ETHICA SOCIETAS-Rivista di scienze umane e sociali
Giurisprudenza Luigi De Simone NOTIZIE

VIOLENZA, MINACCIA E RESISTENZA AL PUBBLICO UFFICIALE: APPLICAZIONE DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO, Luigi De Simone

ll ruolo del legislatore e quello della Corte Costituzionale

Luigi De Simone

Abstract:  Da un lato l’emanazione del decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48, convertito nella Legge 9 giugno 2025 n. 80, che rafforza la tutela dell’attività posta in essere dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, diversificandoli dalla più ampia categoria di pubblici ufficiali. Dall’altro la sentenza n. 172 della Corte Costituzionale depositata il 27 novembre 2025 che non esclude l’applicabilità della particolare tenuità del fatto.

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Ancora una volta c’è la necessità di tornare sull’istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto più volte affrontato su questa rivista, rispettivamente il 31 maggio 2023, il 28 giugno 2023, il 13 luglio 2023, il 30 gennaio 2025, che già dalla Riforma Cartabia1, ha avuto sempre più interesse da parte dell’autorità giudicante, in quanto ha prevista l’applicabilità per tutti i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni rispetto alla pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, prevista ante riforma.

Ma la necessità di riaffrontare la questione nasce da due ragioni.

Da un lato dopo l’emanazione del decreto-legge 11 aprile 2025 n. 482 è chiaro a tutti che il legislatore ha voluto rafforzare la tutela dell’attività posta in essere dagli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, diversificandoli dalla più ampia categoria di pubblici ufficiali.

Infatti leggendo l’articolo 193 del citato decreto-legge, che ha modificato gli articoli 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale) del codice penale, oltre alla modifica anche dell’articolo 339 (Circostanze aggravanti), ha sostanzialmente previsto un’aggravante speciale, ovvero aumento della pena fino alla metà, quando i delitti di violenza, minaccia o resistenza sono commessi ai danni degli operatori di polizia sopra citati. È doveroso segnalare delle perplessità espresse per la “diversificazione” dalla Corte di Cassazione, per sospetta violazione dell’articolo 3 della Costituzione4, per disparità di trattamento non corrispondente ad una effettiva maggiore o minore offensività della condotta del soggetto attivo. Perplessità, al momento, confermate dalla Procura della Repubblica che ha chiesto al Tribunale di Foggia di porre la questione ai giudici di legittimità delle Leggi5.

Al netto delle perplessità evidenziate la ratio del legislatore, alla base delle modifiche apportate, sono certamente apprezzabili, in considerazione delle continue aggressioni ai danni degli operatori di polizia, impegnati in servizi di istituto sempre più al limite della sicurezza. Basti pensare ai vari inseguimenti messi in atto, dopo aver forzato un posto di controllo o di blocco6, con esiti mortali per i fuggitivi e con operatori di polizia sotto inchiesta giudiziaria.

La seconda ragione: una recentissima sentenza della Corte Costituzionale sembra aver posto un freno a tutto questo entusiasmo da parte degli operatori di polizia. Ci si riferisce alla sentenza n. 172, depositata il 27 novembre scorso, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale7, nella parte in cui  riferendosi agli articoli 336 e 337 dello stesso codice, disponeva che la particolare tenuità del fatto non poteva essere mai riconosciuta quando i delitti di violenza, minaccia o resistenza erano commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.

I fatti: il Tribunale di Firenze, nel mese di maggio del 2024, evidentemente prima della novella legislativa prima citata, proponeva giudizio di legittimità costituzionale, del terzo comma dell’articolo 131-bis del codice penale, per violazione del già citato articolo 3 Costituzione8, laddove prevedeva che l’esimente del fatto di lieve entità non poteva essere riconosciuta, tra gli altri, ai delitti di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, ove commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, per i quali il fatto non può mai essere considerato di lieve entità. Nel caso di specie il Tribunale era chiamato a giudicare una donna incensurata, di corporatura minuta, accusata di resistenza a p.u., ex art. 337 c.p., poi riqualificato come violenza a p.u., ex art. 336 c.p., ai danni di un agente della Polizia di Stato, in servizio d’ordine per una manifestazione politica nel 2019, colpendolo con uno schiaffo per averle impedito di entrata nella sala convegni per raggiunto limite massimo di capienza.

Secondo il Giudice rimettente l’esclusione delle due fattispecie di delitti dal perimetro applicativo dell’esimente della particolare tenuità del fatto è in violazione della Costituzione in quanto per altri  delitti, come i delitti ex articolo 338 c.p. (violenza o minaccia  a corpo politico, amministrativo o giudiziario)9, ex articolo 143 c.p. militare (resistenza alla forza armata)10 e ex articolo 336 secondo comma (violenza o minaccia nei confronti di personale scolastico o sanitario)11-12,  di uguale o maggiore gravità, l’esimente è potenzialmente applicabile. Effettivamente, confrontando le cornici edittali dei citati delitti, si evidenzia che prevedono pene più severe, ovvero la reclusione da uno a sette anni, rispetto alla reclusione prevista per i due delitti oggetto del vaglio costituzionale che prevede la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Ma attenendoci, pero un attimo, alla sentenza, la Corte ha, quindi, ritenuto manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia esclusa a priori per tali delitti (puniti con la reclusione da sei mesi a cinque anni) e invece ammessa per il delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, punito dall’articolo 338 del codice penale con la pena della reclusione da uno a sette anni. Prosegue la Corte considerando che la evidenziata distonia normativa va a scapito del reo, anche sul piano della funzione rieducativa della pena, la quale esige un assetto razionale dell’intera disciplina sanzionatoria, inclusiva delle cause esimenti. Conclude dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice penale.

Ma ora la domanda nasce spontanea: dopo la pubblicazione del già citato decreto-legge n. 48/2025, poi convertito in Legge n. 80/2025, che ha aumentato le pene previste per resistenza, minaccia e violenza ai danni dell’operatore di polizia (ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza), il ragionamento della Corte Costituzionale, che ha raffrontato le pene di altre ipotesi delittuose, è ancora attuale e saldo? Sarebbe stato diverso il ragionamento del supremo giudice della legittimità costituzionale delle leggi se avesse considerato la novella legislativa che ha aggiunto agli articoli 336 e 337 c.p. rispettivamente il comma 413 e il comma 214, che ora, prevedono cornici edittali più gravi?


NOTE

  1. D. Lgs. n. 28 del 18 marzo 2015, come recentemente modificato dalla c.d. “riforma Cartabia”. articolo 131-bis c.p. : «1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale; […omissis…]».
  2. Decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”, convertito con la Legge 9 giugno 2025 n. 80;
  3. Decreto legge 48/2025 art. 19 (Modifiche agli articoli 336, 337e 339 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale): «1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 336 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata fino alla metà.»; b) all’articolo 337 è aggiunto, infine, il seguente comma: «Se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà.»; c) all’articolo 339 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici».
  4. Relazione Ufficio Massimario n. 33/2025 del 23 giugno 2025, pagg. 46-48.
  5. Il caso era riferito alla resistenza ai danni di due agenti della Polizia Ferroviaria durante il servizio di istituto all’interno di una stazione ferroviaria.
  6. L’articolo 25 del citato D. L. 11 aprile 2025 n. 48, ha, tra l’altro, modificato anche l’articolo 192 del codice della strada che disciplina, appunto, i posti di controllo e di blocco, prevedendo sanzioni più severe.
  7. Codice di Procedura Penale art. 131-bis «3. L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede: 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 2) per i delitti previsti dagli articoli 336337341 bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall’articolo 343; 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 391 bis, 423, 423 bis, 558 bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583 bis, 593 ter, 600 bis, 600 ter, primo comma, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 undecies, 612 bis, 612 ter, 613 bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648 bis, 648 ter; 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge. 4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255 ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256 bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»
  8. Coastituzione art. 3 «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
  9. Codice Penale art. 338 «1.Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l’attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o adozione dello stesso. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi.»
  10. Codice Penale Militare art. 143 «1. Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni. 2. Se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da più persone riunite, la pena è aumentata. 3. Se la violenza o minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche da parte soltanto di una di esse, ovvero da più di dieci persone, ancorché senza uso di armi, la pena è della reclusione militare da tre a sette anni.»
  11. Codice Penale art. 336 “2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.»
  12. Comma recentemente introdotto con la Legge 4 marzo 2014 n. 25.
  13. Codice Penale art. 336 «Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata fino alla metà».
  14. Codice Penale art. 337 «2. Se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà».

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