La Cassazione non respinge, in assoluto, l’ipotesi della sua esclusiva responsabilità

Abstract: La Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia, ha confermato la presunzione di responsabilità del conducente che investe un pedone, salva la prova contraria che l’evento dannoso era inevitabile a causa del comportamento imprevedibile dell’investito.
Keywords: #investimentopedone #prudenza #responsabilitàconducente #reponsabilitàpedone #cortedicassazione #luigidesimone #ethicasocietas #ethicasocietasrivista #rivistascientifica #scienzeumane #scienzesociali #ethicasocietasupli
A distanza di qualche anno dalla pubblicazione, l’8 febbraio 2023, su questa rivista, di un articolo che analizzava una sentenza della Corte di Cassazione1, ove i Giudici sancirono “l’obbligo di attenzione” che il conducente deve rispettare, al fine di “avvistare” il pedone, ora la Corte con una recentissima pronuncia2 ha esaminato i presupposti per non escludere il conducente investitore dalle responsabilità derivanti dall’investimento.
I Fatti. Un pedone, nell’estate del 2010, dopo aver parcheggiato l’auto lungo il marciapiede sul lato opposto della strada, nell’attraversare sulle strisce pedonali, veniva investito dal conducente di un veicolo che sopraggiungeva, a velocità comunque consona ai limiti (40-45 km/h), scaraventandolo a 18 metri dal punto di impatto. Il pedone risultava in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l, ovvero tre volte sopra al limite consentito3. Nel 2017 il Tribunale di primo grado respingeva la domanda risarcitoria da parte del pedone, decisione confermata dalla Corte di Appello capitolina nel 2022, sull’assunto che il pedone, dopo aver completato l’attraversamento della strada, improvvisamente tornava indietro e veniva investito. In particolare era stato dimostrato, con una consulenza, che l’investito, nel tornare indietro, avesse incrociato la traettoria del veicolo investitore in un intervallo di tempo tra 0,48 e 0,75 secondi.
Gli eredi del pedone (che nel frattempo era deceduto per altre cause) proponevano ricorso in Cassazione per tre motivi di cui due rilevanti per la presente disamina.
In primis, secondo i ricorrenti, il principio dettato dalla norma civilistica di riferimento4, che prevede la presunzione di colpa in caso di danni derivanti dalla circolazione di veicoli, non poteva essere superata dal fatto che la condotta del pedone non poteva esser prevista, nè evitata nemmeno con l’uso della normale diligenza da parte del conducente. I Giudici di secondo grado, per respingere la richiesta di risarcimento, avevano anche preso in considerazione il brevissimo lasso di tempo in cui il pedone aveva incrociato la traettoria del veicolo, addirittura inferiore al tempo psicotecnico medio di reazione, stimato in circa un secondo, e la circostanza che non poteva essere ragionevole prevedere l’attraversamento da parte del pedone nella parte opposta a quella precedente. Sostanzialmente si faceva riferimento all’assoluta imprevedibilità del comportamento del pedone. I ricorrenti, invece, sostenevano che la velocità rilevata del veicolo, tra 40 e 45 km/h, era assolutamente inadeguata, vista la presenza di un pedone che aveva appena attraversato e la presenza di attraversamenti pedonali. In sostanza con il primo motivo gli eredi contestavano ai giudici di merito la mancata applicazione degli articoli 1405, 1416 e 1917 del Codice della strada, secondo cui l’investitore avrebbe dovuto arrestare il veicolo e controllare il comportamento del pedone in fase di attraversamento, soprattutto in considerazione della particolare conformazione dei luoghi e della presenza di auto parcheggiate sul bordo strada che limitavano la visuale del conducente e dello stesso pedone. I ricorrenti, inoltre, contestavano ai giudici di primo e secondo grado di non aver considerato l’interpretazione del comma 1 dell’articolo 2054 codice civile, effettuata della stessa Corte di Cassazione8, secondo cui per essere superata la presunzione di responsabilità totale a carico del conducente, bisogna dimostrare l’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e la ragionevole imprevedibilità del comportamento del pedone stesso che, comunque, potrebbe sempre avere esitazioni, incertezze, ripensamenti tali da ritornare al punto di partenza. Ed in tali casi il conducente deve sempre essere in grado di mantenere il pieno controllo del veicolo, riducendo la velocità ed, eventualmente, arrestarsi in caso di necessità.
La S.C. accoglieva, quindi, le predette contestazioni degli eredi, partendo dall’assunto che in caso di investimento di un pedone le regole sopra menzionate devono essere apprezzate con estremo rigore. In sostanza, per abbassare la percentuale di responsabilità del conducente, partendo dal 100 % a suo carico, occorre dimostrare che lo stesso abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno e che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traettoria di marcia abbia reso inevitabile l’evento dannoso.
Quindi i Giudici accoglievano il ricorso in ossequio al principio di diritto secondo cui, in caso di investimento di un pedone, il conducente deve comunque essere sempre in condizione di regolare la velocità e arrestare il veicolo all’occorrenza, tranne il caso estremo in cui l’investitore si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
In secondo luogo gli eredi contestavano anche il fatto che i giudici di merito non avevano considerato il rapporto di casualità, di cui agli articoli 409 e 4110 del codice penale, escludendo totalmente la responsabilità dell’evento a carico del conducente, a causa dello stato di ebbrezza del pedone, senza dare alcuna rilevanza, rispetto alla causazione dell’evento, alla condotta dello stesso conducente che, comunque, non aveva arrestato la marcia in vista del pedone e degli attraversamenti pedonali. Tale secondo motivo veniva assorbito dall’accoglimento del primo.
A parere di chi scrive appare ovvio, nel caso trattato, riconoscere in parte la responsabilità del conducente, in quanto non ci troviamo, per esempio, di fronte al caso di un bambino che, sfuggito al controllo, improvvisamente esce dal suo cortile, deve allertare il conducente che deve fermarsi immediatamente Anche il caso di un bambino che attraversa la strada improvvisamente rincorrendo un pallone, deve allertare il conducente non appena avvista il pallone, prevedendo una possibile invasione della strada da parte di chi quel pallone lo stava usando.
L’attraversamento della strada da parte di un pedone è sempre un momento delicato. Spesso si passa dall’altra parte della strada senza usufruire degli attraversamenti pedonali, e, quando non sono presenti, si tende ad attraversare in punti pericolosi e con delle traettorie più “convenienti”, ma certamente non sicure, si attraversa, tante volte, in maniera distratta e disattenta, con lo sguardo sullo schermo del cellulare e non sulla strada, e in alcuni casi, come quello appena esaminato, in condizioni psico-fisiche alterate. Quindi massima prudenza da parte dei conducenti, non si dia mai nulla per scontato, soprattutto quando il pedone è un bambino, un anziano o un soggetto che appalesi un andamento indeciso, insicuro e lento. Nel caso di bambini e anziani tutti siamo in grado di verificarlo. Nel caso di soggetto in stato di alterazione, non è facile riconoscere la circostanza. In conclusione, quindi, rallentare sempre e, all’occorrenza, arrestare il veicolo ad una distanza di sicurezza per il pedone e per lo stesso conducente. Meglio perdere qualche secondo in più piuttosto che la libertà.
NOTE
- Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza n. 2635 del 23 gennaio 2023.
- Corte di Cassazione, sezione III – civile, ordinanza n. 20792 del 4 marzo 2025.
- Ai sensi dell’articolo 186 comma lett. c) del codice della strada.
- Ai sensi dell’articolo 2054 codice civile che recita testualmente “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”.
- Articolo 140 cds rubricato (principio informatore della circolazione) che recita testualmente “ Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. 2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono”.
- Articolo 141 cds rubricato (Velocità) che recita testualmente: È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. 2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. 3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. 4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.” 5 (……omissis).
- Articolo 191 cds rubricato (Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni) che recita testualmente: “ Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all’articolo 190, comma 4. 2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. 3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.” 4. (omissis).
- Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 21402 del 6 luglio 2022.
- Articolo 40 codice penale rubricato (Rapporto di causalità) che recita testualmente: “1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. 2. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
- Articolo 41 codice penale rubricato (Concorso di cause) che recita testualmente: “1.Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. 2. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. 3. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.”
GLI ULTIMI 5 ARTICOLI PUBBLICATI DALLO STESSO AUTORE
LANCIO DI OGGETTI DAL CAVALCAVIA. VIOLENZA PRIVATA O TENTATO OMICIDIO?
IL REATO COMMESSO DAL PARCHEGGIATORE ABUSIVO TRA GIURISPRUDENZA E PROGETTO DI RIFORMA
RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SUL FENOMENO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA (2025) – 2^ parte
RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SUL FENOMENO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA (2025) – 1^ parte
GLI ULTIMI 5 ARTICOLI SULLA POLIZIA STRADALE
LE NUOVE SANZIONI PER LA MANCANZA DI COPERTURA ASSICURATIVA
GRAVI CONSEGUENZE PER CHI ABBANDONA GLI ANIMALI NELLA RIFORMA DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
NELLA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA TOLLERANZA ZERO PER LE DROGHE
LA STRETTA SULL’ALCOOL NEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
IL NUOVO CODICE DELLA STRADA È LEGGE
GLI ULTIMI 5 ARTICOLI PUBBLICATI
LA RIVOLUZIONE AMBIENTALE DEL DECRETO TERRA DEI FUOCHI
DALL’ALGORITMO AL TERRITORIO: COME IL WEB È PASSATO DAL PAGERANK AL GEO, PLASMANDO MERCATI E REGOLE
LA FORME DELLA VIOLENZA SUL PARTNER E LA COLPEVOLIZZAZIONE DELLE VITTIME
RANSOMWARE: COSA FARE IN CASO DI ATTACCO
Ethica Societas è una testata giornalistica gratuita e no profit edita da una cooperativa sociale onlus
Copyright Ethica Societas, Human&Social Science Review © 2025 by Ethica Societas UPLI onlus.
ISSN 2785-602X. Licensed under CC BY-NC 4.0


