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Codice della Strada Massimiliano Mancini NOTIZIE

I PARCHEGGI ROSA SONO ILLEGALI, Massimiliano Mancini

Vanno sanzionate le amministrazioni che realizzano parcheggi rosa o che rilasciano permessi, segnalando alla Corte dei Conti il danno erariale

Massimiliano Mancini

Abstract: La “regolamentite”, che è già stata stigmatizzata reiteratamente, è un abuso tipico degli enti locali che spesso hanno deliri di onnipotenza e disciplinano con proprie norme atti rimessi alla legge o ad altri enti. I parcheggi rosa, previsti dall’art. 188-bis del CdS, non possono essere realizzati dai comuni che peraltro non possono legittimamente rilasciare alcun permesso, poiché manca a tutt’oggi la norma del Regolamento di esecuzione che ne definisca le modalità di realizzazione. Se gli enti locali realizzano questa segnaletica o adottano regolamenti per disciplinarli commettono un atto che è contro la legge e deve essere segnalato sia alle altre forze di polizia stradale e sia alla Cote dei Conti.

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LA DISCIPLINA SUI PARCHEGGI ROSA, UNA INNOCUA NORMA “ALL’ITALIANA”

Il decreto legge 10 settembre 2021, n.121, che poi è stato convertito in legge 9 novembre 2021, n. 156, ha modificato il codice della strada con l’introduzione del nuovo articolo 188-bis “Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni“.

È stato introdotto un nome grazioso per l’autorizzazione alla sosta in queste aree, definita “permessi rosa“, sono state attribuite la competenza al rilascio ai comuni di residenza, facendo felici gli amministratori locali, si sono definite persino le sanzioni per chi abusi di tali permessi o sosti nelle “aree rosa” senza averne titolo,[1] ma poi, come spesso succede, dopo i trionfalismi non è successo assolutamente nulla e tutto è rimasto come prima!

Insomma una “norma all’italiana” che si limita a fare ammuina -come si dice nella vulgata popolare partenopea- ossia promette vantaggi per le categorie svantaggiate, minaccia sanzioni per gli insensibili maleducati che non rispettano le esigenze delle donne mamme, ma poi non realizza nulla di concreto perché tutta la validità delle disposiizoni dell’art. 188-bis è rimessa alle “modalità stabilite nel regolamento” che deve definire anche la segnaletica (art. 188-bis c. 1-2 CdS)[2].

L’IGNORANZA E LA FURBIZIA ITALIOTA AL POTERE

A tutt’oggi, non è entrato in vigore e nemmeno è in itinere l’approvazione di alcuna norma di attuazione, che evidentemente deve essere inserita nel “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada“, che è lo strumento tecnico giuridico di esecuzione delle disposizioni del codice della strada che per essere modificato richiede una deliberazione del Consiglio dei Ministri ed è emesso con decreto del Presidente della Repubblica, così come prevede la norma di legge autorizzativa (legge 23 agosto 1988, n. 400).

Per molti politicanti questa nuova disposizione si è trasformata in una splendida opportunità di efficentismo elettorale da bar e hanno pensato di usare un metodo alla Cettola Qualunque, approvando propri regolamenti comunali, con un mix di ignoranza crassa e arroganza spavalda, per dare attuazione ai parcheggi rosa e raccattare qualche voto.

Ciò che è davvero grave, tuttavia, è che molti comandanti di polizia locale si sono resi compari di questo pactum sceleris arrivando addirittura a collaborare nella realizzazione della segnaletica abusiva, sia orizzontale, come sono le strisce rosa, e sia verticale, come le tabelle che segnalano le aree di sosta riservate alle neo mamme,  e a rilasciare atti amministrativi illeciti, come sono i “permessi rosa”!

LA REGOLAMENTITE E IL DELIRIO DI ONNIPOTENZA DELLE AMMINISTRAZIONI E DEI COMANDANTI LORO COMPARI

Si è già denunciato l’abuso ignobile dei regolamenti comunali per depredare i cittadini facendo cassa, come nel caso delle sanzioni emesse nelle fantasiose ipotesi di “mancato conferimento” o “errato conferimento di rifiuti” comportamento stigmatizzato e sanzionato ripetutamente dalla Corte di Cassazione.

Infatti la tutela del principio costituzionale della riserva di legge, secondo il quale “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” (art. 23 Cost.)[3], e del principio di legalità, che impone che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione” (art. 1 l.689/81)[4], costituiscono fondamento della giuridicità dell’azione della pubblica amministrazione.

Evidntemente gli enti locali non hanno alcuna competenza ad adottare regolamenti se non in virtù di una previsione legislativa, in questo caso non solo manca la riserva di legge, ma la legge demanda esplicitamente a un regolamento di competenza del Governo (art. 188-bis c. 2 CdS).

COSA DEVONO FARE I CITTADINI VESSATI DA QUESTI ATTI ARROGANTI E ILLECITI

I cittadini possono (e dovrebbero) segnalare tutte le “aree di sosta rosa” alle altre forze di polizia stradale (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia di Stato) per violazione dell’art. 45 CdS[5], che prevede la sanzione da €. 430,00 a €. 1.731,00, denunciando il comportamento alla Corte dei Conti per il danno erariale derivante non solo dalla sanzione ma anche dall’acquisto della segnaletica non prevista.

Com’é noto il danno erariale grava direttamente sul patrimonio dei funzionari e degli amministratori pubblici.


NOTE

[1] Codice della Strada, art. 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni) «1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento.».

[2] Codice della Strada, art. 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta’ non superiore a due anni) «2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento.».

[3] Costtuzione art. 23 «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.».

[4] Legge 24 novembre 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”, art. 1 (Principio di legalità) «1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. 2. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati».

[5] Codice della Strada, art. 45 (Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni.) «1. Sono vietati la fabbricazione e l’impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché’ la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.».


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