Dalla libertà sessuale alla tutela delle persone vulnerabili: il consenso nella disciplina e nella giurisprudenza sulla violenza sessuale

Abstract: La disciplina della violenza sessuale tutela la libertà di autodeterminazione della persona nella propria sfera sessuale. Attraverso l’analisi dell’art. 609-bis c.p. e della giurisprudenza della Corte di cassazione, l’articolo approfondisce il ruolo del consenso, che non può essere desunto automaticamente dalla relazione tra le persone coinvolte né da comportamenti precedenti e deve permanere durante il rapporto. Particolare attenzione è dedicata alle condizioni di inferiorità fisica o psichica, anche conseguenti all’assunzione di alcol o sostanze, e alla disciplina degli atti sessuali con minorenni prevista dall’art. 609-quater c.p.
Keywords: #ViolenzaSessuale #Consenso #LibertàSessuale #Autodeterminazione #CodicePenale #Cassazione #TutelaDellaPersona #Minori #ViolenzaDiGenere #Diritti #EthicaSocietas #EthicaSocietasRivista #RivistaScientifica #ScienzeSociali #ethicasocietasupli
Premessa
La disposizione di cui all’art. 609-bis del codice penale (d’ora in avanti, c.p.), che punisce il reato di «violenza sessuale», è posta a tutela della libertà sessuale, cioè della libertà di decidere chi far entrare nella propria sfera sessuale. La pena per questo delitto è la reclusione da sei a dodici anni e, nei casi di minore gravità, è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Nei casi aggravati di cui all’art. 609-ter c.p. la pena è aumentata.
L’art. 609-bis c.p. è stato introdotto nel 1996, quando il legislatore ha scelto di unificare in un’unica fattispecie le precedenti figure della violenza carnale e degli atti di libidine violenti. Attualmente, quindi, possono rientrare nella nozione di atti sessuali rilevanti ai fini della fattispecie anche palpeggiamenti e baci.
Un no è sempre un no, anche se implicito
Nell’applicazione dell’art. 609-bis c.p., il consenso della persona offesa assume un rilievo centrale e non può essere in alcun modo presunto sulla sola base del rapporto esistente tra i soggetti, ad esempio perché fidanzati o coniugi, né sulla base del comportamento tenuto da una delle parti prima del rapporto.
«Integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona» (Cass. pen. n. 22127/2017: fattispecie in tema di atti sessuali realizzati nei confronti di una persona dormiente).
La Corte di cassazione si è pronunciata proprio sul rilievo dell’errore sul consenso tra coniugi che si erano separati di fatto e poi, in parte, riconciliati, stabilendo che: «L’esimente putativa del consenso dell’avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale» (Sez. III, sentenza n. 2400 del 05/10/2017, dep. 22/01/2018, Rv. 272074-01: fattispecie in cui l’imputato aveva desunto dal ritorno del coniuge nella casa familiare anche la sua volontà di riprendere le loro relazioni intime).
A maggior ragione, in un clima di sopraffazione e di violenza, non è richiesto un dissenso esplicito.
In tema di violenza sessuale, infatti, «il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la persona offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell’autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali» (Cass. pen. n. 17676/2019).
Il consenso deve perdurare per tutta la durata del rapporto sessuale e non soltanto all’inizio, potendo dunque configurarsi il delitto in esame quando il consenso originariamente prestato venga meno a causa di un ripensamento o della non condivisione delle modalità di consumazione del rapporto.
La Corte di legittimità ha sottolineato come non sia necessario che il dissenso della vittima della violenza sessuale si manifesti per tutto il periodo di esecuzione del delitto, essendo sufficiente che si estrinsechi all’inizio della condotta antigiuridica. Basta, in altri termini, che il mancato consenso agli atti sessuali della persona offesa si sia manifestato in maniera non equivoca e percepibile nel momento stesso in cui ha avuto inizio la condotta.
La vittima deve ritenersi non consenziente anche quando sia stata posta in una situazione che non le abbia consentito un’efficace e valida reazione (cfr. sul punto Sez. III, n. 2512 del 21/01/2000, Scotti P. ed altri, Rv. 215697; conf. Sez. III, n. 37752 del 19/10/2011).
Quando la vittima non è lucida, vale il suo sì?
Ci sono casi nei quali il consenso è frutto di una condizione di particolare vulnerabilità della vittima, della quale l’autore approfitta consapevolmente, sapendo che altrimenti la persona offesa non sarebbe stata consenziente. Anche in tali ipotesi, previste dal secondo comma, n. 1, dell’art. 609-bis c.p., può configurarsi il reato di violenza sessuale.
La violenza sessuale per induzione consiste nell’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima, cioè nell’approfittare delle particolari condizioni nelle quali si trovi il soggetto passivo, non rilevando in sé e per sé lo stato di menomazione fisica o psichica della persona, alla quale non si può certo impedire di avere rapporti sessuali per tali ragioni, a differenza di quanto avveniva prima della riforma del 1996.
Quando vigeva l’abrogato art. 519 c.p., rubricato «Violenza carnale», infatti, era punito il fatto di congiungersi carnalmente con una persona inferma di mente o in condizioni di inferiorità fisica o psichica.
Attualmente, invece, occorre un’«opera di persuasione» con la quale l’agente spinge o convince il partner a sottostare ad atti che, altrimenti, non avrebbe compiuto (Sez. III, 27/09/2006, Santoro; Sez. III, n. 32359, 19/06/2007, Traversi). Non occorrono, quindi, violenza e minaccia (Sez. III, sentenza n. 16348 del 12/01/2021, dep. 29/04/2021, Rv. 281291-01).
Precisamente, per la sussistenza del reato di cui all’art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p., «è necessario accertare che: 1) la condizione di inferiorità sussista al momento del fatto; 2) il consenso dell’atto sia viziato da tale condizione; 3) il vizio sia riscontrato caso per caso e non presunto, né desunto esclusivamente dalla condizione patologica in cui si trovi la persona, quando non sia tale da escludere radicalmente, in base ad un accertamento, se necessario, fondato su basi scientifiche, la capacità stessa di autodeterminarsi; 4) il consenso sia frutto dell’induzione; 5) l’induzione, a sua volta, sia stata posta in essere al fine di sfruttare la (e approfittare della) condizione di inferiorità per carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato; 6) l’induzione e la sua natura abusiva non si identifichino con l’atto sessuale, ma lo precedano» (Sez. III, sentenza n. 52835 del 19/06/2018, dep. 23/11/2018, Rv. 274417-02).
La pronuncia aveva ad oggetto un caso nel quale la persona offesa aveva abusato di sostanze alcoliche. La Corte d’appello aveva assolto l’imputato osservando che la donna, nonostante lo stato di accertata ubriachezza — non era lucida, si muoveva in modo rallentato, era stata vista dormire sul tavolo e i suoi ricordi si fermavano al momento in cui si era addormentata durante la festa — non versasse in una situazione di offuscamento mentale tale da impedirle di esprimere un valido consenso. Secondo la Corte d’appello, dopo che la donna era uscita dalla discoteca, «lo sbalzo di temperatura, determinato dalla sua uscita dal locale in una fredda notte di febbraio», le avrebbe fatto recuperare la piena capacità volitiva; inoltre, a dimostrazione dello stato di non totale offuscamento mentale della vittima, era stata valorizzata la circostanza che la donna, a fronte delle avances dell’uomo, avesse pronunciato le parole «no, no». La Cassazione, sulla base dei principi di diritto sopra richiamati in riferimento al consenso, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello.
Rientrano tra le condizioni di «inferiorità psichica o fisica», previste dall’art. 609-bis, secondo comma, n. 1, c.p., anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l’abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16046 dell’11 aprile 2018).
In questi casi, il consenso eventualmente manifestato può risultare viziato quando sia frutto dell’induzione e dell’abuso della condizione di inferiorità della persona offesa, che soggiace al volere del soggetto attivo e viene ridotta a mero strumento di soddisfazione delle sue voglie (Sez. III, sentenza n. 52835 del 19/06/2018, dep. 23/11/2018, Rv. 274417-02).
Al fine di stabilire se il consenso sia stato liberamente prestato oppure sia stato il frutto dell’altrui abuso, possono essere valorizzate le seguenti circostanze:
- modalità di assunzione della sostanza stupefacente;
- effetti specifici, che è precipuo compito del giudice di merito investigare;
- età della persona offesa;
- durata e complessità dei rapporti interpersonali tra agente e persona offesa.
Gli atti sessuali con minorenne: l’articolo 609-quater c.p.
Vale la pena riportare la disciplina relativa agli atti sessuali compiuti con persone minorenni, al di fuori dei casi di violenza sessuale.
È infatti utile ricordare che la disciplina varia a seconda dell’età e dei rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti.
Si sottolinea che il reato può configurarsi anche nel caso di condotte realizzate a distanza, per esempio online. Le condotte sessuali possono anche non essere contestuali, purché sia accertato il nesso causale tra la condotta dell’agente e quella della persona offesa (Sez. III, sentenza n. 16564 del 19/11/2025, dep. 08/05/2026, Rv. 289908-01).
Questo il testo dell’articolo:
Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
- non ha compiuto gli anni quattordici;
- non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall’articolo 609 bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata:
- se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
- se il reato è commesso da più persone riunite;
- se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
- se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Il consenso come espressione della libertà sessuale
Senza consenso, nessuno può invadere la sfera sessuale di un’altra persona. La tutela della libertà sessuale richiede non soltanto l’intervento del diritto penale quando ne ricorrano i presupposti, ma anche una più ampia consapevolezza del significato dell’autodeterminazione personale.
Occorre informarsi, informare ed educare al rispetto dell’altro e della sua libertà, a partire dalle giovani generazioni e, innanzitutto, attraverso l’esempio. Il consenso non può essere presunto sulla base di una relazione affettiva, di un comportamento precedente o di un’apparente passività e, quando sia stato manifestato, deve permanere nel corso del rapporto: la libertà sessuale consiste precisamente nel diritto di ciascuno di decidere se, quando e con chi condividere la propria sfera più intima.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Art. 609-bis del codice penale: violenza sessuale.
Art. 609-quater del codice penale: atti sessuali con minorenne.
Cassazione penale, n. 22127/2017.
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2400 del 05/10/2017, dep. 22/01/2018, Rv. 272074-01.
Cassazione penale, n. 17676/2019.
Cassazione penale, Sez. III, n. 2512 del 21/01/2000, Scotti P. ed altri, Rv. 215697.
Cassazione penale, Sez. III, n. 37752 del 19/10/2011.
Cassazione penale, Sez. III, 27/09/2006, Santoro.
Cassazione penale, Sez. III, n. 32359, 19/06/2007, Traversi.
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16348 del 12/01/2021, dep. 29/04/2021, Rv. 281291-01.
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 26080 del 20/05/2026, dep. 13/07/2026, Rv. 290195-01.
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 52835 del 19/06/2018, dep. 23/11/2018, Rv. 274417-02.
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16046 dell’11 aprile 2018.
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 52835 del 19/06/2018, dep. 23/11/2018, Rv. 274417-02.
Cassazione penale, Sez. III, sentenza del 13/03/2013, n. 36896.
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 16564 del 19/11/2025, dep. 08/05/2026, Rv. 289908-01.

ULTIMI 5 ARTICOLI SULLA VIOLENZA DI GENERE
La cura non ha genere. Ripensare le relazioni per prevenire la violenza
Quando il possesso è spacciato per amore
Quando la violenza ha le chiavi di casa
Violenza di genere e violenza economica
Violenza psicologica e strumentalizzazione dei figli nelle relazioni familiari conflittuali
ULTIMI 5 ARTICOLI PUBBLICATI
Le vittime vive dell’11 Settembre
La Polizia Locale può accedere gratuitamente alle banche dati [Cass. 25048/2026]
L’evoluzione del suicidio assistito in Italia, tra doveri etici e polemiche moralistiche
I World Nomad Games e le gerarchie del racconto globale
Le generalità dell’operatore di polizia (locale) non sono segrete [TAR Lazio 14477/2026]
Ethica Societas è una testata giornalistica gratuita e no profit edita da una cooperativa sociale onlus
Copyright Ethica Societas, Human&Social Science Review © 2026 by Ethica Societas UPLI onlus.
ISSN 2785-602X. Licensed under CC BY-NC 4.0


