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DOPO AVER ASSUNTO SOSTANZE STUPEFACENTI MA QUANDO? Massimiliano Mancini

La Corte Costituzionale (sent. 10/2026) frena l’art. 187 C.d.S. e ridisegna i confini del punibile

Massimiliano Mancini

Abstract: La sentenza n. 10/2026 della Corte costituzionale interviene sulla riforma dell’art. 187 del Codice della strada introdotta dalla legge n. 177/2024, che ha sostituito il riferimento allo “stato di alterazione” con la punibilità della guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti o psicotrope. La decisione respinge le questioni di legittimità costituzionale sollevate da più giudici, ma chiarisce che la norma non può essere interpretata in senso illimitato: la punibilità deve restare ancorata a un criterio di prossimità temporale e di concreta idoneità della sostanza a incidere sulla capacità di guida. La Corte riafferma così la centralità dei principi di offensività, determinatezza e proporzionalità, evitando che l’intervento legislativo si trasformi in un diritto penale di mera condizione o “d’autore”.

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Premessa: sicurezza stradale e diritto penale senza scorciatoie

La sentenza n. 10/2026 della Corte costituzionale affronta un tema che incrocia sicurezza collettiva, politiche di prevenzione e garanzie penalistiche: la punibilità della guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti o psicotrope, prevista dall’art. 187 del Codice della strada, come modificato dalla legge n. 177/2024.

Il punto non è negare la rilevanza sociale della guida sotto effetto di sostanze: la sicurezza stradale costituisce un bene giuridico primario e un interesse pubblico di rango elevato. Il punto è stabilire se e come l’ordinamento possa anticipare la soglia della tutela penale senza sacrificare i principi costituzionali che definiscono i limiti del punibile.

La riforma dell’art. 187 C.d.S.: dal requisito dell’alterazione al criterio “dopo aver assunto”

La modifica del 2024 ha riscritto la struttura della fattispecie: l’art. 187 C.d.S. non richiede più, in modo espresso, l’accertamento dello “stato di alterazione psico-fisica”, ma punisce chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

La ratio dichiarata è nota: superare le difficoltà probatorie legate alla dimostrazione dello stato di alterazione (talora definita “probatio diabolica”), rendendo più efficiente la repressione delle condotte pericolose. Tuttavia, questa semplificazione solleva un interrogativo cruciale: può il diritto penale punire un fatto privo di un nesso attuale con il pericolo?

Se “dopo” equivalesse a “in qualunque tempo successivo”, la norma rischierebbe di trasformarsi in un divieto penale indeterminato e potenzialmente infinito.

Le questioni di legittimità: tassatività, offensività, proporzionalità

La Corte costituzionale decide su tre giudizi incidentali promossi da giudici diversi (Macerata, Siena e Pordenone), accomunati dal dubbio che la nuova formulazione dell’art. 187 C.d.S. violi:

  • il principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale;

  • il principio di offensività, nella misura in cui punirebbe condotte non necessariamente pericolose;

  • i criteri di ragionevolezza e proporzionalità nella scelta legislativa;

  • il divieto implicito di diritto penale d’autore (punizione dello status e non del fatto).¹

La critica non investe la tutela della sicurezza stradale in sé, ma la possibilità che la norma diventi una punizione della mera “assunzione” come condizione personale, sganciata da qualsiasi attualità dell’effetto.

La decisione: la norma è costituzionale, ma solo se interpretata in modo conforme

La Corte dichiara le questioni non fondate, ma condiziona tale esito a un passaggio decisivo: l’art. 187 C.d.S. deve essere interpretato secondo Costituzione, cioè non può punire qualsiasi guida dopo qualsiasi assunzione, ma solo la guida successiva a un’assunzione collocata in un lasso temporale tale da rendere ragionevole presumere effetti ancora idonei a incidere sulla guida.²

In altri termini, la Corte salva la riforma, ma ne blocca l’uso espansivo e indifferenziato.

Questa tecnica non è nuova: l’interpretazione conforme consente di evitare la caducazione della norma, ma impone ai giudici di merito un compito rigoroso di delimitazione della fattispecie.

Il pericolo presunto e il limite costituzionale: non basta “essere stati assuntori”

La riforma tende verso un modello di reato di pericolo presunto, in cui l’offensività è anticipata.

Tuttavia, la Corte chiarisce che il pericolo presunto è costituzionalmente ammissibile solo se la presunzione resta ragionevole, non arbitraria e non assoluta.³

Qui emerge il cuore della sentenza: la punibilità non può dipendere da una positività tossicologica che segnali soltanto un’assunzione remota, priva di potenziale impatto sulla guida.

Cosa deve provare l’accusa: prossimità temporale e significatività tossicologica

Secondo la Corte, il nuovo thema probandum richiede che l’accertamento dimostri:

  • una prossimità temporale tra assunzione e guida;

  • una qualità e quantità della sostanza, rispetto alla matrice biologica, idonea (secondo le conoscenze scientifiche) a produrre effetti rilevanti in un “assuntore medio”.⁴

Questa affermazione ha un impatto operativo enorme: significa che la prova non può ridursi a una “positività qualsiasi”, ma deve essere valutata in termini di significatività.

La Corte, pur senza entrare nel dettaglio tecnico delle singole matrici (saliva, sangue, urine), richiama implicitamente un principio essenziale della tossicologia forense: non tutte le positività hanno lo stesso valore probatorio rispetto all’attualità degli effetti.⁵

Effetti sistemici: tra prevenzione e garanzie

La sentenza n. 10/2026 produce un effetto di riequilibrio tra due esigenze:

  • da un lato, rafforzare la capacità di intervento contro condotte altamente pericolose;

  • dall’altro, evitare che la norma diventi una fattispecie “senza confini”, incompatibile con la legalità penale.

La Corte non torna al vecchio requisito dell’alterazione come elemento testuale, ma ricostruisce una soglia minima di offensività tramite la nozione di idoneità a incidere negativamente sulla capacità di guida, collegata alla prossimità temporale.

Conclusione: la sicurezza non giustifica l’indeterminatezza

La sentenza n. 10/2026 mostra, ancora una volta, la funzione della Corte costituzionale come presidio di equilibrio: la sicurezza stradale è un bene fondamentale, ma non può essere difesa attraverso norme penali indefinite o simboliche.

Punire “dopo aver assunto” non significa punire “dopo qualunque tempo”.

Il diritto penale resta diritto del fatto, non dello status.

E la prevenzione non può diventare una scorciatoia che cancella i principi.

Cosa cambia per gli organi accertatori

1) Non basta la positività “generica”

La contestazione deve reggere su un accertamento che sia compatibile con assunzione recente e possibile incidenza sulla guida.

2) Serve cura nella verbalizzazione

Nel verbale vanno indicati con precisione:

  • orari (controllo / guida / accertamento),

  • modalità di accertamento,

  • eventuali indicatori osservativi (se presenti),

  • riferimenti a protocolli e strumenti.

3) La matrice biologica conta (e conta come)

La lettura della positività deve essere coerente con ciò che quella matrice può dimostrare: non tutte indicano “effetto attuale”.

4) Più attenzione al nesso temporale

La prossimità temporale diventa il criterio centrale per evitare contestazioni “indeterminate”.

5) Rischio processuale se manca la significatività

In assenza di elementi che rendano ragionevole la persistenza di effetti, la contestazione rischia di essere contestata per difetto di offensività e proporzionalità.

PER SCARICARE LA SENTENZA: Corte Costituzionale, Sentenza n.10/2026


NOTE:

[1] Sul principio di determinatezza e sulla necessaria tassatività della norma penale, v. Giovanni Fiandaca e Enzo Musco, Diritto penale. Parte generale, 8ª ed. (Bologna: Zanichelli, 2022), 77–92.

[2] Corte costituzionale, sentenza 10/2026, in motivazione, sul criterio della “prossimità temporale” e sulla necessaria idoneità degli effetti a incidere sulla guida. 

[3] Sui reati di pericolo presunto e sui limiti costituzionali della tutela anticipata, v. Francesco Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale, 7ª ed. (Torino: Giappichelli, 2021), 153–170.

[4] Corte costituzionale, sentenza 10/2026, in motivazione, sui requisiti probatori relativi a qualità/quantità e idoneità secondo le conoscenze scientifiche. 

[5] Per una ricostruzione dei limiti e del significato probatorio degli accertamenti tossicologici in ambito forense, v. Marco Vincenti, Tossicologia forense (Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2019), 211–245.


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