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SERVIZIO PUBBLICO O MEZZO SERVIZIO, Silvestro Marascio

La metropolitana h24 per il concerto di Ultimo riapre il nodo del rapporto tra grandi eventi privati, governo della mobilità urbana, sicurezza integrata e interesse pubblico nella gestione dei servizi essenziali

Silvestro Marascio

Abstract: I numeri parlano chiaro: 250.000 ticket staccati da altrettanti fans per seguire il concerto di Ultimo a Tor Vergata, sicuramente un record – e con esso, anche un ricordo indelebile – per il cantautore romano,  tutto giocato in casa. Accanto agli effetti scenici, come l’entrata in elicottero dell’artista (la “via aerea” facilitava enormemente l’ingresso) ha colpito l’annuncio di ATAC: “la rete metropolitana aperta 24 ore su 24”. La metropolitana di Roma è rimasta aperta dalle 5.30 della mattina del 4 luglio, quando ha avviato normalmente il servizio, terminando le corse alle 23.30 del 05 luglio successivo, ma è possibile che un servizio pubblico, com’è appunto la metro, possa essere al servizio di un privato, come d’altronde è l’organizzatore di un concerto? La domanda è tutt’altro che banale ed è riconducibile a profili differenti, anche di gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché alla partnership – sempre più necessaria – tra attori pubblici e privati: perché la sicurezza è un bene condiviso.

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Servizio pubblico o mezzo servizio?

Sul punto, il concerto di Ultimo, bisogna partire da un primo aspetto: l’avvio di un servizio h24, com’è stato per la metropolitana di Roma, sottende un preventivo incontro tra il gestore del servizio interessato, i rappresentati di quelle sigle sindacali, della Questura e di più servizi dell’Amministrazione Comunale.

Il Comune infatti ha una partecipazione necessaria.

Basti pensare al ritorno di immagine della buona riuscita dell’evento, ma non solo, si pensi all’impegno della Polizia Locale nella gestione della cornice di sicurezza per una viabilità che viene modificata per favorire afflusso e/o deflusso dei supporter di Ultimo e delle navette.

Ancora, si considerino anche le conseguenti gestioni amministrative sul personale, sia esso di Polizia oppure di ATAC: articolazione di turni modificati, gestione del lavoro straordinario, indennità maggiorate per il servizio notturno, per esempio.

Infine, ritornando alla gestione della metropolitana, ATAC rimane sempre una società partecipata dal Comune di Roma Capitale, quindi la presenza di diversi rappresentanti del Campidoglio alle riunioni del caso in Prefettura è assolutamente necessaria.

Ma quindi è legittimo arrivare a ipotizzare l’asservimento di un servizio pubblico a un privato? Ultimo, il cantante, in questo caso?

Ci sono, o potrebbero esserci, dei punti di contatto, per esempio, con realtà analoghe, o episodi parecchio similari, che hanno attirato l’attenzione pubblica in passato?

Si procederà ora per step, dando un’occhiata alla materia e prescindendo da quelle che possono essere state le polemiche successive – veicolate subitaneamente attraverso i social, TikTok in testa – circa i ritardi delle navette, tra le stazioni della metropolitana e il luogo dell’evento, o sulla chiusura di alcune fermate metro, appunto su disposizione della Questura.

Utilizzo di spazio e servizio pubblico, tra diritto amministrativo e leggi speciali

L’evoluzione del diritto amministrativo e dei beni pubblici ha tracciato una strada ben precisa per il già richiamato “connubio pubblico-privato”.

Sicuramente tale crossover, di compiti e aspettative dei vari attori coinvolti, non si realizza delegando ai privati la forza pubblica, ma attraverso due pilastri: la sicurezza integrata/partecipata e la valorizzazione economica dei beni comuni, evidentemente interessati da una particolare manifestazione che può avere due variabili e un unico denominatore comune: un cospicuo indotto economico.

Infatti le variabili fanno riferimento alla natura dell’evento: manifestazione pubblica, quindi che attiri una moltitudine di persone, con conseguente indotto economico su territorio; evento privato, dove i partecipanti sono selezionati, ma l’indotto economico viene garantito ugualmente “dall’ospite pagante”.

L’argomento aveva interessato il grande pubblico già nel 2013, accendendo anche un particolare cono d’interesse sull’operato dell’amministrazione comunale fiorentina, al tempo guidata da Matteo Renzi, allorquando Ponte Vecchio – celebre monumento e, nel contempo, arteria centrale pedonale della città di Firenze – era stato interdetto al pubblico per circa cinque ore, per una cena di gala.

Fonti del tempo riportano in 100.000 euro quanto corrisposto dalla Ferrari di Montezemolo al Comune toscano per l’occupazione del suolo pubblico, cui si aggiunsero 20.000 euro per un restauro, in funzione di un tariffario “per la concessione in uso dei beni culturali per eventi”.

Continuando per ordine, però: il potere di un privato di utilizzare in via esclusiva un bene demaniale o del patrimonio indisponibile (come una piazza, un ponte o un palazzo storico) non attiene esatramente alla pubblica sicurezza, ma al diritto amministrativo dei beni pubblici, quindi “l’affare si complica”, le norme da tenere a mente sono concretamente diversificate, anche grazie all’incidere del tempo e alla liquidità della politica sulla materia.
Veloce overview sulla normativa
Ai sensi degli artt. 822 e ss. del Codice Civile, i beni demaniali sono per natura destinati all’uso pubblico, tuttavia, l’ordinamento prevede la figura dell’uso eccezionale o particolare del bene pubblico, che si realizza tramite il provvedimento della concessione amministrativa (dietro pagamento di un canone di occupazione, esattamente come nel richiamato caso di Firenze).
 A partire dagli anni ’90 (con le riforme Bassanini e il d.lgs. 267/2000 – TUEL), i Comuni hanno iniziato a gestire il proprio patrimonio non più solo in ottica conservativa, ma di valorizzazione economica.
Erano gli anni in cui si affacciava una diversa managerializzazione della cosa pubblica, anche grazie alla spinta federalista che muoveva l’innovata politica di destra e l’applicazione dell’art. 119 della Costituzione (appunto, sul federalismo fiscale), che ha spinto gli enti locali a cercare entrate proprie.
 Nel tempo anche la giurisprudenza amministrativa ha “approvato” l’uso temporaneo di beni culturali e storici da parte di privati, a condizione che:
  •  L’evento in argomento non vada a pregiudicare l’integrità del bene stesso (tutela del Codice dei Beni Culturali, d.lgs. 42/2004);
  • Vi sia un ritorno economico o d’immagine proporzionato per la collettività (si ricordino gli importi a doppia cifra richiamati per Firenze);
  • L’interesse pubblico alla fruizione ordinaria ceda il passo solo temporaneamente e per motivi straordinari.
E il caso della metropolitana di Roma, allora?
Intanto la logica iniziale è sempre quella di partire dall’inciso che non sia stata una sottomissione del pubblico al privato, ma una concreta applicazione dei concetti, in sinergia, di “governo del territorio” e “sicurezza e ordine pubblico“.
In questo caso la ratio viene rinvenuta in altri passaggi dispositivi, iniziando dall’art. 54 TUEL: quando un evento privato (come può essere un grande concerto, ndr.) richiama masse importanti di gente, l’interesse del privato organizzatore coincide inevitabilmente con l’interesse pubblico alla sicurezza urbana e, con essa, alla fluidità della circolazione che deve ugualmente essere garantita.
Se la metropolitana avesse mantenuto gli orari standard, decine di migliaia di persone si sarebbero riversate in strada, creando un rischio enorme per l’ordine pubblico, per il traffico veicolare e anche per la loro stessa sicurezza: mura di folla e impossibilità di transito per i mezzi di soccorso, per esempio.
Posto quanto sopra è possibile ipotizzare la sussistenza di un accordo di servizio, tra il Comune e l’organizzazione dell’evento, anche per affrontare i costi indiretti che sono stati sostenuti e che probabilmente sono stati diluiti nelle licenze concesse (alcuni quotidiani riportano un indotto di 98.000 euro sul territorio).
Per quanto riguarda la sicurezza, in senso stretto, il tema viene affrontato dagli artt. 68, 69 e 134 del TULPS (quest’ultimo modificato con D.M. 6.10.2009), ulteriormente arricchiti e integrati dalle direttive (Safety & Security) di Gabrielli e Piantedosi, specie a seguito dei fatti di Piazza San Carlo a Torino (2017), con un modello che si è cristallizzato nel tempo perché la sicurezza è un sistema integrato:
  •  Safety (a carico del privato/organizzatore): Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone (antincendio, vie di fuga, steward, ambulanze);
  • Security (a carico delle Forze dell’Ordine): Servizi di ordine pubblico, vigilanza, contrasto a reati, gestione della piazza.

Ovviamente la materia, specie per quanto attiene alla gestione del potere autoritativo (licenze TULPS, ordinanze sindacali), in favore di eventi e locali privati, ha avuto ulteriori innovazioni a seguito dell’incendio di Crans-Montana, ma questa è un’altra storia.

Arrivando alla conclusione, si spera (senza crederci più di tanto, invero, ndr.) che questa prima volta della metropolitana h24 sia il preludio per averla – abitualmente – tutti i weekend, magari con dilazione della chiusura infrasettimanale oltre la mezzanotte, ma – soprattutto – che l’evento di Ultimo faccia da apripista rispetto alla gestione della mobilità in occasione di altre manifestazioni.

 


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