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QUANDO LA “PRASSI” DIVENTA FALSO: LA CASSAZIONE SUL DOVERE DI VERITÀ NEGLI ATTI DELLA POLIZIA LOCALE, Massimiliano Mancini

La Cassazione conferma la condanna dell’operatore che ha redatto atti relativi a fatti che non ha accertato personalmente nel tempo e nel luogo dichiarati

Massimiliano Mancini

Abstract: La responsabilità del pubblico ufficiale nella redazione degli atti amministrativi non si esaurisce nella “funzionalità” dell’azione di controllo, ma si fonda sulla verità certificativa che l’atto pubblico incorpora e garantisce. Lo afferma la sentenza (Cass. Pen, sez. V, sent. 371/2026) che ha condannato definitivamente l’operatore di Polizia Locale che aveva redattoverbali di accertamento e inviti a comparire per fatti non non aveva accertato personalmente all’ora e nel luogo del fatto. L’articolo analizza il confine tra irregolarità procedurale e falso ideologico, concentrandosi sul ruolo delle attestazioni implicite e sulla rilevanza penale delle formule che presuppongono circostanze essenziali come la presenza dell’operatore sul posto. Attraverso un inquadramento penalistico e amministrativo, e con richiami alla dottrina e alla giurisprudenza, si evidenzia come la fede pubblica tuteli la verità dell’atto e, in ultima istanza, la credibilità democratica dell’amministrazione. L’obiettivo è offrire una chiave di lettura utile anche sul piano operativo per i comandi di Polizia Locale e per le altre forze di polizia e in particolare per gli uffici sanzionatori.

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Premessa: La verità amministrativa come presidio di legalità

Nell’amministrazione contemporanea, la pressione verso l’efficienza e la semplificazione procedurale rischia di produrre un equivoco pericoloso: quello per cui l’atto pubblico sarebbe “buono” se funziona, cioè se produce effetti, se regge al contenzioso, se consente di gestire flussi e numeri.

Ma il diritto penale, quando interviene a tutela della fede pubblica, non protegge la mera funzionalità: tutela la verità certificata. La differenza non è teorica. È, al contrario, la linea di confine tra una patologia amministrativa e un illecito penalmente rilevante.

L’atto pubblico è una forma di potere: produce conseguenze giuridiche, incide su libertà, obblighi e sanzioni. Per questo, la sua legittimazione non può essere “ricostruita” a posteriori con formule standard o con una verità soltanto presunta. La verità amministrativa è, prima di tutto, un bene pubblico, e la sua compromissione erode la fiducia tra cittadino e istituzioni.

Irregolarità o falso? Quando l’atto smette di essere neutro

Una prassi irregolare può restare confinata nella dimensione amministrativa finché si tratta di un errore formale o di una deviazione procedurale che non incide sull’elemento certificativo dell’atto.

Il salto di qualità avviene quando l’atto pubblico contiene un’attestazione non vera su circostanze rilevanti: non soltanto su ciò che è stato osservato, ma anche su come lo si è osservato, con quali presupposti, in quali condizioni operative.

Nel falso ideologico, infatti, il disvalore penale non dipende dall’inesistenza del fatto materiale (l’infrazione può anche essere reale), bensì dalla falsità della dichiarazione pubblica che attribuisce legittimità all’esercizio del potere sanzionatorio.

La fede pubblica non è formalismo, ma garanzia democratica

La tutela penale della fede pubblica si fonda su un’esigenza essenziale: la società deve poter confidare nel fatto che ciò che un pubblico ufficiale attesta in un atto sia vero. È questo, in ultima istanza, il presupposto minimo perché l’amministrazione possa esercitare poteri autoritativi senza trasformarsi in un apparato arbitrario.

La dottrina penalistica ha sottolineato che i reati di falso non sono reati “di carta”, ma reati che proteggono la fiducia collettiva nell’affidabilità degli strumenti giuridici attraverso cui lo Stato parla e agisce.[^1]

Da questo punto di vista, il verbale di contestazione non è un semplice documento: è una forma di “decisione amministrativa in miniatura”, capace di produrre effetti immediati e di orientare il successivo contenzioso.

Il punto decisivo: le attestazioni implicite

Uno degli aspetti più rilevanti, anche sul piano pratico, riguarda il tema delle attestazioni implicite.

Nel falso ideologico, la falsità non coincide soltanto con la menzogna esplicita (“ero presente”), ma può riguardare anche ciò che non viene scritto e tuttavia è necessario presupposto dell’attestazione. In altri termini, esistono formule che, pur senza dichiarare direttamente una circostanza, la rendono inevitabile: la presuppongono, la incorporano, la certificano.

La giurisprudenza ha riconosciuto da tempo che la falsità ideologica può realizzarsi anche attraverso l’alterazione di elementi impliciti, cioè di circostanze logicamente e giuridicamente indispensabili affinché l’atto abbia senso e validità.[^2]

Ne consegue un principio operativo netto: non basta evitare di dichiarare un fatto non vero, se l’atto lo presuppone come condizione di legittimità.

Il dolo generico non richiede un profitto

Sul piano soggettivo, il falso ideologico richiede dolo generico: è sufficiente la coscienza e volontà di attestare il falso. Non è necessario che l’agente persegua un profitto personale o un vantaggio patrimoniale.

Questo punto è spesso frainteso nella prassi amministrativa, dove la condotta viene “normalizzata” perché non motivata da interesse economico o perché ritenuta strumentale al buon funzionamento del servizio.

Ma il diritto penale dei falsi non giudica l’efficienza: giudica la verità. E la verità, quando viene compromessa consapevolmente, è già di per sé lesiva della fede pubblica.

Il rischio contemporaneo della burocratizzazione della menzogna

Il vero pericolo non è soltanto l’atto falso individuale. È la sua trasformazione in linguaggio operativo standardizzato: quando l’eccezione diventa abitudine e l’abitudine diventa modello.

È qui che la falsità si fa sistemica: non appare più come scelta individuale, ma come prassi organizzativa, “metodo”, automatismo.

E tuttavia, proprio questa normalizzazione è il terreno su cui la legalità si indebolisce: perché ciò che viene ripetuto molte volte finisce per apparire “neutro”, mentre resta giuridicamente e penalmente qualificato.

Conclusione: La funzione democratica dell’atto pubblico

Il punto non è difendere una formalità, ma preservare la sostanza della legalità. Un verbale non è un modulo: è un atto di autorità e l’autorità democratica si regge su una condizione minima: la verità.

Quando l’amministrazione tollera la falsità “per efficienza”, non guadagna velocità: perde credibilità. E senza credibilità, la legalità diventa soltanto procedura, cioè un involucro privo di fiducia.

Cosa cambia per i Comandi di Polizia Locale

Questa sentenza ha immediate conseguenze per tutti i verbali elevati con fototrappole gestite da terzi soggetti o per riprese di fatti non accertati direttamente e tempestivamente dall’operatore ma anche per le violazioni accertate con sistemi di rilevamento dei transiti in ZTL o con autovelox, soprattutto se si dichara che siano omologati come non lo è nessuno, anche per gli inviti a comparire per i rilievi dei sistemi OCR (revisione, assicurazione)avvenuti quando l’operatore non era presente.

Di seguito alcune indicazioni concrete che un Comando dovrebbe considerare per ridurre il rischio penale e rafforzare la qualità amministrativa degli atti:

1) Formazione e standard di verbalizzazione

  • aggiornare periodicamente la formazione su falso ideologico, fede pubblica e responsabilità del pubblico ufficiale;

  • evitare “frasi automatiche” non verificabili, specie in tema di contestazione differita.

2) Separare nettamente accertamento diretto e accertamento tecnico

  • se l’infrazione è rilevata tramite dispositivo (targa system, telelaser, varchi, ecc.), l’atto deve descrivere il reale processo di accertamento;

  • evitare formule che presuppongono la presenza sul posto se questa non vi è stata.

3) Tracciabilità e audit interno

  • introdurre controlli periodici a campione sugli atti;

  • assicurare log e registri tecnici (orari, postazioni, operatori, dispositivi impiegati).

4) Manuale operativo e responsabilità di comando

  • adottare un “manuale di redazione degli atti” condiviso;

  • chiarire responsabilità, ruoli e verifiche: la catena gerarchica non esclude la responsabilità individuale, ma può generare profili di responsabilità organizzativa.

5) Prevenire la cultura del “tanto è impugnabile”

  • il fatto che un atto sia impugnabile non elimina la rilevanza della falsità;

  • l’atto pubblico deve essere vero prima di essere difendibile.

 

PER SCARICARE LA SENTENZA: Cassazione penale sezione V, sentenza 371-2026


NOTE:

[1]: Francesco Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. II (Milano: Giuffrè, 2008), 271–280.

[2]: Corte di Cassazione, Sezione V penale, 22 giugno 2018, n. 28594, in CED Cassazione.

[3]: Carlo Fiandaca e Enzo Musco, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, 7a ed. (Bologna: Zanichelli, 2019), 169–190.

[4]: Giovanni Fiandaca, “Fede pubblica e falsità documentali: struttura e funzione della tutela penale,” in Rivista italiana di diritto e procedura penale 3 (2016): 1045–1072.

[5]: Codice penale italiano, artt. 476–479 (Delitti contro la fede pubblica).

[6]: Vincenzo Maiello, I reati di falso (Torino: Giappichelli, 2017), 55–92.

[7]: Mario Romano, Diritto penale. Parte speciale (Milano: Giuffrè, 2015), 403–430.

[8]: Giuseppe Cassano, “Il falso ideologico del pubblico ufficiale tra attestazioni esplicite e implicite” in Giurisprudenza Penale Web (2019): 1–12.


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