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Diritto Massimiliano Mancini NOTIZIE Privacy

È ILLEGITTIMO L’AFFIDAMENTO ESTERNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE IMMAGINI DELLE FOTOTRAPPOLE, Massimiliano Mancini

Chi eleva il verbale deve acquisire personalmente le immagini e i video dei trasgressori altrimenti rischia di attestare il falso

Massimiliano Mancini

Abstract: Alcuni organi di polizia aministrativa, spacciandolo per servizio tecnico di selezione ed estrazione delle immagini e video degli abbandoni di rifiuti acquisite dalle fototrappole, hanno nella sostanza affidato a società private la funzione di accertamento degli illeciti amministrativi che poi loro stessi verbalizzano. Già in precedenza si è argomentata l’illiceità del trattamento in questi casi, al punto da determinare l’intervento sanzionatorio del Garante come nel caso di Taranto, ma ciò che è più grave è che la normativa generale sulle sanzioni amministrative prevede che il pubblico ufficiale possa elevare verbali solo su fatti che abbia accertato personalmente e quindi attestare ciò che hanno accertato altri espone personalmente il pubblico ufficiale a gravissime responsabilità penali.

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CHI PUÒ ACCERTARE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le condizioni e le modalità per accertare le violazioni amministrative sono fissate a tutt’oggi dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che modificò il sistema penale italiano e stabilì nuove norme per la sanzione amministrativa. Com’é noto rientrano in questa disciplina tutte le violazioni normative che sono punite generalmente con l’obbligo di pagare una somma di denaro compresa tra €. 10 ed €. 15.000 salvo per le sanzioni proporzionali che non hanno limite[1].

Il procedimento sanzionatorio inizia con l’atto di accertamento della violazione che possono compiere tassativamente solo due soggetti:

  • gli agenti specificatamente individuati dalla legge (art. 13 c. 1 l. 689/1981)[2];
  • tutti i soggetti che abbiano la qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria (art. 13 c. 4 l. 689/1981)[3].

Propio perché il procedimento sanzionatorio inizia con l’atto di accertamento non si può artatamente sostenere che esso inizi in maniera differita dopo che un privato ne abbia acquisito la prova, come nel caso delle immagini e dei video, ne abbia visualizzate e manipolate estraendole!

NESSUN PRIVATO PUÒ INTERVENIRE IN ALCUNA FASE DELL’ACCERTAMENTO

L’art. 13 della l. 689/1981 cita l’atto di accertamento senza però fornirne una definizione che però può essere rinvenuta nel combinato disposto degli art. 13 e 14 della stessa legge e nella giurisprudenza.

Nella definizione di atto di accertamento rientrano attività specifiche, come “assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica” (art. 13 c. 1 l. 689/1981), che non possono in alcun caso compiere privati ma solo i pubblici ufficiali muniti quindi di pubblici poteri autoritativi e certificativi.

Inoltre sussiste l’obbligo generale di immediata contestazione (art. 14 c. 1 l.689/1981)[3] e ciò presuppone la competenza giuridica ad accertare le sanzioni e a contestarla e quindi si esclude ulteriormente qualsiasi possibilità di interposizione di altro soggetto che non sia un pubblico ufficiale.

Come se non bastasse, l’attività specifica di svolgimento di rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica” è tassativamente riservata ai soggetti che possono e devono procedere all’atto di accertamento e quindi ai soggetti specificatamente individuati dalla legge ovvero agli agenti e ufficiali di polizia giudoiziaria (art. 13 c. 1 l.689/1981).

Questi aspetti sono ribaditi dalla giurisprudenza che ha un orientamento pacifico sul fatto che gli atti di accertamento consistono nel “…compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso e della congrua determinazione della pena pecuniaria” (Cass. 3254/2003) e quindi di qualsiasi attività definita dall’art. 13 della l. 689/1981 a cominciare dai “rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica“.

LE CONSEGUENZE DELLA GESTIONE ED ESTRAZIONE DI IMMAGINI DALLE FOTOTRAPPOLE DA PARTE DEI PRIVATI

Il trattamento delle immagini delle fototrappole da parte delle società private, anche se nominate responsabili del trattamento (art. 28 Reg.UE 2016/679 GDPR), richiede una base giuridica del trattamento (art. 6 par. 1 Reg. UE 2016/679 GDPR) che si deve valutare attentamente secondo il principio della minimizzazione e proporzionalità dei dati (art. 5 par. 1 lett. c Reg. UE 2016/679 GDPR) e della sicurezza del trattamento (art. 5 par. 1 lett. f Reg. UE 2016/679 GDPR).

Sono ben noti i casi di enti locali che hanno ricevuto pesanti sanzioni per le violazioni a questi principi e, in particolare, quello del Comune di Taranto, che peraltro aveva affidato il servizio di posizionamento e gestione delle immagini non a una qualsiasi società privata ma alla propria azienda municipalizzata, sanzionati dal Garante per complessivi 350.000€.

Le violazioni alle norme sulla privacy fanno conseguire anche l’inutilizzabilità del dato e quindi la nullità del verbale di accertamento di violazione amministrativa (art. 2-decies d.lgs. 196/2003 Codice della Privacy)[4] e il diritto al risarcimento dell’interessato (art. 82 Reg. UE 2016/679 GDPR)[5], somme addebitate direttamente al pubblico ufficiale a titolo di danno erariale come già avvenuto tante.

Ma ciò che deve destare più attenzione è il rischio che l’organo accertatore vada a elevare verbali per per accertamenti compiuti da società private, attestando di aver compiuto ovvero accertato stati e fatti che non hanno rilevato personalmente determinando un falso ideologico (479 c.p.)[6] per il quale non potranno mai invocare a propria difesa l’ordine superiore, il contratto di appalto o la consuetudine in uso presso il proprio o altri corpi di polizia.

COME CONTRASTARE CORRETTAMENTE L’ABBANDONO DEI RIFIUTI

Spesso si cercano soluzioni complicate di dubbia legittimità ed efficacia e si tralasciano invece procedure semplici che sono legali e affidabili, questo vale per i comuni applicano le sanzioni derivanti dai regolamenti comunali sui rifiuti, nonostante sia pacifica l’illegittimità di questa procedura ribadita ripetutamente dalla Suprema Corte, e vale ancor di più per le polizie locali le quali piuttosto che accertare in proprio gli abbandoni di rifiuti preferiscono pagare illegittimamente società private esterne che non si limitano a noleggiare o a posizionare le fototrappole ma gli fanno manipolare le immagini con le conseguenze che si sono indicate sopra.

Oggi hanno un basso costo di acquisto e quindi anche di noleggio fototrappole ad alta risoluzione, spesso anche in grado di seguire il trasgressore orientando l’obiettivo, che trasmettono le immagini tramite rete cellulare direttamente su un cloud accessibile solo agli operatori che eleveranno il verbale.

Si potrebbe credere che questo costringa a guardare filmati molto lunghi ma questo è vero solo per le vecchie telecamere oggi del tutto superate. Infatti i sistemi di video analisi permettono di combinare almeno tre elementi contestuali: il movimento, il calore e l’altezza da terra, inviando solo in questo caso sia le immagini e sia il filmato. Con queste tecnologie non c’é alcun bisogno di memorizzare localmente le immagini, poiché anche se fossero criptate la sottrazione comporta data breach e tantomeno si ha bisogno di chi seleziona le immagini estraendo solo le parti utili.


NOTE

[1] L. 689/1981, art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo) «La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.».

[2] L. 689/1981, art. 13 (Atti di accertamento) «1. Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.».

[3] L. 689/1981, art. 13 «4. All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo 333 e del primo e secondo comma dell’articolo 334 del codice di procedura penale.».

[4] D. lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 2-decies (Inutilizzabilità dei dati) «1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall’articolo 160-bis.».

[5] Reg. UE 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati art. 82 (Diritto al risarcimento e responsabilità) «1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.».

[6] Codice penale, art. 479 (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) «1. Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476, 487, 493.».


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