La violenza economica come forma sommersa di dominio, controllo e privazione dell’autonomia personale

Abstract: La violenza di genere non costituisce soltanto una violazione dei diritti fondamentali della persona, ma rappresenta una questione sociale, sanitaria, familiare e giuridica di primaria rilevanza. Essa attraversa classi sociali, generazioni, contesti culturali e strutture familiari, insinuandosi spesso negli spazi più intimi della relazione affettiva e domestica. Accanto alla violenza fisica e psicologica, una forma particolarmente subdola e ancora non sufficientemente riconosciuta è la violenza economica, che si manifesta attraverso il controllo delle risorse finanziarie, l’impedimento all’autonomia lavorativa, la sottrazione di beni, la limitazione dell’accesso al denaro e la costruzione di una dipendenza materiale della vittima dal soggetto maltrattante. Il presente contributo affronta la necessità di una più efficace valutazione del rischio, anche nei procedimenti civili di separazione, divorzio e affidamento dei minori, e richiama l’urgenza di un intervento integrato sul piano penale, civile, psicologico, sociale ed educativo. In tale prospettiva, la violenza economica deve essere riconosciuta come forma autonoma di abuso, capace di minare la dignità, la libertà e l’indipendenza della persona, richiedendo strumenti normativi, istituzionali e culturali adeguati.
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Monica Caruso, avvocata esperta in dir.di famiglia e minorile penale e civile, esperta giurista europea, consulente della Commissione Scientifica Europa nel progetto Giustizia, Diritti umani.
La violenza di genere come questione sociale e sanitaria
La violenza di genere non costituisce soltanto una grave questione di civiltà giuridica e di rispetto dei diritti umani fondamentali, ma si configura, prima ancora, come una rilevante questione sociale, idonea a coinvolgere trasversalmente famiglie, classi sociali, generazioni e comunità, poiché non appartiene a un unico contesto, né può essere ricondotta esclusivamente a determinate condizioni economiche, culturali o ambientali, ma attraversa l’intero tessuto sociale, insinuandosi frequentemente negli spazi più silenziosi, ordinari e insospettabili della vita quotidiana.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la violenza contro le donne rappresenta altresì un grave problema di salute pubblica, in quanto incide in modo profondo e durevole sul benessere fisico, psichico, relazionale e sociale della vittima, producendo conseguenze che non si esauriscono nell’evento lesivo immediatamente percepibile, ma si proiettano nel tempo, compromettendo la capacità della persona offesa di ricostruire fiducia, autonomia, sicurezza, autodeterminazione e piena partecipazione alla vita sociale.
La violenza, proprio perché sovente collocata all’interno della famiglia, della convivenza o della relazione affettiva, assume una dimensione particolarmente complessa sotto il profilo giuridico, psicologico e probatorio, poiché il legame intrafamiliare o sentimentale tra autore e vittima può generare silenzio, paura, dipendenza, isolamento e difficoltà di emersione del fatto, inducendo molte donne a non denunciare per timore di ritorsioni, vendette, stigmatizzazione sociale, perdita di credibilità o conseguenze sui figli, rispetto ai quali la minaccia, esplicita o implicita, di sottrazione, allontanamento o strumentalizzazione costituisce uno dei principali dispositivi psicologici di pressione e controllo esercitati dal partner violento.
La valutazione del rischio e la prevenzione della recidiva
Nel contrasto alla violenza di genere assume rilievo centrale la valutazione del rischio, intesa quale attività tecnico-professionale finalizzata a comprendere la dinamica dei fatti già verificatisi, stimare la probabilità di reiterazione della condotta aggressiva e consentire l’adozione di decisioni proporzionate, tempestive e idonee a prevenire l’aggravamento del pregiudizio, sicché ogni professionista, operatore sociale, sanitario, forense o istituzionale chiamato a gestire un caso di violenza dovrebbe poter disporre di strumenti metodologici adeguati, condivisi e scientificamente orientati.
Valutare il rischio significa verificare se, nel caso concreto, siano presenti fattori critici idonei ad aumentare la probabilità di recidiva, analizzando il peso delle condotte aggressive già poste in essere, la loro frequenza, la loro intensità, l’eventuale progressione in termini di escalation, la presenza di minacce, il possesso o l’accessibilità di armi, l’abuso di alcol o sostanze, la storia personale e relazionale dell’autore, l’eventuale pregressa inclinazione alla violenza, nonché la capacità dello stesso di riconoscere la gravità delle proprie condotte e di aderire, in modo effettivo e non meramente formale, a percorsi di responsabilizzazione.
Tali fattori possono essere distinti in statici e dinamici, laddove i primi attengono a elementi storici difficilmente modificabili, quali precedenti episodi di violenza, condotte pregresse, familiarità con modelli relazionali abusanti o precedenti giudiziari, mentre i secondi riguardano condizioni attuali suscettibili di evoluzione, quali abuso di sostanze, instabilità lavorativa, conflittualità familiare, crisi relazionale, isolamento sociale, fragilità psicologica o mancata adesione a percorsi trattamentali, con la conseguenza che la distinzione tra tali categorie assume rilievo essenziale non soltanto ai fini della stima del pericolo attuale, ma anche ai fini della predisposizione di interventi mirati, proporzionati e verificabili.
Non può tuttavia ritenersi sufficiente una valutazione incentrata esclusivamente sui fattori di rischio riconducibili all’autore, poiché occorre considerare anche i fattori di vulnerabilità della vittima, tra i quali assumono particolare rilievo le condizioni economiche, sociali, culturali, psicologiche e familiari, la presenza di figli minori, l’isolamento dalla rete parentale o amicale, la dipendenza affettiva o materiale dal partner, la mancanza di informazioni giuridiche e l’assenza di risorse personali, tutti elementi che possono esporre la persona offesa a un rischio maggiore di subire ulteriori condotte violente o di non riuscire a sottrarsi tempestivamente alla relazione abusante.
Le ricadute nei procedimenti civili e familiari
La valutazione del rischio non assume rilievo soltanto in sede penale, ma produce effetti decisivi anche nell’ambito civile e familiare, specialmente nei procedimenti di separazione, divorzio, regolamentazione dell’affidamento dei minori, disciplina del diritto di visita e valutazione della responsabilità genitoriale, nei quali la presenza di condotte violente non può essere ridotta a mera conflittualità di coppia, né neutralizzata mediante formule astratte di bigenitorialità prive di adeguata verifica concreta.
In numerose situazioni la separazione non rappresenta la cessazione della violenza, bensì il momento nel quale essa può intensificarsi, poiché la rottura del legame affettivo o convivenziale può determinare una vera e propria escalation del controllo, della minaccia, della persecuzione o della ritorsione, soprattutto quando l’autore non accetti la perdita del dominio sulla vittima, sicché, in tali ipotesi, le modalità di visita, l’affidamento dei figli, l’eventuale previsione di incontri protetti, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale devono essere valutati con particolare rigore, tenendo conto della sicurezza della donna e dei minori, nonché dell’effettiva capacità genitoriale del soggetto violento.
La violenza assistita, inoltre, non può essere derubricata a fenomeno marginale o a semplice riflesso della crisi familiare, poiché il minore che assiste a condotte violente subisce un pregiudizio diretto, anche quando non sia personalmente destinatario di aggressioni fisiche, con la conseguenza che la protezione della donna e quella del minore non devono essere poste in contrapposizione, ma ricondotte a un’unica cornice di tutela fondata sulla prevenzione del danno, sulla protezione della persona vulnerabile e sulla preminenza dell’interesse del minore.
Il trattamento dell’autore di reato tra prevenzione e responsabilità
Nel quadro della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere occorre affrontare anche il tema del trattamento dell’autore di reato, poiché l’art. 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, comunemente denominata “Codice Rosso”, ha introdotto modifiche all’art. 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori e altre condotte violente, delineando un ambito nel quale la risposta sanzionatoria deve confrontarsi con l’esigenza di prevenire la recidiva e di incidere sui modelli relazionali abusanti.
Il profilo centrale consiste nel comprendere a quali condizioni tali percorsi possano risultare effettivamente idonei e non meramente dichiarativi, poiché non è sufficiente prevedere formalmente un trattamento se non vengono contestualmente definiti i soggetti deputati alla sua erogazione, le competenze professionali richieste, i protocolli di intervento, le modalità di verifica, le risorse disponibili e il necessario coordinamento tra autorità giudiziaria, servizi sociali, servizio sanitario, centri specializzati, istituzioni territoriali e rete antiviolenza.
Il trattamento dell’autore non deve mai trasformarsi in un alibi, né in uno strumento di impropria attenuazione della responsabilità personale, ma deve configurarsi come un percorso serio, monitorato, professionalmente qualificato e orientato alla consapevolezza del danno arrecato, alla decostruzione delle dinamiche di dominio, alla gestione della condotta aggressiva e alla prevenzione della recidiva, ferma restando la necessità di non subordinare in alcun modo la protezione della vittima all’esito del percorso trattamentale dell’autore.
Particolare attenzione deve essere riservata anche alla trasmissione intergenerazionale della violenza, poiché chi abbia subito violenza in età minorile può, in assenza di interventi adeguati, riprodurre in età adulta modelli relazionali fondati sul controllo, sull’aggressività, sulla sopraffazione o sulla normalizzazione dell’abuso, rendendo la prevenzione del maltrattamento infantile e l’intervento sulle dinamiche familiari disfunzionali una componente essenziale della più ampia strategia di contrasto alla violenza di genere.
La necessità di reagire alla violenza
Ogni forma di violenza deve essere riconosciuta e contrastata fin dal suo primo manifestarsi, poiché nessuna condotta di dominio, minaccia, umiliazione, controllo, aggressione o limitazione della libertà personale può essere considerata tollerabile all’interno di una relazione affettiva, familiare o di convivenza, nella quale il legame sentimentale non può mai essere invocato quale giustificazione della sopraffazione, né quale ragione per differire l’attivazione degli strumenti di protezione.
Reagire alla violenza fisica, psicologica ed economica è spesso estremamente complesso, specialmente quando sussistano un coinvolgimento sentimentale, una dipendenza economica, la presenza di figli minori, il timore di ritorsioni o la convinzione di non poter contare su una rete di sostegno, tuttavia il riconoscimento della violenza subita e la richiesta di aiuto costituiscono passaggi essenziali per recuperare dignità, sicurezza, autonomia e libertà personale.
Nei casi di rischio è opportuno che la persona offesa non riveli al partner i propri piani di allontanamento, individui preventivamente un luogo sicuro, predisponga documenti, denaro e beni essenziali, si rivolga alle autorità competenti, contatti un legale, uno psicologo o un centro antiviolenza e utilizzi i canali istituzionali di protezione, tra i quali il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, fermo restando che, in caso di pericolo immediato, deve essere richiesto senza indugio l’intervento dei numeri di emergenza.
La violenza economica come forma sommersa di abuso
Tra le diverse manifestazioni della violenza di genere, la violenza economica rappresenta una delle forme meno visibili e più subdole, poiché non lascia necessariamente segni esteriori sul corpo della vittima, ma incide in modo profondo sulla sua libertà, sulla sua autodeterminazione e sulla possibilità concreta di sottrarsi a una relazione abusante, determinando una condizione di dipendenza materiale che rende più difficile la denuncia, l’allontanamento e la ricostruzione di un progetto di vita autonomo.
La violenza economica si manifesta quando il partner limita, controlla o impedisce l’accesso della vittima alle risorse finanziarie, al lavoro, allo studio, ai conti correnti, ai beni personali o familiari, potendo assumere forme apparentemente ordinarie, socialmente tollerate o persino normalizzate, ma producendo un effetto sostanzialmente coercitivo, consistente nel rendere la donna dipendente, ricattabile, isolata e priva di alternative effettive.
In molti contesti la sopraffazione economica risulta talmente radicata da non essere immediatamente percepita come abuso, poiché può essere confusa con una gestione familiare tradizionale, con una delega al partner o con una presunta divisione dei ruoli, mentre negare a una persona la possibilità di lavorare, amministrare il proprio denaro, accedere a un conto corrente, conoscere la situazione patrimoniale familiare o decidere sulle spese significa esercitare una forma di controllo incompatibile con i principi di dignità, uguaglianza sostanziale e parità nelle relazioni familiari.
Le principali forme di violenza economica
La violenza economica può essere ricondotta, in via generale, a tre principali modalità, che si intrecciano frequentemente tra loro e che, pur manifestandosi attraverso condotte differenti, condividono la medesima finalità di limitare l’autonomia della vittima e consolidare il potere di controllo dell’autore all’interno della relazione.
La prima modalità è costituita dal controllo economico, che ricorre quando l’autore limita o impedisce alla vittima l’uso delle risorse finanziarie, negandole l’accesso al conto corrente, obbligandola a chiedere autorizzazioni per ogni spesa, monitorando gli acquisti, trattenendo carte, documenti, stipendi o strumenti di pagamento, ovvero imponendo una gestione unilaterale delle risorse familiari incompatibile con il principio di pari dignità tra i componenti della relazione.
La seconda modalità è rappresentata dallo sfruttamento economico, che consiste nell’utilizzo delle risorse della vittima a vantaggio dell’autore, attraverso sottrazione di denaro, appropriazione di beni, imposizione di debiti, uso indebito di carte o conti, costrizione a lavorare senza poter disporre del reddito prodotto, ovvero mediante ogni altra condotta idonea a trasformare la capacità reddituale o patrimoniale della vittima in uno strumento di vantaggio per il soggetto maltrattante.
La terza modalità è il sabotaggio economico, che si realizza quando il soggetto maltrattante impedisce alla vittima di cercare, ottenere o mantenere un lavoro, ostacola un percorso di studi, crea conflitti sul luogo di lavoro, limita la mobilità, compromette l’autonomia professionale o riduce deliberatamente le possibilità di indipendenza economica, incidendo così non soltanto sulla disponibilità immediata di risorse, ma anche sulla futura capacità della persona di costruire un’esistenza autonoma.
Tali condotte non possono essere considerate episodi secondari della relazione abusiva, poiché costituiscono veri e propri strumenti di dominio, idonei a incidere sul tempo, sullo spazio, sulle relazioni, sulle scelte personali e sulla libertà della vittima, secondo una logica nella quale il controllo del denaro diviene controllo della persona.
Autonomia economica ed educazione finanziaria
L’assenza di autonomia economica costituisce uno dei principali fattori di vulnerabilità nelle relazioni violente, poiché una donna priva di reddito, risparmi, competenze finanziarie o accesso autonomo ai mezzi economici incontra maggiori difficoltà nel denunciare, allontanarsi, sostenere spese legali, reperire una nuova abitazione, garantire la protezione dei figli e ricostruire una condizione di indipendenza materiale e psicologica.
Per tale ragione l’educazione finanziaria deve essere considerata parte integrante della prevenzione della violenza di genere, non già come mera acquisizione di nozioni tecniche sulla gestione del denaro, bensì come strumento di emancipazione giuridica, sociale e personale, poiché conoscere il funzionamento di un conto corrente, comprendere il valore del proprio lavoro, saper leggere un contratto, gestire un reddito, accedere al credito, pianificare spese e risparmi significa rafforzare la capacità della persona di autodeterminarsi e di sottrarsi a dinamiche di dipendenza.
Anche il lavoro domestico e di cura deve essere riconosciuto nella sua dignità economica e sociale, poiché il fatto che una donna lavori prevalentemente all’interno della casa non può giustificare la sua esclusione dalla cogestione delle risorse familiari, né può legittimare una distribuzione del potere economico fondata sull’invisibilizzazione del contributo prestato nella vita familiare, essendo necessario evitare che la famiglia si trasformi nel luogo in cui il lavoro non remunerato diviene presupposto di subordinazione.
Una lacuna normativa da colmare
La violenza economica risulta ancora troppo spesso assorbita genericamente nella categoria della violenza domestica, senza un riconoscimento pienamente autonomo, mentre dottrina e giurisprudenza incontrano persistenti difficoltà nell’elaborazione di una definizione stabile e operativa, nonostante la prassi dimostri come essa costituisca una forma specifica, ricorrente e strutturalmente funzionale al mantenimento della relazione abusiva.
La mancanza di una qualificazione espressa rischia di lasciare prive di tutela molte condotte che, pur non traducendosi immediatamente in violenza fisica, producono effetti profondamente lesivi sulla libertà della vittima, poiché il controllo economico non può essere qualificato come questione privata, né come mera disfunzione della coppia, ma deve essere riconosciuto quale forma di sopraffazione idonea a minare l’indipendenza, la dignità e la capacità della persona di autodeterminarsi.
Occorre pertanto rafforzare il quadro normativo e istituzionale, riconoscendo la violenza economica come forma autonoma di violenza di genere anche all’interno del matrimonio e delle relazioni di convivenza, e accompagnando tale riconoscimento con strumenti di prevenzione, protezione, formazione degli operatori, sostegno economico alle vittime, accesso agevolato all’assistenza legale, percorsi di educazione finanziaria e meccanismi di tutela effettiva nei procedimenti civili e penali.
Il contributo al dibattito europeo
In tale prospettiva, la scrivente, nella qualità di consulente della Commissione Scientifica Europea, esperta giurista europea e avvocato esperta in diritto di famiglia e minorile nei settori penale e civile, ha ritenuto di trasmettere un contributo alla consultazione pubblica per il Piano d’Azione dell’Unione Europea per la parità di genere, al fine di richiamare l’attenzione sulla necessità di riconoscere la violenza economica quale forma autonoma di violenza di genere e di promuoverne una più chiara qualificazione giuridica.
L’obiettivo è quello di sollecitare una riflessione sulla possibile previsione della violenza economica come illecito autonomo nei sistemi giuridici dei Paesi partner, considerando che l’accesso diseguale alle risorse, i sistemi economici non sensibili al genere, le cause strutturali delle diseguaglianze e la dipendenza finanziaria nelle relazioni affettive costituiscono nodi ancora insufficientemente affrontati dalle politiche pubbliche e dagli strumenti normativi vigenti.
Attribuire alla violenza economica un riconoscimento esplicito significa rendere giuridicamente visibile ciò che spesso resta confinato nell’invisibilità domestica, nominare ciò che molte vittime subiscono senza riuscire a definirlo, qualificare come abuso ciò che troppo frequentemente viene normalizzato come gestione familiare e costruire strumenti di tutela più adeguati alla complessità delle relazioni violente, nelle quali la privazione dell’autonomia economica diviene una forma silenziosa ma radicale di compressione della libertà personale.

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