice di procedura penale.
La criticità riguarda soprattutto la necessità di assicurare che l’identificazione dei soggetti coinvolti sia fondata su elementi individualizzanti sufficientemente precisi, evitando che la presenza in prossimità di un episodio violento venga confusa con la partecipazione alla sua realizzazione.
La responsabilità penale dei minori e la presunzione di capacità
L’articolo 1, comma 1, modifica l’articolo 98 del codice penale, introducendo una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto, stabilendo che la capacità si presume fino a prova contraria. La modifica non abbassa l’età minima dell’imputabilità penale, che rimane disciplinata dall’articolo 97 del codice penale, ma interviene sul criterio attraverso il quale viene valutata la capacità del minore appartenente alla fascia di età compresa tra quattordici e diciotto anni.
L’articolo 3 introduce conseguentemente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, relativo al processo penale minorile, intervenendo sulle modalità di acquisizione degli elementi necessari alla valutazione dell’imputabilità e su ulteriori aspetti del procedimento.
La questione presenta un’evidente rilevanza costituzionale, poiché la giustizia minorile è tradizionalmente caratterizzata dalla necessità di considerare la personalità del minore, il suo sviluppo evolutivo e le finalità educative del trattamento.
La presunzione relativa non elimina la possibilità di dimostrare l’assenza della capacità di intendere e di volere, ma modifica il punto di partenza della valutazione giudiziaria, rendendo particolarmente importante la disponibilità di accertamenti adeguati e di garanzie effettive per la difesa.
L’arresto in flagranza differita nel procedimento minorile
L’articolo 3 interviene anche sull’articolo 16 del DPR n. 448 del 1988, prevedendo l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 382-bis del codice di procedura penale nell’ambito del procedimento minorile ampliando la possibilità di ricorrere all’arresto in flagranza differita anche nei confronti dei minorenni, secondo le condizioni previste dalla disciplina applicabile.
Il medesimo articolo modifica inoltre le disposizioni relative alle misure cautelari minorili e ai reati per i quali può trovare applicazione la custodia cautelare, inserendo tra le fattispecie richiamate anche i nuovi articoli 420-bis e 635.1 del codice penale.
L’estensione degli strumenti coercitivi impone una valutazione particolarmente rigorosa della necessità e della proporzionalità dell’intervento, tenendo conto della condizione del minore e delle finalità proprie del procedimento penale minorile.
La tutela della collettività e la prevenzione della violenza costituiscono esigenze legittime, ma devono essere perseguite attraverso strumenti compatibili con la particolare protezione che l’ordinamento riconosce ai soggetti in età evolutiva.
Le sanzioni amministrative a carico dei genitori
L’articolo 5 introduce una disciplina specifica delle conseguenze amministrative a carico dei minori, anche non imputabili, che partecipino alla commissione dei reati individuati dalla disposizione, prevedendo a carico dell’esercente la responsabilità genitoriale una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro, salvo che dimostri di non aver potuto impedire il fatto.
In caso di reiterazione, la sanzione aumenta, passando da 1.000 a 2.000 euro, sempre con la possibilità di fornire la prova liberatoria prevista dalla norma. Il prefetto può inoltre segnalare al tribunale per i minorenni l’opportunità di attivare progetti personalizzati di sostegno alla funzione educativa.
La disposizione presenta una criticità significativa, poiché collega il comportamento illecito del minore a una conseguenza patrimoniale nei confronti di un soggetto diverso dall’autore materiale del fatto.
La previsione della prova liberatoria costituisce un elemento rilevante per evitare una responsabilità del tutto automatica, ma rimane necessario valutare se il sistema assicuri un equilibrio adeguato tra responsabilizzazione educativa, tutela del minore e condizioni concrete delle famiglie. Una sanzione economicamente identica può infatti produrre conseguenze profondamente differenti su nuclei familiari caratterizzati da livelli di reddito e condizioni sociali diseguali.
Il risarcimento dei danni e i nuovi poteri del prefetto
L’articolo 5 disciplina anche il risarcimento dei danni conseguenti alle condotte illecite commesse dai minori consentendo al prefetto, nell’ambito del procedimento previsto dalla disposizione, di ordinare all’esercente la responsabilità genitoriale il pagamento di una somma a titolo di risarcimento per i danni arrecati a beni appartenenti allo Stato, alle Regioni o agli enti locali.
Il comma 6 prevede la possibilità di proporre opposizione davanti al tribunale competente entro quaranta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione.
Per i danni subiti dai privati, il comma 7 introduce invece una disciplina che agevola il ricorso al procedimento per decreto ingiuntivo, attribuendo particolare valore probatorio agli atti del procedimento amministrativo e prevedendo la provvisoria esecutività del decreto.
L’obiettivo dichiarato è rendere più rapido ed efficace il ristoro dei danni prodotti dalle condotte violente.
La questione più delicata riguarda tuttavia il rapporto tra accertamento amministrativo e tutela giurisdizionale, poiché la quantificazione del danno, l’individuazione del nesso causale e l’attribuzione delle responsabilità devono poter essere sottoposte a un controllo effettivo da parte dell’autorità giudiziaria.
Le nuove misure di prevenzione e il divieto di radunarsi
L’articolo 6 modifica il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introducendo una nuova previsione nell’articolo 3, relativo all’avviso orale del questore.
Quando cinque o più persone, anche in forma di gruppo, tengano in luogo pubblico o aperto al pubblico comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose, il questore può disporre, nei confronti dei soggetti che presentino gli ulteriori presupposti specificamente previsti dalla disposizione, un avviso orale accompagnato dal divieto di radunarsi con una o più delle medesime persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico individuati in ragione delle esigenze di prevenzione.
Il divieto può avere una durata non superiore a un anno e deve essere applicato attraverso modalità compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario.
La misura può riguardare anche i minori che abbiano compiuto quattordici anni, secondo la procedura prevista dalla disciplina.
L’innovazione amplia gli strumenti amministrativi di prevenzione, attribuendo al questore un potere che incide direttamente sulle modalità attraverso le quali determinate persone possono riunirsi in luoghi pubblici.
La criticità costituzionale riguarda soprattutto il rapporto con l’articolo 17 della Costituzione, che tutela la libertà di riunione, e con i principi di determinatezza, proporzionalità e controllo giurisdizionale delle misure limitative delle libertà.
La prevenzione di comportamenti violenti non può trasformarsi in un divieto generalizzato di partecipazione alla vita collettiva, ma deve essere fondata su presupposti individualizzati e verificabili.
Accompagnamento e trattenimento negli uffici di polizia
L’articolo 7 modifica l’articolo 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, introducendo un’ulteriore ipotesi di accompagnamento e trattenimento presso gli uffici di polizia nell’ambito di specifiche operazioni destinate alla prevenzione di reati che possano turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.
La disposizione riguarda luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone e richiede la presenza di specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, nonché di elementi di fatto dai quali emerga un fondato motivo di ritenere che determinati soggetti possano porre in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza.
Tra gli elementi valutabili vengono richiamati anche il possesso di determinati strumenti o materiali e la rilevanza di precedenti penali o segnalazioni di polizia relativi alle fattispecie individuate dalla disposizione.
Il potere non può quindi essere interpretato come una facoltà indiscriminata di accompagnare negli uffici di polizia chiunque partecipi a una manifestazione, poiché la norma richiede presupposti specifici e rinvia alle garanzie procedurali previste dalla disciplina vigente.
La criticità principale riguarda l’utilizzazione di elementi prognostici e di precedenti segnalazioni per giustificare una misura incidente sulla libertà personale, rispetto alla quale assumono particolare rilievo le garanzie dell’articolo 13 della Costituzione.
Il rafforzamento del dispositivo di sicurezza a Milano
L’articolo 8 introduce una disposizione specificamente riferita alla città di Milano, prevedendo fino al 31 dicembre 2026 l’incremento di 500 unità del contingente delle Forze armate impiegato nelle attività di controllo del territorio secondo la normativa richiamata dal decreto.
La disposizione autorizza inoltre il Ministero della difesa a ricorrere, per le esigenze connesse all’impiego del contingente, alle procedure di acquisizione di servizi e forniture disciplinate dagli articoli 140 e 140-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Per l’attuazione dell’intervento viene autorizzata una spesa di 4.933.831 euro per il 2026.
La misura presenta una finalità immediatamente operativa, ma pone anche la questione del rapporto tra interventi straordinari e organizzazione ordinaria della sicurezza urbana.
Il ricorso a contingenti militari può contribuire al rafforzamento temporaneo della presenza istituzionale sul territorio, ma non sostituisce le funzioni investigative, preventive e di prossimità proprie delle forze di polizia, né risolve automaticamente le condizioni sociali che possono favorire la ripetizione dei fenomeni violenti.
Le ricadute sulla Polizia locale
Il decreto-legge n. 190 del 2026 non introduce una riforma organica delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia locale, né modifica direttamente la disciplina generale delle attribuzioni prevista dalla legge 7 marzo 1986, n. 65.
Le nuove disposizioni possono tuttavia produrre conseguenze operative anche per i corpi e i servizi di Polizia locale, soprattutto nelle attività di polizia giudiziaria svolte nell’ambito delle competenze riconosciute dall’ordinamento e nella gestione delle situazioni di criticità che interessano la viabilità urbana e gli spazi pubblici.
Occorre distinguere, a questo riguardo, le funzioni di polizia stradale e di polizia giudiziaria attribuite agli operatori della Polizia locale dalle competenze di ordine e sicurezza pubblica esercitate dalle autorità e dalle forze di polizia secondo la disciplina vigente.
La presenza di nuovi reati e di nuove misure preventive rende ancora più importante il coordinamento operativo, ma non determina automaticamente l’attribuzione alla Polizia locale di poteri riservati ad altre autorità.
La corretta applicazione del decreto richiede pertanto una precisa individuazione delle competenze, delle procedure di accertamento e delle modalità di trasmissione delle notizie di reato, evitando sovrapposizioni istituzionali e interpretazioni estensive prive di fondamento normativo.
Le criticità costituzionali e il problema della proporzionalità
Il decreto-legge n. 190 del 2026 presenta diversi profili che meritano un approfondimento giuridico, senza che la loro individuazione comporti automaticamente un giudizio di illegittimità costituzionale.
Il primo riguarda il principio di proporzionalità della pena, soprattutto con riferimento al nuovo articolo 420-bis del codice penale e alla differenza tra il trattamento sanzionatorio previsto per la partecipazione materiale alle condotte violente e quello stabilito per l’organizzazione, la promozione o l’istigazione.
Il secondo riguarda la determinatezza delle fattispecie, poiché espressioni riferite all’organizzazione anche occasionale del gruppo richiederanno un’interpretazione rigorosa, capace di distinguere il concorso effettivo nella commissione di un reato dalla mera partecipazione a un contesto collettivo.
Il terzo riguarda la responsabilità dei minori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, rispetto alla quale occorre valutare il rapporto tra finalità educative, responsabilizzazione familiare e conseguenze economiche delle nuove sanzioni.
Il quarto concerne le misure amministrative di prevenzione e i poteri di accompagnamento e trattenimento, che incidono su libertà costituzionalmente garantite e richiedono presupposti sufficientemente determinati, controlli effettivi e applicazioni proporzionate.
Un’ulteriore questione riguarda l’efficacia delle disposizioni, poiché l’aumento delle pene e l’ampliamento dei poteri preventivi non dimostrano, di per sé, una maggiore capacità di ridurre la criminalità o di prevenire la violenza.
La valutazione dell’intervento legislativo dovrà quindi considerare non soltanto il numero dei procedimenti avviati o delle sanzioni applicate, ma anche l’evoluzione dei fenomeni criminali, la reiterazione delle condotte, l’effettiva tutela delle vittime e le conseguenze sull’esercizio delle libertà fondamentali.
Sicurezza pubblica e Stato di diritto
La sicurezza costituisce una condizione essenziale per l’esercizio dei diritti, perché una società nella quale le persone non possano lavorare, studiare, circolare o manifestare senza essere esposte alla violenza non garantisce concretamente le libertà riconosciute dalla Costituzione.
Questa considerazione non comporta tuttavia che ogni ampliamento della risposta penale sia automaticamente giustificato, né che la severità delle sanzioni rappresenti l’unico criterio attraverso il quale valutare la qualità di una politica pubblica.
Il decreto-legge n. 190 del 2026 introduce strumenti che mirano a contrastare comportamenti violenti e fenomeni di criminalità minorile, ma la loro applicazione dovrà confrontarsi con i principi di legalità, responsabilità personale, proporzionalità e tutela giurisdizionale, evitando che la necessità di garantire l’ordine pubblico venga confusa con una generale limitazione del dissenso.
La distinzione tra manifestazione pacifica e condotta violenta rimane fondamentale, così come quella tra responsabilità individuale e appartenenza a un gruppo, tra prevenzione di un pericolo concreto e limitazione fondata su valutazioni generiche, tra tutela delle vittime e compressione delle garanzie riconosciute alle persone sottoposte ad accertamento.
Il Parlamento, chiamato a convertire il decreto entro il 21 dicembre 2026, avrà la responsabilità di verificare non soltanto la coerenza delle singole disposizioni con i principi costituzionali, ma anche la loro effettiva necessità, la proporzionalità delle conseguenze sanzionatorie e la capacità del sistema di sicurezza di applicarle senza compromettere le garanzie fondamentali.
La sicurezza non può essere ridotta alla sola repressione, così come la tutela delle libertà non può tradursi nell’indifferenza verso le vittime della violenza. Uno Stato di diritto credibile deve essere capace di perseguire i comportamenti illeciti, proteggere i cittadini e garantire contemporaneamente che il potere pubblico sia esercitato entro limiti giuridici chiari, perché la forza delle istituzioni non si misura soltanto dalla severità delle norme che adottano, ma soprattutto dalla capacità di applicarle con giustizia, equilibrio e rispetto della dignità umana.
SCARICA IL PROVVEDIMENTO IN GAZZETTA UFFICIALE: decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190
Riferimenti normativi e bibliografia essenziale
Costituzione della Repubblica italiana. Articoli 3, 13, 17, 21, 25, 27, 31 e 77.
Decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 246 del 22 ottobre 2026.
Codice penale. Articoli 97, 98, 419, 420, 420-bis, 635 e 635.1.
Codice di procedura penale. Articolo 382-bis.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448. Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Articolo 3.
Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Articolo 11-bis.
Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Codice dei contratti pubblici. Articoli 140 e 140-bis.
Legge 7 marzo 1986, n. 65. Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale.

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